Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società che aveva corrisposto somme a due soggetti, rispettivamente per la rinuncia onerosa alle pretese connesse a due contratti preliminari aventi ad oggetto un terreno. L'Ufficio contestava l'indetraibilità dell'IVA esposta in due fatture: una emessa da una società promittente acquirente e una emessa dal precedente titolare delle posizioni contrattuali, ritenendo che si trattasse, nel primo caso, di cessione di credito/diritto non imponibile e, nel secondo, di operazione relativa a terreno non edificabile quindi esclusa da IVA. La società sosteneva invece che si trattasse di prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 633/1972, perché non vi era cessione di credito ma rinuncia onerosa a posizioni contrattuali, e che l'imponibilità andasse valutata con riferimento al momento dell'effettiva cessione/rinuncia, avvenuta nel 2003, quando il terreno era edificabile. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: violazione delle norme IVA e delle regole interpretative contrattuali; errata qualificazione dei negozi come cessione; nullità per omessa motivazione; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla debenza dell'IVA e sulla disciplina sanzionatoria. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale deducendo che la CTR si era pronunciata su un asserito novum senza affrontarne l'eccezione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia per inammissibilità, ritenendo non rispettato il principio di specificità e localizzazione e comunque insussistente un'omessa pronuncia. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale della società, affermando che il fatto generatore IVA era la cessione della posizione contrattuale avvenuta nel 2003 e non il preliminare originario del 2001; poiché al momento della cessione il terreno era edificabile, l'operazione era soggetta a IVA e l'IVA detratta era legittima. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
Le operazioni aventi a oggetto denaro o crediti in denaro non sono considerate cessioni di beni; la Corte richiama la norma nel ragionamento dell'Ufficio e nel perimetro della qualificazione IVA della fattispecie.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Le prestazioni di fare, non fare o permettere rese verso corrispettivo rientrano nel novero delle prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA.
art. 3, comma 2, n. 5, d.P.R. n. 633/1972
La cessione della posizione giuridica derivante da un contratto preliminare è una cessione di contratto e costituisce prestazione di servizi se effettuata verso corrispettivo.
art. 3, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata nel motivo del ricorso principale in relazione alla qualificazione dell'operazione ai fini IVA.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
La prestazione di servizi derivante da cessione di contratto si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo.
art. 6, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in subordine per contestare l'irrogazione della sanzione per indebita detrazione IVA.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa debenza dell'IVA e alla struttura dell'operazione imponibile.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in rapporto alla disciplina IVA delle operazioni immobiliari.
art. 60, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di operazioni imponibili nell'anno, non sarebbe stata dovuta l'imposta richiesta.
Richiamato per censurare l'interpretazione dei negozi giuridici compiuta dai giudici di merito.
Richiamato per censurare l'interpretazione sistematica delle scritture contrattuali adottata dalla CTR.
Richiamato per sostenere che non vi fosse stata una vera cessione del contratto, bensì rinunce onerose alle prerogative dei promittenti acquirenti.
Richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi e la mancata considerazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione.
art. 2, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel primo motivo del ricorso principale nel complesso delle doglianze sulla qualificazione IVA dell'operazione.
art. 3, comma 2, punto 5, d.P.R. n. 633/1972
Rinvia alla qualificazione della cessione di contratto come prestazione di servizi imponibile.
Massime di principio
- La cessione della posizione contrattuale derivante da un contratto preliminare, quando avvenga verso corrispettivo, integra una prestazione di servizi ai fini IVA e non va confusa con il precedente preliminare o con atti preparatori.
- Ai fini dell'assoggettamento a IVA di una cessione di contratto avente a oggetto un immobile, la natura edificabile o non edificabile del terreno va verificata con riferimento al momento in cui la cessione si perfeziona, non a quello del contratto originario cui la posizione ceduta si riferisce.
- Se l'operazione imponibile si realizza nel momento della cessione della posizione contrattuale e in tale momento il bene è edificabile, l'operazione resta soggetta a IVA e l'imposta assolta sulle relative fatture è detraibile.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce una nuova questione in appello deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e localizzazione, mediante riproduzione degli atti e delle parti rilevanti del fascicolo.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia stata comunque esaminata, anche implicitamente, dal giudice di merito con una statuizione incompatibile con la tesi della parte che lamenta il vizio.
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