Cassazione Civile, Sentenza n. 20769/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Equitalia Sud impugna la sentenza della CTR Campania che, riformando il primo grado, aveva ritenuto non dimostrata la notifica di varie cartelle esattoriali relative a debiti tributari. La società contribuente aveva contestato esclusivamente la mancata notifica delle cartelle, basandosi sugli estratti di ruolo attraverso i quali asseriva di essere venuta a conoscenza delle cartelle. Equitalia deduceva, fra l'altro, l'erronea ammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e contestava la valutazione della CTR circa l'idoneità probatoria delle copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte dall'agente della riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto errata la valutazione della CTR secondo cui per provare la notifica sarebbero necessari l'originale o la copia autentica della cartella: ai sensi dell'art.26, comma 4, d.P.R. 602/73 è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica. Nel caso di specie risultava prodotta copia della relata riferita agli estratti di ruolo; l'estratto è equipollente alla matrice e la conformità delle copie non era contestata. Le spese del merito sono compensate, mentre la contribuente è condannata a rifondere a Equitalia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4.000,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 19, art. 21, art. 22
L'estratto di ruolo, in quanto atto non previsto dalla legge, non è impugnabile di per sé salvo che l'impugnazione riguardi il contenuto dell'estratto relativo ad atti (es. ruolo e cartella) effettivamente non notificati: in tal caso sussiste interesse ad agire e l'impugnazione è ammissibile (orientamento delle Sezioni Unite).
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di esibirle su richiesta; la produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella con la relata è sufficiente a comprovare la notifica.
Principio richiamato per evidenziare che l'annullamento di un mero documento amministrativo privo di rilevanza sostanziale (come l'estratto di ruolo, se non riferito a un atto non notificato) può mancare di interesse processuale.
Cass. Sezioni Unite
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'estratto di ruolo non è impugnabile in astratto, ma lo è se con esso si contesta la notifica di atti sostanziali (ruolo/cartella) cui l'interessato sia comunque venuto a conoscenza; occorre quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.19 d.lgs.546/92.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è impugnabile di per sé salvo che l'impugnazione riguardi il contenuto (cioè atti sostanziali indicati nell'estratto) che si sostiene non siano stati notificati.
- Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relata di notifica (o l'avviso di ricevimento) prevista dall'art.26 d.P.R. 602/73; non è sempre necessaria l'esibizione dell'originale dell'atto.
- Copia fotostatica della relata o dell'estratto può essere ritenuta valida se la conformità all'originale non è contestata; il giudice valuta la sufficienza probatoria in base al complesso documentale prodotto.
- Se il contribuente contesta la notifica, deve porre in discussione la conformità o l'esistenza della relata/matrice: in assenza di contestazione specifica e in presenza di produzione della copia della relata collegata all'estratto, il giudice può ritenere provata la notifica e rigettare il ricorso.
- Proceduralmente, in situazioni analoghe è utile per il contribuente richiedere espressamente all'agente della riscossione la produzione della matrice/copia con relata o dell'avviso di ricevimento e, se assente o viziata, documentare elementi (assenza di timbri, incongruenze nella relata, mancanza della raccomandata) che mettano in dubbio la validità della notifica.
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