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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21689/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda, da un lato, una serie di avvisi di accertamento e atti sanzionatori emessi nei confronti di una contribuente in relazione alla sua posizione fiscale su redditi IRPEF, IVIE e obblighi di monitoraggio RW collegati alla titolarità di una nuda proprietà su immobile sito in Svizzera; dall’altro, i dinieghi opposti dall’Agenzia delle Entrate alle istanze di definizione agevolata presentate dalla contribuente. Nel giudizio di merito la CTP aveva annullato alcuni accertamenti IRPEF, confermato quello relativo al 2011 e ridotto gli importi IVIE; la CTR aveva rigettato gli appelli. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi contro la sentenza di merito, deducendo: 1) violazione delle norme sulla residenza fiscale e della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Belgio, in relazione alla contestata iscrizione della contribuente nel registro della popolazione residente e alla mancata iscrizione all’AIRE; 2) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, poiché il giudice di merito avrebbe apoditticamente affermato la prova dei fatti costitutivi della pretesa erariale. L’Agenzia ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale: 1) censurando l’applicazione dell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. 78/2009 agli accertamenti relativi ad annualità anteriori; 2) denunciando l’omessa motivazione sulla statuizione di annullamento dell’atto sanzionatorio RW. Separatamente, la contribuente ha impugnato i dinieghi di definizione agevolata, sostenendo che la nozione di 'pendenza' ex art. 5, comma 4, l. 130/2022 dovesse riferirsi alla notificazione del ricorso principale e non del ricorso incidentale. La Corte ha ritenuto fondato quest’ultimo ricorso, rilevando che la norma fa espresso riferimento alla notifica del ricorso per cassazione alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, senza distinzione tra ricorso principale e incidentale; poiché il ricorso era stato notificato il 15 settembre 2022, la lite era definibile. Accolta l’opposizione ai dinieghi, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo agli atti originari per avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, rendendo superfluo l’esame dei ricorsi principale e incidentale contro la sentenza della CTR.

La decisione

La Corte ha accolto l’opposizione della contribuente contro i provvedimenti di diniego della definizione agevolata, ritenendo che la lite tributaria fosse pendente ai fini della legge n. 130/2022 perché il ricorso per cassazione era stato notificato prima dell’entrata in vigore della legge. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio principale relativo agli avvisi di accertamento e agli atti sanzionatori, senza esaminare nel merito il ricorso principale della contribuente e quello incidentale dell’Agenzia avverso la sentenza della CTR. Le spese del subprocedimento sulla definizione agevolata sono state compensate per la novità della questione; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non sono stati applicati gli oneri accessori ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, l. n. 130/2022

    "per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge"

    La pendenza della lite ai fini della definizione agevolata va verificata in base alla notificazione del ricorso per cassazione alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge, senza introdurre distinzioni tra ricorso principale e ricorso incidentale.

  • art. 5, comma 1, l. n. 130/2022

    L’accoglimento dell’opposizione al diniego produce la definizione della lite e rende superfluo l’esame delle impugnazioni avverso la sentenza di merito.

  • art. 1, comma 198, l. n. 197/2022

    Richiamato dalla parte per chiedere l’estinzione del giudizio in relazione ad alcune annualità per avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022

    Normativa invocata dalla contribuente per la definizione agevolata di alcune controversie tributarie mediante pagamento della percentuale dovuta.

  • art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022

    Normativa richiamata in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

  • art. 2, comma 2, TUIR

    Censurato dalla ricorrente in relazione alla residenza fiscale e alla pretesa illegittimità della sua iscrizione nel registro della popolazione residente e della mancata iscrizione all’AIRE.

  • art. 4 Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Belgio

    Invocato quale parametro per contestare la residenza fiscale attribuita alla contribuente.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato in connessione con la dedotta violazione della disciplina convenzionale e interna sulla residenza fiscale.

  • art. 132 c.p.c.

    Censurato per la dedotta nullità della sentenza di merito per motivazione apparente o inesistente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Censurato congiuntamente all’art. 132 c.p.c. per il difetto di motivazione.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per motivazione inesistente o apparente.

  • art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78/2009

    Norme invocate dall’Agenzia nel ricorso incidentale per sostenere l’applicabilità della disciplina agli accertamenti relativi ad annualità anteriori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo motivo incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione, precisando che la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle controversie tributarie, la "pendenza" del giudizio di cassazione si accerta in base alla notifica del ricorso alla controparte entro il termine normativamente previsto, non rilevando distinzioni tra ricorso principale e ricorso incidentale se la legge non le contempla.
  • Quando l’istanza di definizione agevolata è accolta ed è provato il pagamento dovuto, la lite tributaria si estingue e non occorre decidere i ricorsi ordinari proposti avverso la sentenza di merito.
  • La motivazione apparente o inesistente della sentenza tributaria può essere dedotta come causa di nullità, ma l’esame di tale censura diviene superfluo se sopravviene la definizione agevolata che estingue il giudizio.
  • Le disposizioni eccezionali che prevedono il contributo unificato aggiuntivo o analoghe misure sanzionatorie non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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