Cassazione Civile, Sentenza n. 2534/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della legittimità dell'avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativo all'anno 2010, emesso per affissioni di manifesti con messaggi politico-ideologici; il ricorrente sostiene che l'obbligazione tributaria fosse estinta in virtù dell'art.2, comma 29, del d.l. 29/12/2010 n.225 (convertito nella legge 26/02/2011 n.10) avvalendosi della definizione agevolata prevista dall'art.42-bis d.l. 207/2008 e versando €1.000 alla Provincia di Frosinone il 30/05/2011.
La decisione
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione a detto motivo e dichiarando nel merito la cessazione della materia del contendere per effetto dell'avvalimento dell'art.2, comma 29, d.l.225/2010. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (liquidate in €500,00 per compensi professionali e €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario).
Norme richiamate
d.l. 29 dicembre 2010, n.225, art.2, comma 29
Le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.
Estende i termini e rende applicabile la definizione agevolata dell'art.42-bis d.l.207/2008 alle violazioni commesse dal 28/02/2010 fino alla data di conversione del decreto; non è circoscritta alle sole affissioni nel periodo elettorale.
art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2008, n.207
Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite ... mediante il versamento ... di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. ... Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 maggio 2010. ... La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni.
Prevede una definizione agevolata per le violazioni in materia di affissioni e pubblicità tramite manifesti politici (periodo 1/1/2005 - data di conversione), con versamento forfettario di €1.000 per anno e provincia; esclude il diritto a rimborso di eventuali sanzioni già riscosse.
legge 26 febbraio 2011, n.10 (conversione del d.l.225/2010)
Atto di conversione che ha confermato l'efficacia dell'art.2, comma 29, del d.l.225/2010; rende la proroga e l'applicabilità della definizione agevolata pienamente operative.
legge 10 dicembre 1993, n.515
Norma sulla disciplina delle campagne elettorali citata nell'art.42-bis: alcune disposizioni di tale legge sono espressamente escluse dall'applicazione in relazione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Se il soggetto responsabile si avvale dell'art.42-bis, così come esteso dall'art.2, comma 29, d.l.225/2010, e procede al versamento forfettario previsto (€1.000), l'obbligazione tributaria relativa alle violazioni contemplate si estingue e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La definizione agevolata riguarda le affissioni di manifesti politici in senso ampio e non è limitata alle sole affissioni effettuate nel periodo strettamente elettorale.
- È fondamentale conservare e documentare il pagamento (importo, beneficiario, data) e che il versamento sia effettuato agli enti indicati (tesoreria del comune o della provincia) per fruire del beneficio.
- Il beneficio non dà diritto al rimborso di sanzioni già riscosse precedentemente.
- Una valutazione restrittiva della norma da parte di giudici di merito (ad es. limitandola al periodo elettorale) può essere riformata dalla Corte di Cassazione; pertanto, nelle controversie simili è opportuno sollevare espressamente il motivo relativo all'applicabilità dell'art.2, comma 29, d.l.225/2010.
- In caso di favorevole avvalimento della definizione, le spese del merito possono essere compensate, mentre le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.
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