Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la TARSU dovuta per più annualità su due immobili della società contribuente. Dopo un primo contenzioso sulla cartella di pagamento, il Comune aveva emesso un provvedimento di sgravio parziale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione del provvedimento e aveva respinto nel merito le censure della società. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al vizio di motivazione dello sgravio parziale; 2) violazione delle norme sulla cessazione dell'occupazione ai fini TARSU, sostenendo che l'istanza di autotutela presentata entro sei mesi dovesse valere come denuncia equipollente di cessata occupazione e che quindi spettasse l'esenzione per il periodo indicato; 3) violazione del principio di non contestazione, perché il Comune non avrebbe contestato la locazione dell'immobile a terzi; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al contenuto dell'istanza di autotutela e alla sua assimilabilità alla denuncia di cessazione; 5) violazione del contraddittorio, per avere il giudice di merito deciso sulla necessità della prova della denuncia di cessata occupazione senza sottoporre la questione alle parti. Il Comune ha resistito e ha reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'originaria impugnazione per asserita non impugnabilità dello sgravio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso di poter esaminare l'eccezione del Comune sulla non impugnabilità dello sgravio, perché la questione di rito non era stata devoluta con appello incidentale ed era quindi coperta da giudicato interno. Nel merito, ha ritenuto il primo motivo infondato perché il provvedimento di sgravio parziale, quale atto in diminuzione della pretesa, non richiede una motivazione speciale. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che contro il diniego di autotutela su un atto ormai definitivo il contribuente può far valere solo profili di illegittimità del rifiuto, non già contestare la fondatezza della pretesa tributaria, e che la censura richiedeva comunque accertamenti di fatto non consentiti in cassazione. Ha ritenuto il terzo motivo infondato perché nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'ente impositore un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo o nello sgravio. Ha giudicato il quarto motivo inammissibile perché mascherava una questione di diritto che presupponeva accertamenti di fatto. Ha reputato il quinto motivo manifestamente infondato, poiché la questione sulla prova della cessazione dell'occupazione era già oggetto della controversia fin dal primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello può integrare vizio denunciabile, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché l'atto di sgravio parziale non richiedeva motivazione specifica tale da imporre una diversa decisione.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione nel processo tributario non comporta un onere di allegazione ulteriore a carico dell'ente impositore rispetto ai fatti già posti a base dell'atto impugnato.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Non vi è violazione del contraddittorio quando il giudice decide su una questione già compresa nel thema decidendum sin dal primo grado.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze che richiedono nuovi accertamenti di fatto o che non colgono un vero vizio processuale sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
art. 384 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui, in presenza di questioni di solo diritto, può decidere nel merito senza rinvio, ma nel caso concreto conferma il rigetto della decisione impugnata.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di presupposti della tassa rifiuti e della cessazione dell'occupazione dell'immobile.
art. 64, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'equipollenza dell'istanza di autotutela alla denuncia di cessazione dell'occupazione.
art. 75 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dalla ricorrente quale base temporale dell'istanza di annullamento in autotutela che pretendeva di far valere come denuncia di cessazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sindacato sul diniego di autotutela dell'atto ormai definitivo è limitato alla verifica della legittimità del rifiuto e dell'eventuale interesse generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto; non è consentito utilizzare quel giudizio per rimettere in discussione la pretesa fiscale sostanziale.
- Un provvedimento di sgravio parziale o di riduzione della pretesa non integra una nuova pretesa tributaria e, in quanto atto meramente riduttivo, non richiede una motivazione speciale o formalità equivalenti a quelle dell'atto impositivo originario.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non impone all'amministrazione di svolgere allegazioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nell'atto impositivo o nel provvedimento impugnato.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o dell'omesso esame, richiedano una nuova valutazione del fatto o nuovi accertamenti istruttori.
- La violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non ricorre quando la questione decisa dal giudice di merito era già compresa sin dall'origine nel dibattito processuale.
- La questione pregiudiziale non devoluta con impugnazione incidentale dalla parte totalmente vittoriosa ma teoricamente soccombente resta preclusa in sede di gravame successivo per formazione del giudicato interno.
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