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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2537/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Stefano Traldi chiedeva il pagamento di quattro parcelle per attività di difesa svolte per l'ENCC/Ministero in sede civile (giudizio concluso in appello con rigetto del gravame). Dopo la revoca degli incarichi, il MEF e il Commissario Liquidatore convennero in giudizio Traldi per dichiarare non dovuti o dovuti in misura inferiore tali compensi. Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò nulla la pretesa di Traldi; la Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello di Traldi, ritenendo applicabili le clausole della convenzione del 18.3.2002 (che prevedevano pagamenti limitati nei casi di cause già definite alla data della revoca) e rilevando che Traldi aveva già ricevuto un consistente acconto. Traldi ha impugnato in cassazione sollevando otto motivi, tra cui la pretesa efficacia di plurimi giudicati esterni che avrebbero imposto percentuali intermedie di tariffa, la nullità/inesistenza di notifiche e la carenza di legittimazione dei resistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili per motivi processuali (esposizione confusa, richiamo generico a giudicati esterni senza riproduzione e specificazione, questioni non confrontate con il decisum impugnato, doglianze estranee al tema deciso in appello). Sono state respinte eccezioni del ricorrente relative a notifiche e legittimazione, e rilevata la tardività di alcune memorie. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore del MEF (liquidate in complessivi € 8.000,00 oltre oneri) e di Ligestra 2 S.r.l. (complessivi € 8.200,00), ed è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dalla legge di stabilità 2013.

Norme richiamate

  • Codice Civile

    artt. 2230, 2232, 2233, 2909, art. 1224 co.1

    Richiamati in relazione alla liquidazione degli onorari professionali e al diritto al risarcimento per ritardo; la Corte ha valutato l'applicabilità delle pattuizioni contrattuali e delle regole civilistiche sulla competenza e prescrizione in funzione della vicenda fattuale.

  • Codice di Procedura Civile

    artt. 324, 329, 343, 345, 395 n.5, 112, 183, 105, 167, 184, 26, 97

    Utilizzati per valutare questioni di impugnazione, notifiche, legittimazione, presunti giudicati esterni e onerosità delle memorie; la Corte ha richiamato i principi processuali per ritenere inammissibili le doglianze che non riproducevano integralmente i giudicati invocati o non erano pertinenti al punto deciso dall'appello.

  • Legge n. 14/2009

    Invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la questione estranea al motivo decisorio dell'appello; non è stata ritenuta centrale per la decisione di cassazione.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)

    Richiamata per disporre l'obbligo processuale aggiuntivo del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma collegata alla materia del contributo unificato; richiamata insieme alla legge di stabilità per motivare l'addebito supplementare.

  • Decreto Ministeriale n. 585/1994

    Riferito come criterio di liquidazione giudiziale degli onorari nei casi in cui le clausole contrattuali non risultino applicabili; la Corte d'appello aveva ritenuto richiamabile ove necessario.

Massime di principio

  • Le pattuizioni contrattuali tra professionista e amministrazione sono applicabili per la liquidazione degli onorari alle prestazioni già esaurite alla data della revoca dell'incarico; il professionista, accettando la convenzione, può aver implicitamente rinunciato alla maggiorazione prevista dalle tariffe ove la convenzione lo stabilisca.
  • Per le prestazioni rimaste ancora pendenti alla data della revoca, può trovare applicazione la disciplina tariffaria/giudiziale (es. DM n.585/1994) per la determinazione del compenso, stante l'impossibilità di determinare con precisione il valore della controversia già alla data di revoca.
  • In cassazione non è sufficiente il generico richiamo a plurimi giudicati: chi invoca un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo delle pronunce invocate (motivazione e dispositivo) per consentire la verifica della pretesa violazione; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Questioni non portate concretamente al vaglio del giudice di merito o che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata difficilmente possono essere ammesse in cassazione se non adeguatamente specificate e collegate al decisum.
  • Nullità o irregolarità di notifica possono essere sanate se la parte notificata assume nel giudizio la veste sostanziale che lo scopo della notifica mirava a perseguire (es. costituzione del liquidatore designato), ma vanno comunque valutate caso per caso.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza: in caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta al versamento di contributi aggiuntivi previsti da specifiche norme (es. legge di stabilità 2013).

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