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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20767/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rimborso negato di somme versate per visure ipotecarie e catastali (complessivi € 2.455,00). La società concessionaria del servizio di riscossione (Gest Line/Equitalia Sud) aveva conferito mandato con rappresentanza a Sistemia spa che aveva poi nominato mandatari/submandatari per eseguire le visure. L'Agenzia deliberò che l'esenzione prevista per i concessionari non poteva essere estesa ai mandatari; la controversia verteva quindi sull'applicabilità dell'art. 47-bis del d.P.R. n. 602/1973 ai mandatari/submandatari ed anche su questioni procedurali di motivazione e di rivalsa per rivalutazione monetaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia del Territorio. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione e ha condiviso la giurisprudenza che riconosce l'applicabilità dell'art. 47-bis ai mandatari e submandatari quando l'attività sia svolta in nome e per conto del concessionario (mandato con rappresentanza). Il motivo relativo alla rivalutazione monetaria è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione davanti alla CTR. Condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.400,00 oltre € 200,00 per esborsi e accessori nella misura del 15%. Non è stato imposto l'ulteriore contributo unificato in base alla normativa citata in ragione della data di notificazione.

Norme richiamate

  • art. 47-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    rilascio a titolo gratuito delle visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati solo "ai concessionari"

    La Corte ha ritenuto che, per effetto del mandato con rappresentanza, l'attività svolta dal mandatario/submandatario in nome e per conto del concessionario è direttamente riferibile al mandante; di conseguenza l'agevolazione prevista dall'art. 47-bis si applica anche al mandatario (e al submandatario previamente autorizzato). La successiva modifica normativa che estende la gratuità anche agli incaricati è considerata interpretativa e non necessaria per riconoscere il beneficio nei rapporti di mandato con rappresentanza.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla rivalutazione monetaria; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la questione non era stata oggetto di appello davanti alla CTR.

  • art. 111 Cost.; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; d.lgs. n. 546/1992 (art. 1, comma 2 e art. 36, comma 2, nn. 2 e 4)

    Richiamate in relazione al vizio di motivazione denunciato dall'Agenzia. La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata: le questioni sono state affrontate compiutamente e le identiche argomentazioni tra primo e secondo grado non costituiscono di per sé vizio quando le questioni sono le medesime e debitamente motivate.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma applicata per condannare la parte soccombente (Agenzia) al pagamento delle spese di lite.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012; art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamate in ordine all'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato; la Corte ha escluso tale obbligo per la ricorrente in quanto la notifica del ricorso si era perfezionata prima del termine rilevante (30 gennaio 2013).

  • Cass., Sez. 5, n. 20822 del 6 settembre 2017 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente di legittimità secondo cui il mandato con rappresentanza può comprendere atti non negoziali i cui effetti ricadono immediatamente sul mandante; applicazione di tale principio alla riconoscibilità delle agevolazioni previste dall'art. 47-bis anche ai mandatari/submandatari.

  • Cass., Sez. 5, n. 9112 del 6 giugno 2012 (giurisprudenza richiamata)

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio per cui l'attività svolta in nome e per conto del concessionario consente l'estensione delle agevolazioni previste per il concessionario al mandatario autorizzato.

Massime di principio

  • Quando un concessionario conferisce un mandato con rappresentanza, gli atti svolti dal mandatario in nome e per conto del concessionario sono imputabili al mandante: le agevolazioni/tutele riconosciute al concessionario possono quindi estendersi al mandatario e al submandatario se la nomina è stata preventivamente autorizzata.
  • La coincidenza della motivazione tra primo e secondo grado non costituisce automaticamente vizio: ciò che conta è che la Corte d'appello risponda alle ragioni di appello e spieghi il proprio convincimento in modo esaustivo.
  • Questioni non specificamente dedotte o impugnate nei gradi precedenti possono essere dichiarate inammissibili in cassazione (es. rivendicazione di rivalutazione non impugnata in appello).
  • Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; la liquidazione è stabilita dalla Corte e comprende oneri di esborso e percentuali per spese generali.
  • Modifiche legislative successive che estendono un beneficio possono avere funzione interpretativa, ma i principi generali (come quelli relativi al mandato con rappresentanza) possono già consentire l'estensione del beneficio se gli elementi fattuali sono compatibili.

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