Cassazione Civile, Sentenza n. 2511/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello concernente la liceità di comunicati e dichiarazioni rese da CODACONS e dall'Avv. Rienzi in relazione a vicende giudiziarie su malfunzionamenti e responsabilità; censure sulla motivazione della corte territoriale per omissione o apparente insufficienza circa i profili della verità storica e del canone della continenza (rispetto del diritto di critica), nonché contestazioni sulla quantificazione del danno e sulla ammissibilità/tempi di costituzione in giudizio degli appellanti incidentali.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale di Fincantieri (assorbito il ricorso incidentale condizionato). Ha ritenuto che molte delle doglianze fossero o inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti di merito o, in parte, infondate perché la motivazione della corte d'appello è stata considerata sufficiente e priva di nullità apparente. In particolare la Corte ha confermato la valutazione di fatto dell'appello sul carattere lesivo e non conforme alla continenza di alcune espressioni usate, ha respinto la censura sulla violazione dei parametri di liquidazione del danno e ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, con la presa d'atto degli obblighi di versamento del contributo unificato nei termini previsti dal d.p.r. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (primo comma, n.3,4,5)
Regole di legittimità per motivi di nullità per omessa o apparente motivazione (n.4), per violazione di legge (n.3) e per omesso esame di fatti decisivi o error in procedendo (n.5). La Corte osserva che molte doglianze miravano a rivalutazioni di fatto proprie del merito e dunque risultavano inammissibili; le eventuali nullità devono essere dimostrate come tali.
Norma penale richiamata in relazione ai limiti della critica e alla responsabilità; la Corte valuta che le dichiarazioni esaminate non oltrepassavano gli estremi che impongono annullamento per violazione di legge penale in sede civile di critica.
Norma penale sulla diffamazione, richiamata nella prospettazione delle parti per valutare se le espressioni fossero diffamatorie; la Corte di merito ha ritenuto che alcune espressioni fossero lesive, valutazione di fatto non rimovibile in Cassazione salvo vizio di motivazione.
art. 21 Cost.
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero; la Corte ricorda l'importanza della critica, anche pungente, e bilancia tale libertà con i limiti della continenza e della verità dei fatti.
Principio del diritto delle parti di ottenere che siano affrontate le censure sollevate; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello abbia effettivamente considerato e respinto le doglianze sulla liquidazione del danno, escludendo la violazione dell'art.112.
d.p.r. 115/2002, art. 13 comma 1 bis e comma 1 quater
Regole sul contributo unificato e su eventuali maggiori versamenti in caso di specifiche condizioni; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto dai ricorrenti, ove dovuto.
Sentenza S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Richiamata come parametro interpretativo per l'applicazione delle norme sul contributo unificato; utilizzata dalla Corte per motivare l'atto relativo al versamento.
Massime di principio
- La Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento ai valutazioni di fatto del giudice di merito: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi di motivazione, omissioni decisive o violazioni di legge evidenti, non semplici ricostruzioni alternative dei fatti.
- Il diritto di critica e la libertà di manifestazione del pensiero sono tutelati, anche quando le critiche sono pungenti, ma devono rispettare il canone della verità storica e della continenza; dichiarazioni rese quando il procedimento penale non era ancora concluso possono essere legittime se fondate sulle risultanze allora disponibili.
- Per censurare in cassazione la quantificazione del danno è necessario contestare con specificità l'applicazione dei parametri adottati dal giudice; una generica affermazione di incongruità è insufficiente.
- Le eccezioni di inammissibilità o ritardo nella costituzione in giudizio degli appellanti incidentali devono essere sollevate e valutate dal giudice di merito: la loro omissione può dar luogo a prospetti di nullità ma richiede dimostrazione puntuale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la soccombenza è reciproca o quando le questioni sollevate non conducono a un netto prevalere di una parte.
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