Cassazione Civile, Ordinanza n. 30662/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) nullità/illegittimità della notifica della cartella via PEC perché allegata in semplice formato PDF e non in formato PAdES o CAdES, con contestazione anche della sanatoria per raggiungimento dello scopo; (2) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sul controllo formale per mancata notifica dell’avviso bonario; (3) violazione delle norme sulla riscossione per avere la CTR ritenuto che spettasse alla società il computo degli interessi, anziché all’ufficio; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nell’atto impugnato mancasse l’indicazione dell’organo cui rivolgersi in via giurisdizionale o in autotutela.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche a fronte di una notifica PEC irrituale con allegato PDF semplice, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., richiamabile nella disciplina della notifica della cartella. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto della CTR sul regolare invio dell’avviso bonario e comunque non autosufficiente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva imposto al contribuente di calcolare gli interessi, ma soltanto di contestarne specificamente il conteggio riportato in cartella; inoltre la censura richiedeva la trascrizione della parte pertinente dell’atto. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, rilevando che l’omessa indicazione dell’autorità cui rivolgersi integra, se del caso, violazione di legge e non vizio di motivazione; in ogni caso non incide sulla validità dell’atto, ma può solo rilevare ai fini della scusabilità dell’errore e della rimessione in termini, qui irrilevante perché il ricorso era stato tempestivamente proposto. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato per valutare la validità della notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 21 e 24
Richiamati in tema di documento informatico e sottoscrizione/formato del documento notificato via PEC.
Applicabile anche alla notificazione della cartella di pagamento in caso di nullità o irritualità della notifica, con sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Il rinvio all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 consente l’applicazione delle regole processuali sulle notificazioni e della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma di rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile per l’avviso di accertamento e, per riflesso, per la cartella.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Base del controllo formale che precede l’emissione della cartella e l’invio dell’avviso bonario.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Base del controllo formale in materia IVA che precede l’emissione della cartella.
artt. 6, comma 5, e 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L’omessa indicazione di termini e organo competente non invalida l’atto, ma può rilevare solo per la scusabilità dell’errore e la rimessione in termini.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per la disciplina della cartella e dei relativi interessi, ma la censura era inammissibile perché non attaccava la reale ratio della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la doglianza è stata qualificata come erroneamente impostata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento via PEC, pur se effettuata con allegato in formato non conforme a quello richiesto dalla disciplina tecnica del documento informatico, può essere sanata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
- Nella sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge la contestazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando si contesta il contenuto di una cartella o di un atto impositivo con riferimento a conteggi o motivazioni specifiche, il ricorso per cassazione deve riportare in modo autosufficiente la parte rilevante dell’atto, così da consentire il controllo di intelligibilità della doglianza.
- L’omessa indicazione nell’atto dell’autorità cui proporre ricorso o di altri elementi informativi non determina, di per sé, invalidità dell’atto, ma può incidere solo sulla scusabilità dell’errore e sull’eventuale rimessione in termini, se il ricorso sia stato tardivo.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se in realtà denuncia una violazione di legge o mira a rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
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