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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17813/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una occupante di un appartamento sito in Casalnuovo di Napoli per ottenere la dichiarazione di avvenuto acquisto della proprietà per usucapione. L’immobile era formalmente intestato a un terzo ed era stato in precedenza sottoposto a sequestro preventivo e poi confiscato in sede penale, con successiva definitiva destinazione al patrimonio indisponibile del Comune e affidamento per finalità sociali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato l’usucapione; la Corte d’appello, invece, ha ritenuto inammissibile la domanda perché l’accertamento del diritto reale sul bene confiscato doveva essere preliminarmente devoluto al giudice penale della prevenzione o dell’esecuzione, con necessaria verifica della buona fede del terzo. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza e del giudice naturale, sostenendo che la cognizione spettasse al giudice civile e che l’usucapione maturata prima della confisca fosse opponibile; 2) violazione degli artt. 324 e 342 c.p.c., deducendo giudicato interno sulla data di definitiva confisca e quindi sulla maturazione del termine ventennale; 3) ulteriore violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità degli appelli principale e incidentale; 4) violazione dell’art. 1158 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo la sussistenza del possesso utile ad usucapire; 5) violazione degli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c. per difetto di motivazione e omessa pronuncia sull’usucapione ante confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il terzo che rivendichi l’usucapione di un bene confiscato ex l. n. 575/1965 deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme dell’incidente di esecuzione o del procedimento di prevenzione, per far valere la propria posizione e dimostrare la buona fede; solo dopo l’eventuale revoca della confisca può adire il giudice civile per l’accertamento definitivo dell’usucapione. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con tale ratio decidendi, o perché non ravvisavano reali censure ammissibili alla sentenza impugnata. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità in favore di entrambe le parti resistenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del tribunale civile; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla necessità di passare dal giudice penale nei casi di beni confiscati.

  • art. 25 Cost.

    Invocato per affermare il diritto al giudice naturale precostituito per legge; la Corte non accoglie la doglianza perché la tutela del terzo sui beni confiscati segue il rito penale previsto dall’ordinamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Dedotto come violato per asserita formazione del giudicato interno sulla data di definitiva confisca; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’inammissibilità degli appelli; la Corte esclude che vi fosse una reale violazione della norma processuale.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull’usucapione ventennale invocata dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito del possesso perché la domanda è stata correttamente dichiarata inammissibile sul piano della tutela giurisdizionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova del possesso utile all’usucapione; la Corte non esamina il punto per assorbimento/ragione processuale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per difetto assoluto di motivazione; la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia sull’usucapione ante confisca; la Corte esclude il vizio perché la decisione si è correttamente arrestata al rilievo dell’inammissibilità della domanda.

  • art. 676 c.p.p.

    Norma ritenuta centrale: attribuisce al giudice dell’esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all’avente diritto della cosa confiscata e consente l’intervento del giudice civile solo se il giudice penale ravvisi una controversia sulla proprietà.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Richiamato per indicare il mezzo di impugnazione davanti allo stesso giudice nell’ambito dell’esecuzione penale.

  • art. 240 c.p.

    Citato come ulteriore esempio di disciplina della confisca penale e della tutela del terzo dinanzi al giudice dell’esecuzione.

  • art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato per ribadire che la speciale disciplina dei diritti dei terzi sui beni confiscati opera solo nelle ipotesi previste dalla norma e non può essere applicata analogicamente oltre tali casi.

  • art. 104 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione alla trascrizione del sequestro e all’opponibilità del vincolo ai terzi.

  • art. 2915 c.c.

    Richiamato per il principio di opponibilità ai terzi in base alla priorità delle formalità pubblicitarie.

  • art. 47, comma 2, codice antimafia

    Richiamato per evidenziare la destinazione dei beni confiscati a finalità di pubblico interesse e l’applicazione della tutela pubblicistica del bene.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Richiamato per assimilare la tutela dei beni confiscati a quella dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il terzo che rivendichi un diritto reale su un bene già sottoposto a confisca penale o di prevenzione non può, di regola, adire direttamente il giudice civile per ottenerne l’accertamento, ma deve prima attivare gli strumenti previsti nel procedimento penale o di prevenzione.
  • Quando il bene sia stato confiscato, la tutela del terzo proprietario o possessore richiede preliminarmente la verifica della sua buona fede nel giudizio penale; solo dopo l’eventuale revoca della confisca può essere richiesta al giudice civile la declaratoria del diritto reale acquistato.
  • L’inammissibilità della domanda, fondata sul difetto del corretto rito o del giudice competente, rende non scrutinabili nel merito le censure sull’usucapione, sul possesso ventennale e sulla prova dei relativi presupposti.
  • Le doglianze di ricorso per cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una preclusione processuale, le censure che attaccano solo il merito della pretesa restano inammissibili.
  • I beni confiscati, una volta divenuti definitivi, assumono una connotazione pubblicistica che ne limita la circolazione e impone una tutela delle posizioni dei terzi coerente con la disciplina speciale antimafia e con la competenza del giudice penale.

Come è indicizzato

MateriePossessoUsucapioneImpugnazioniCompetenzaOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiDiritti realiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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