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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI 2016 emesso dal Comune per aree adibite a parcheggio affidate in concessione a una società che gestiva parcheggi a pagamento. I giudici tributari di merito avevano confermato la debenza del tributo ritenendo sufficiente, ai fini del presupposto impositivo, la circostanza che la società fosse concessionaria del servizio e occupasse il suolo pubblico. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1, comma 641, L. 147/2013, sostenendo che la sola titolarità della concessione non comporta automaticamente la detenzione delle aree e quindi non integra di per sé il presupposto della TARI; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della medesima norma sostanziale, deducendo omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza di un ulteriore presupposto del tributo, cioè l'idoneità dell'area a produrre rifiuti. In memoria il ricorrente ha richiamato un precedente della Corte, ritenuto però non decisivo perché non dimostrato che riguardasse la medesima concessione e quindi non idoneo a spiegare giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di TARI, il presupposto impositivo è la detenzione o occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti e non può essere desunto in modo automatico dalla sola titolarità della concessione del servizio di parcheggio. I giudici di merito avrebbero dovuto interpretare complessivamente la convenzione concessoria per verificare se, oltre alla gestione del servizio, fosse stata effettivamente affidata alla società anche la detenzione e custodia delle aree, cioè una vera occupazione del bene, oppure il solo servizio di riscossione delle tariffe. Poiché tale indagine è mancata, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1, comma 641, L. 147/2013

    La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; la sola concessione del servizio non basta automaticamente a integrare il presupposto.

  • art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013

    Sono richiamati per la disciplina istitutiva della IUC e della TARI.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Indicato come fonte dei criteri di determinazione della tariffa TARI.

  • d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1

    Richiamato in via sistematica per il principio secondo cui il tributo è dovuto per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Menziomato per la disciplina storica della TARSU, usata come base interpretativa della TARI/TARES.

  • d.lgs. 152/2006, art. 238

    Richiamato come fonte della TIA 2 nella ricostruzione evolutiva della disciplina dei rifiuti.

  • d.l. 201/2011, art. 14

    Richiamato come fonte del TARES nella ricostruzione evolutiva della disciplina dei rifiuti.

  • Direttiva 2008/98/CEE, art. 14

    Richiamata per il principio "chi inquina paga" alla base della disciplina tariffaria.

Massime di principio

  • In tema di TARI, il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti; non rileva di per sé il titolo giuridico in base al quale il bene è utilizzato.
  • Quando il servizio di parcheggio è affidato in concessione, il giudice deve interpretare complessivamente la convenzione per stabilire se al concessionario sia stata attribuita anche la detenzione/custodia delle aree, oppure il solo servizio di gestione e riscossione delle tariffe.
  • La mera qualità di concessionario non basta a fondare automaticamente la debenza della tassa sui rifiuti: occorre verificare in concreto la disponibilità materiale dell'area e la sua attitudine a produrre rifiuti.
  • Il precedente relativo ad altra annualità d'imposta non spiega giudicato esterno se non è provato che riguardi la medesima concessione e se i presupposti di fatto non sono tendenzialmente permanenti e coincidenti.
  • L'omessa valutazione delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'individuazione del presupposto tributario integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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