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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso nei confronti di una società che aveva corrisposto somme a due soggetti, rispettivamente per la rinuncia onerosa alle pretese connesse a due contratti preliminari aventi ad oggetto un terreno. L'Ufficio contestava l'indetraibilità dell'IVA esposta in due fatture: una emessa da una società promittente acquirente e una emessa dal precedente titolare delle posizioni contrattuali, ritenendo che si trattasse, nel primo caso, di cessione di credito/diritto non imponibile e, nel secondo, di operazione relativa a terreno non edificabile quindi esclusa da IVA. La società sosteneva invece che si trattasse di prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 633/1972, perché non vi era cessione di credito ma rinuncia onerosa a posizioni contrattuali, e che l'imponibilità andasse valutata con riferimento al momento dell'effettiva cessione/rinuncia, avvenuta nel 2003, quando il terreno era edificabile. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: violazione delle norme IVA e delle regole interpretative contrattuali; errata qualificazione dei negozi come cessione; nullità per omessa motivazione; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla debenza dell'IVA e sulla disciplina sanzionatoria. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale deducendo che la CTR si era pronunciata su un asserito novum senza affrontarne l'eccezione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia per inammissibilità, ritenendo non rispettato il principio di specificità e localizzazione e comunque insussistente un'omessa pronuncia. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale della società, affermando che il fatto generatore IVA era la cessione della posizione contrattuale avvenuta nel 2003 e non il preliminare originario del 2001; poiché al momento della cessione il terreno era edificabile, l'operazione era soggetta a IVA e l'IVA detratta era legittima. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cessione della posizione contrattuale derivante da un contratto preliminare, quando avvenga verso corrispettivo, integra una prestazione di servizi ai fini IVA e non va confusa con il precedente preliminare o con atti preparatori.
  • Ai fini dell'assoggettamento a IVA di una cessione di contratto avente a oggetto un immobile, la natura edificabile o non edificabile del terreno va verificata con riferimento al momento in cui la cessione si perfeziona, non a quello del contratto originario cui la posizione ceduta si riferisce.
  • Se l'operazione imponibile si realizza nel momento della cessione della posizione contrattuale e in tale momento il bene è edificabile, l'operazione resta soggetta a IVA e l'imposta assolta sulle relative fatture è detraibile.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce una nuova questione in appello deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e localizzazione, mediante riproduzione degli atti e delle parti rilevanti del fascicolo.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione sia stata comunque esaminata, anche implicitamente, dal giudice di merito con una statuizione incompatibile con la tesi della parte che lamenta il vizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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