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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30662/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) nullità/illegittimità della notifica della cartella via PEC perché allegata in semplice formato PDF e non in formato PAdES o CAdES, con contestazione anche della sanatoria per raggiungimento dello scopo; (2) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sul controllo formale per mancata notifica dell’avviso bonario; (3) violazione delle norme sulla riscossione per avere la CTR ritenuto che spettasse alla società il computo degli interessi, anziché all’ufficio; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nell’atto impugnato mancasse l’indicazione dell’organo cui rivolgersi in via giurisdizionale o in autotutela.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, anche a fronte di una notifica PEC irrituale con allegato PDF semplice, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., richiamabile nella disciplina della notifica della cartella. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto della CTR sul regolare invio dell’avviso bonario e comunque non autosufficiente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva imposto al contribuente di calcolare gli interessi, ma soltanto di contestarne specificamente il conteggio riportato in cartella; inoltre la censura richiedeva la trascrizione della parte pertinente dell’atto. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, rilevando che l’omessa indicazione dell’autorità cui rivolgersi integra, se del caso, violazione di legge e non vizio di motivazione; in ogni caso non incide sulla validità dell’atto, ma può solo rilevare ai fini della scusabilità dell’errore e della rimessione in termini, qui irrilevante perché il ricorso era stato tempestivamente proposto. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento via PEC, pur se effettuata con allegato in formato non conforme a quello richiesto dalla disciplina tecnica del documento informatico, può essere sanata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
  • Nella sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge la contestazione di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando si contesta il contenuto di una cartella o di un atto impositivo con riferimento a conteggi o motivazioni specifiche, il ricorso per cassazione deve riportare in modo autosufficiente la parte rilevante dell’atto, così da consentire il controllo di intelligibilità della doglianza.
  • L’omessa indicazione nell’atto dell’autorità cui proporre ricorso o di altri elementi informativi non determina, di per sé, invalidità dell’atto, ma può incidere solo sulla scusabilità dell’errore e sull’eventuale rimessione in termini, se il ricorso sia stato tardivo.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo formulato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se in realtà denuncia una violazione di legge o mira a rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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