Cassazione Civile, Sentenza n. 20766/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorreva contro la sentenza della CTR Liguria che aveva confermato la legittimità della cartella esattoriale emessa per recupero IVA. I punti contestati comprendevano: 1) l'illegittimità della cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/73 senza la previa comunicazione dell'esito della liquidazione (c.d. "avviso bonario"); 2) la decadenza del potere di riscossione per tardiva notifica della cartella e l'illegittimità dell'estensione degli effetti della notifica al cessionario/coobbligato; 3) la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento (ai sensi art. 7 L. 212/2000); 4) la illegittimità della notifica operata dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata A/R (art. 26 d.P.R. 602/73); 5) vizi di motivazione e impugnative (art. 53 d.lgs. 546/92). Inoltre era impugnata l'iscrizione ipotecaria conseguente alla mancata opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Principali ragioni: 1) la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis) è legittima anche se non preceduta dall'avviso bonario quando non sussistono "incertezze su aspetti rilevanti" della dichiarazione; 2) la notifica tempestiva della cartella nei confronti di uno dei coobbligati in solido impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche verso gli altri coobbligati (applicazione per contrasto/analogia dell'art. 1310 c.c. in materia tributaria); 3) la mancata indicazione del responsabile non determina nullità per le cartelle relative a ruoli consegnati all'agente della riscossione anteriormente al 10/06/2008; 4) la notifica via raccomandata A/R da parte dell'agente della riscossione è ammissibile e valida secondo l'art. 26 d.P.R. 602/73 e la giurisprudenza consolidata; 5) il mezzo relativo alla forma dell'appello è inammissibile per carenze formali. Conseguenze economiche: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore della concessionaria (euro 7.000, oltre accessori) e dell'Agenzia delle Entrate (euro 6.000, oltre spese prenotate a debito); disposizione sul contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
comma 6: "l'Ufficio prima della iscrizione a ruolo invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della sopra tassa del 30% della somma non versata o versata in meno"
La Corte interpreta l'art. 36-bis nel senso che, nel controllo automatizzato, non è sempre richiesto il preventivo avviso al contribuente quando non emergono "incertezze" rilevanti nella dichiarazione; il procedimento automatizzato può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo se il controllo è meramente formale.
art. 54-bis e art. 60 d.P.R. n. 633/1972
Consentono il recupero dell'IVA anche in caso di controllo formale o omessa dichiarazione, attraverso procedure automatizzate; la Corte conferma che tali norme legittimano l'iscrizione a ruolo conseguente a controlli formali senza margini valutativi.
art. 6 e art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'art. 6(contraddittorio endoprocedimentale) impone il contraddittorio solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è dunque invocabile automaticamente per ogni controllo automatizzato. L'art.7 non impone per le cartelle anteriori al 10/06/2008 l'indicazione del responsabile a pena di nullità.
art. 25 e art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Art.25 stabilisce il termine decadenziale per la notifica della cartella; la Corte ritiene applicabile la regola per cui la notifica tempestiva ad uno dei coobbligati in solidum impedisce la decadenza per l'Amministrazione anche nei confronti degli altri. L'art.26 legittima la notificazione della cartella tramite raccomandata A/R inviata dall'agente della riscossione.
art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 conv. L. n. 31/2008
La sanzione di nullità per mancata indicazione del responsabile è stata introdotta da tale norma solo per ruoli consegnati dall'entrata in vigore (10/06/2008) in poi; pertanto cartelle o atti anteriori non possono essere colpiti da tale nullità per quel vizio.
Applicata analogicamente in materia tributaria per evitare la decadenza dell'Amministrazione: la notifica valida verso un coobbligato può produrre effetti conservativi anche verso gli altri coobbligati in solido, considerata la specificità della disciplina tributaria.
La norma sui debiti dell'azienda risultanti dai libri contabili non è applicabile ai debiti tributari in modo da esonerare l'acquirente: la Corte conferma che l'acquirente può essere responsabile per debiti tributari dell'azienda anche se non risultano nei registri contabili obbligatori.
La presunzione di conoscenza per atti consegnati all'indirizzo del destinatario è richiamata per ritenere valida la notifica tramite posta, superabile solo da prova contraria di impossibilità involontaria di prendere conoscenza.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato come analogo in materia sanzionatoria per sostenere la tesi della conservazione degli effetti dell'atto notificato nei termini, a vantaggio dell'Amministrazione.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla formalità dell'appello; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché mancava la trascrizione dei motivi dell'appello nel fascicolo, per cui la generica richiamata documentazione non è idonea a confutare la statuizione del giudice d'appello.
Richiamato per dare atto dell'obbligo del versamento ulteriore del contributo unificato da parte del ricorrente nelle ipotesi previste.
Massime di principio
- In caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/73, l'amministrazione non è obbligata a notificare un avviso bonario se dal controllo non emergono "incertezze" rilevanti che richiedano il contraddittorio.
- La notifica tempestiva della cartella di pagamento a uno dei coobbligati solidali impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche verso gli altri coobbligati (effetto conservativo), salvo vizi specifici della notifica stessa.
- La notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e non richiede la redazione di una relata quando si utilizza la procedura postale prevista dall'art. 26 d.P.R. 602/73.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle riferite a ruoli consegnati anteriormente al 10/06/2008 non comporta nullità dell'atto.
- L'acquirente di un'azienda può risultare responsabile per debiti tributari dell'azienda anche se tali debiti non risultano nei libri contabili obbligatori; la disciplina tributaria è peculiare rispetto a quella civile.
- Per contestare la regolarità di notifiche o atti è necessario produrre prova concreta e puntuale: semplici affermazioni generiche o riferimenti non trascritti in fascicolo non sono decisivi.
- Se si riceve una cartella notificata via posta, la presunzione di conoscenza opera e spetta al destinatario dimostrare l'impossibilità involontaria a prendere cognizione per superarla.
- Prima di proporre ricorso è essenziale verificare termini decadenziali e formalità di notifica: la tempestività della notifica a uno dei coobbligati può interrompere o sospendere termini a carico dell'amministrazione.
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