Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI 2016 emesso dal Comune per aree adibite a parcheggio affidate in concessione a una società che gestiva parcheggi a pagamento. I giudici tributari di merito avevano confermato la debenza del tributo ritenendo sufficiente, ai fini del presupposto impositivo, la circostanza che la società fosse concessionaria del servizio e occupasse il suolo pubblico. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, sostenendo che la sola titolarità della concessione non comporta automaticamente la detenzione delle aree e quindi non integra di per sé il presupposto della TARI; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della medesima norma sostanziale, deducendo omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza di un ulteriore presupposto del tributo, cioè l'idoneità dell'area a produrre rifiuti. In memoria il ricorrente ha richiamato un precedente della Corte, ritenuto però non decisivo perché non dimostrato che riguardasse la medesima concessione e quindi non idoneo a spiegare giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di TARI, il presupposto impositivo è la detenzione o occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti e non può essere desunto in modo automatico dalla sola titolarità della concessione del servizio di parcheggio. I giudici di merito avrebbero dovuto interpretare complessivamente la convenzione concessoria per verificare se, oltre alla gestione del servizio, fosse stata effettivamente affidata alla società anche la detenzione e custodia delle aree, cioè una vera occupazione del bene, oppure il solo servizio di riscossione delle tariffe. Poiché tale indagine è mancata, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1, comma 641, L. 147/2013
La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; la sola concessione del servizio non basta automaticamente a integrare il presupposto.
art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013
Sono richiamati per la disciplina istitutiva della IUC e della TARI.
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Indicato come fonte dei criteri di determinazione della tariffa TARI.
d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1
Richiamato in via sistematica per il principio secondo cui il tributo è dovuto per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Menziomato per la disciplina storica della TARSU, usata come base interpretativa della TARI/TARES.
d.lgs. 152/2006, art. 238
Richiamato come fonte della TIA 2 nella ricostruzione evolutiva della disciplina dei rifiuti.
d.l. 201/2011, art. 14
Richiamato come fonte del TARES nella ricostruzione evolutiva della disciplina dei rifiuti.
Direttiva 2008/98/CEE, art. 14
Richiamata per il principio "chi inquina paga" alla base della disciplina tariffaria.
Massime di principio
- In tema di TARI, il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; non rileva di per sé il titolo giuridico in base al quale il bene è utilizzato.
- Quando il servizio di parcheggio è affidato in concessione, il giudice deve interpretare complessivamente la convenzione per stabilire se al concessionario sia stata attribuita anche la detenzione/custodia delle aree, oppure il solo servizio di gestione e riscossione delle tariffe.
- La mera qualità di concessionario non basta a fondare automaticamente la debenza della tassa sui rifiuti: occorre verificare in concreto la disponibilità materiale dell'area e la sua attitudine a produrre rifiuti.
- Il precedente relativo ad altra annualità d'imposta non spiega giudicato esterno se non è provato che riguardi la medesima concessione e se i presupposti di fatto non sono tendenzialmente permanenti e coincidenti.
- L'omessa valutazione delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'individuazione del presupposto tributario integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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