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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2511/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello concernente la liceità di comunicati e dichiarazioni rese da CODACONS e dall'Avv. Rienzi in relazione a vicende giudiziarie su malfunzionamenti e responsabilità; censure sulla motivazione della corte territoriale per omissione o apparente insufficienza circa i profili della verità storica e del canone della continenza (rispetto del diritto di critica), nonché contestazioni sulla quantificazione del danno e sulla ammissibilità/tempi di costituzione in giudizio degli appellanti incidentali.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale di Fincantieri (assorbito il ricorso incidentale condizionato). Ha ritenuto che molte delle doglianze fossero o inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti di merito o, in parte, infondate perché la motivazione della corte d'appello è stata considerata sufficiente e priva di nullità apparente. In particolare la Corte ha confermato la valutazione di fatto dell'appello sul carattere lesivo e non conforme alla continenza di alcune espressioni usate, ha respinto la censura sulla violazione dei parametri di liquidazione del danno e ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, con la presa d'atto degli obblighi di versamento del contributo unificato nei termini previsti dal d.p.r. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, n.3,4,5)

    Regole di legittimità per motivi di nullità per omessa o apparente motivazione (n.4), per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatti decisivi o error in procedendo (n.5). La Corte osserva che molte doglianze miravano a rivalutazioni di fatto proprie del merito e dunque risultavano inammissibili; le eventuali nullità devono essere dimostrate come tali.

  • art. 51 c.p.

    Norma penale richiamata in relazione ai limiti della critica e alla responsabilità; la Corte valuta che le dichiarazioni esaminate non oltrepassavano gli estremi che impongono annullamento per violazione di legge penale in sede civile di critica.

  • art. 595 c.p.

    Norma penale sulla diffamazione, richiamata nella prospettazione delle parti per valutare se le espressioni fossero diffamatorie; la Corte di merito ha ritenuto che alcune espressioni fossero lesive, valutazione di fatto non rimovibile in Cassazione salvo vizio di motivazione.

  • art. 21 Cost.

    Tutela della libertà di manifestazione del pensiero; la Corte ricorda l'importanza della critica, anche pungente, e bilancia tale libertà con i limiti della continenza e della verità dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del diritto delle parti di ottenere che siano affrontate le censure sollevate; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello abbia effettivamente considerato e respinto le doglianze sulla liquidazione del danno, escludendo la violazione dell'art.112.

  • d.p.r. 115/2002, art. 13 comma 1 bis e comma 1 quater

    Regole sul contributo unificato e su eventuali maggiori versamenti in caso di specifiche condizioni; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto dai ricorrenti, ove dovuto.

  • Sentenza S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    Richiamata come parametro interpretativo per l'applicazione delle norme sul contributo unificato; utilizzata dalla Corte per motivare l'atto relativo al versamento.

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento ai valutazioni di fatto del giudice di merito: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi di motivazione, omissioni decisive o violazioni di legge evidenti, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.
  • Il diritto di critica e la libertà di manifestazione del pensiero sono tutelati, anche quando le critiche sono pungenti, ma devono rispettare il canone della verità storica e della continenza; dichiarazioni rese quando il procedimento penale non era ancora concluso possono essere legittime se fondate sulle risultanze allora disponibili.
  • Per censurare in cassazione la quantificazione del danno è necessario contestare con specificità l'applicazione dei parametri adottati dal giudice; una generica affermazione di incongruità è insufficiente.
  • Le eccezioni di inammissibilità o ritardo nella costituzione in giudizio degli appellanti incidentali devono essere sollevate e valutate dal giudice di merito: la loro omissione può dar luogo a prospetti di nullità ma richiede dimostrazione puntuale.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la soccombenza è reciproca o quando le questioni sollevate non conducono a un netto prevalere di una parte.

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