Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza che aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni, sulla base dell'assunto che i rapporti commerciali con un'impresa fornitrice fossero oggettivamente inesistenti. In Cassazione la contribuente deduceva: 1) l'intervenuta disciplina sopravvenuta sul mancato raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia penale fosse stata presentata oltre i termini; 2) la nullità dell'avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione del PVC presupposto, richiamato come "sconosciuto"; 3) la violazione delle regole sul reddito imponibile, sulla detrazione IVA e sull'onere della prova, contestando che spettasse al contribuente provare l'effettività dell'operazione; 4) l'erronea mancata applicazione della disciplina che consente la deduzione dei costi correlati a prestazioni non direttamente utilizzate per la commissione di un delitto non colposo, assumendone l'efficacia retroattiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che non avessero attinto le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: per il primo motivo, l'inammissibilità in appello della nuova eccezione; per il secondo, la statuizione del giudice di merito secondo cui l'atto conteneva elementi sufficienti a consentire la difesa del contribuente. Ha poi rigettato il terzo motivo, affermando che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione ne provi l'inesistenza anche per presunzioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza, non essendo sufficiente la sola produzione delle fatture o la regolarità formale della contabilità. Ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che la disciplina invocata sui costi relativi a reati non colposi opera nel diverso caso delle operazioni soggettivamente inesistenti e, comunque, la questione risultava nuova. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazioni di legge nei quattro motivi di ricorso.
art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'operatività della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché nuova in appello.
art. 42, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Invocato per contestare la validità e motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1973 e all'art. 7 l. 212/2000 per sostenere il vizio di motivazione dell'atto impositivo.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per affermare l'obbligo di motivazione/allegazione degli atti presupposti; la Corte ha ritenuto sufficiente che l'atto consentisse la difesa del contribuente.
art. 83, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del reddito imponibile e deducibilità dei costi.
art. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del reddito e deduzione dei costi.
art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente per contestare il diniego di detrazione IVA.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, dopo la prova dell'inesistenza fornita dall'Amministrazione, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza dell'operazione.
art. 14, commi 4-bis e 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537
La Corte ha escluso la rilevanza della norma nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, affermando che essa opera nel diverso caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti.
art. 1, comma 132, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sopravvenuta limitazione del raddoppio dei termini di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di appello si fonda su una ratio decidendi autonoma di inammissibilità non attinta dal ricorso, il motivo in cassazione è inammissibile perché non incide sulla base decisoria effettiva.
- Se il giudice di merito respinge una questione come nuova o inammissibile e aggiunge considerazioni sul merito, queste ultime sono argomentazioni ad abundantiam e non devono essere necessariamente impugnate per evitare il consolidamento della decisione.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere di provare l'inesistenza anche mediante presunzioni semplici; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni e non è sufficiente la sola regolarità formale delle fatture o delle scritture contabili.
- L'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione non può essere assolto con la mera esibizione della fattura, poiché la documentazione formale può essere utilizzata proprio per simulare un'operazione fittizia.
- La disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a beni o servizi non direttamente utilizzati per la commissione di un delitto non colposo non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti, ma al diverso ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti.
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