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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32213/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società proprietaria/occupante di immobili, di una cartella di pagamento emessa per TARSU relativa agli anni d’imposta 2005-2010, ritenuta illegittima perché fondata su avvisi di accertamento asseritamente non notificati o comunque notificati con vizi; la società contestava inoltre la tardiva deduzione, in appello, della regolare notificazione degli atti presupposti da parte del Comune, rimasto contumace in primo grado, nonché la produzione in secondo grado delle relate di notifica. Con i motivi successivi deduceva: vizi di notifica degli avvisi presupposti e loro nullità/inesistenza; omesso esame della questione relativa all’occupazione dell’immobile da parte di un terzo conduttore e alla conseguente insussistenza del tributo; omessa pronuncia su numerosi motivi riproposti in appello e rimasti assorbiti in primo grado; infine, in via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 nella parte in cui consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se già disponibili nel grado precedente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché nel processo tributario è consentita la produzione di documenti nuovi in appello, compresi gli atti impositivi e le relative relate di notifica prodotti per la prima volta dalla parte rimasta contumace in primo grado; ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva comunque affrontato, sia pure sinteticamente, la questione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché la verifica della validità delle notifiche degli avvisi presupposti richiede accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che, una volta esclusi vizi invalidanti degli atti presupposti, ogni doglianza sul merito della pretesa tributaria era preclusa. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che, anche ove vi fosse stata omessa pronuncia su motivi di appello, la causa poteva essere decisa nel merito perché le questioni ulteriori erano comunque precluse o infondate; ha inoltre confermato la validità formale della cartella e del ruolo, rilevando che eventuali vizi di notifica risultavano sanati e che la mancata sottoscrizione non ne comporta invalidità se l’atto è riferibile all’organo competente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sui motivi di domanda o di appello, ma non è tenuto a esaminare analiticamente ogni argomento difensivo se la decisione consente di comprendere le ragioni del rigetto; gli argomenti non trattati restano implicitamente disattesi se non decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’onere di tempestiva contestazione; la Corte ha ritenuto la censura comunque non decisiva perché la pretesa tributaria risultava preclusa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione può essere concisa purché esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato per i vizi di notifica; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse un profilo invalidante rilevante.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    I vizi di notificazione devono ritenersi sanati quando l’atto ha raggiunto il suo scopo e non determinano, nel caso esaminato, invalidità idonea a travolgere la cartella.

  • art. 2697 c.c.

    La contestazione sui vizi di notificazione e sulla provenienza dell’atto richiede specifica allegazione e prova; il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, facoltà riconosciuta a entrambe le parti.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o la produzione documentale diretta a confutare le allegazioni della controparte.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel quadro delle preclusioni processuali del giudizio tributario.

  • art. 52 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel quadro della disciplina dell’appello tributario e delle relative preclusioni.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre vizi della notificazione degli avvisi presupposti.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 507/1993

    Richiamato nella doglianza sull’asserita mancata contestazione tempestiva e sulla debenza della TARSU.

  • art. 64, comma 4, d.lgs. 507/1993

    Richiamato in relazione alla pretesa insussistenza del tributo per la cessazione dell’occupazione dei locali.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella va redatta secondo il modello legale approvato; la mancanza di sottoscrizione non ne determina automaticamente l’invalidità se l’atto è comunque riferibile all’organo competente.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    L’omessa sottoscrizione del ruolo non è assistita da sanzione di nullità; opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo che lo emette.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    I vizi formali del ruolo, atto a contenuto vincolato, sono privi di rilievo invalidante in assenza di concreta incidenza sul contenuto dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina della produzione documentale in appello nel processo tributario non viola il principio di uguaglianza, essendo giustificata da una scelta discrezionale del legislatore.

  • art. 24 Cost.

    Non impone l’assoluta uniformità dei mezzi di tutela tra i diversi processi; è legittima una disciplina che consenta la produzione documentale in appello purché non renda eccessivamente difficile la difesa.

  • art. 117 Cost.

    La Corte ha richiamato il precedente della Corte costituzionale che ha escluso la violazione di tale parametro con riferimento all’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato ai fini dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo, per giustificare la decisione nel merito senza rinvio in presenza di questioni solo di diritto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è consentita la produzione per la prima volta in appello di documenti, anche se già disponibili nel grado precedente, e tale facoltà opera per entrambe le parti; non si tratta di eccezione nuova in senso stretto quando il documento è prodotto solo per confutare la pretesa avversaria.
  • Il divieto di eccezioni nuove in appello nel processo tributario riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, non le mere difese né la produzione documentale dell’atto impositivo o delle relate di notifica.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito affronta la questione, anche sinteticamente, e la motivazione consente di comprendere che il motivo è stato implicitamente respinto.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la regolarità di una notificazione deve rispettare il principio di autosufficienza, con integrale trascrizione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La validità della cartella di pagamento non può essere messa in discussione per vizi dell’avviso di accertamento presupposto se quest’ultimo non è stato tempestivamente impugnato; la cartella è allora contestabile solo per vizi propri.
  • I vizi di notifica dell’atto, ove non abbiano impedito il raggiungimento dello scopo, possono ritenersi sanati; inoltre, per gli atti amministrativi vincolati, i vizi formali privi di incidenza sostanziale non determinano invalidità.
  • L’omessa sottoscrizione della cartella o del ruolo non comporta automaticamente nullità, quando l’atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all’organo competente e il modulo legale non richieda quella specifica sottoscrizione.
  • Nel giudizio di legittimità, se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito evitando il rinvio in un’ottica di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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