Cassazione Civile, Ordinanza n. 33569/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo gravame avverso la legittimità di una serie di cartelle di pagamento. In fatto, le cartelle risultavano notificate direttamente a mezzo posta dall'agente della riscossione; il giudice di merito aveva ritenuto regolare la notificazione e aveva escluso sia la rilevanza del mero disconoscimento delle copie delle relate, sia la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. Con quattro motivi il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2719 c.c. e 215 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento delle copie delle relate fosse stato tempestivo e specifico; 2) violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle ex art. 26 d.P.R. 602/1973 e delle norme richiamate sul procedimento notificatorio, assumendo che la notifica diretta per posta richiedesse formalità ulteriori, tra cui la raccomandata informativa e, in caso di irreperibilità relativa, una seconda raccomandata; 3) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dal potere impositivo; 4) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell'art. 5 d.l. 953/1982 per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei crediti erariali già maturata prima della notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il disconoscimento delle copie fotostatiche era stato generico e non idoneo a contestare in modo specifico e univoco la conformità all'originale richiesta dall'art. 2719 c.c. Ha respinto la seconda censura chiarendo che, quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. 602/1973, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982 o dell'art. 60 d.P.R. 600/1973; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza sull'irreperibilità relativa perché non correttamente veicolata come vizio di nullità ex art. 360 n. 4 c.p.c. ed inoltre proposta tardivamente. Quanto ai motivi su decadenza e prescrizione, la Corte ha evidenziato che l'omessa pronuncia va denunciata come nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., mentre nel caso concreto le eccezioni erano comunque precluse, poiché le cartelle erano state ritualmente notificate e non opposte nei termini, con conseguente definitività del titolo e non deducibilità di questioni inerenti al credito sotteso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio"
La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere chiara, specifica, esplicita, univoca e tempestiva; non bastano formule di stile o mere affermazioni generiche.
La contestazione della conformità della copia all'originale richiede il rispetto della procedura di disconoscimento prevista per le scritture prodotte in giudizio.
La notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata A/R da parte del concessionario segue le regole del servizio postale ordinario e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità delle formalità proprie della L. 890/1982 o dell'art. 60 d.P.R. 600/1973.
Non si applica alla notifica diretta della cartella esattoriale eseguita ex art. 26 d.P.R. 602/1973, trattandosi di disciplina speciale e semplificata.
Le eccezioni di decadenza riferite a cartelle ritualmente notificate e non opposte sono precluse, perché il titolo diviene definitivo.
La prescrizione del credito non può essere utilmente eccepita contro un titolo divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.
La pretesa prescrizione maturata prima della notifica della cartella resta preclusa se la cartella non è stata impugnata nei termini.
Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per sostenere la dedotta estinzione del credito, ma l'eccezione è stata ritenuta preclusa dalla definitività della cartella.
Le eccezioni sollevate solo con memorie in appello sono state considerate tardive.
L'omessa pronuncia deve essere denunciata come nullità della sentenza ex n. 4; è inammissibile se veicolata come semplice violazione di legge ex n. 3.
L'omessa pronuncia su domande o eccezioni ritualmente introdotte integra violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va fatta valere nei termini processuali corretti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non è sufficiente una contestazione generica: occorre indicare in modo specifico il documento contestato e le ragioni della non conformità, altrimenti la copia conserva efficacia probatoria.
- La notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è soggetta alle regole del servizio postale ordinario e non alle formalità previste per le notificazioni a mezzo ufficiale giudiziario o alle discipline speciali richiamate per altre forme di notifica.
- Le doglianze che attengono all'omessa pronuncia del giudice di merito devono essere dedotte come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; è inammissibile prospettarle come mera violazione di legge.
- Quando una cartella esattoriale sia stata regolarmente notificata e non sia stata tempestivamente impugnata, la pretesa ivi contenuta diviene definitiva e non possono più essere fatte valere, contro quel titolo, eccezioni di decadenza o di prescrizione riferite al credito sottostante.
- Le eccezioni introdotte per la prima volta con le memorie del giudizio di appello sono tardive se il relativo fatto o documento era già emerso nel giudizio di primo grado.
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