Cassazione Civile, Ordinanza n. 32215/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per TARI 2014 relativo ad aree adibite a parcheggio. La commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo che la mera disponibilità delle aree da parte della società, incaricata della riscossione delle tariffe di stazionamento, non bastasse a fondare il tributo, poiché le aree sarebbero rimaste nella disponibilità della collettività e non vi sarebbe stata prova che i rifiuti fossero riferibili alla società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. 507/1993, sostenendo che la tassa è dovuta per la detenzione di aree scoperte potenzialmente produttive di rifiuti e che il parcheggio in concessione rientra in tale presupposto; (2) violazione dell'art. 63 d.lgs. 507/1993, deducendo che l'area stradale destinata a parcheggio con stalli è sottratta all'uso collettivo del suolo pubblico e che il concessionario, quale detentore, deve pagare il tributo; (3) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza d'appello stravolto i requisiti della fattispecie impositiva, ossia occupazione dell'area e produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso che l'ordinanza richiamata dal Comune in memoria producesse giudicato esterno, perché non vi era prova che la precedente controversia riguardasse la medesima concessione. Nel merito, ha affermato che il presupposto impositivo TARI/TARSU è la detenzione o occupazione dell'area suscettibile di produrre rifiuti e che la verifica non può essere arrestata alla mera affermazione che l'area resti nella disponibilità della collettività. La CTR avrebbe dovuto interpretare la convenzione di concessione nel suo complesso per stabilire se, oltre alla gestione del servizio di parcheggio, fosse stata affidata anche la detenzione e custodia delle aree. Poiché tale indagine interpretativa è mancata, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge sostanziale nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il tributo è dovuto per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salvo le esclusioni previste; il presupposto è la disponibilità di aree potenzialmente produttive di rifiuti.
art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
norma richiamata dal ricorrente per sostenere che l'area destinata a parcheggio, sottratta all'uso collettivo, comporta la debenza del tributo in capo al concessionario.
art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013
istituisce la TARI nell'ambito dell'imposta unica comunale e ne disciplina i presupposti e i criteri di determinazione.
richiamato come parametro per i criteri di determinazione della tariffa rifiuti.
Direttiva 2008/98/CEE, art. 14
richiamata per il principio europeo del "chi inquina paga" a fondamento del sistema TARI.
Massime di principio
- In materia di tassa sui rifiuti, il presupposto impositivo è la detenzione o occupazione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti; non è decisivo il titolo giuridico in base al quale l'area è detenuta, ma la concreta disponibilità del bene.
- Quando una controversia riguarda un'area affidata in concessione, il giudice deve interpretare la convenzione nel suo complesso per verificare se al concessionario siano state attribuite solo funzioni di gestione del servizio oppure anche la detenzione e custodia dell'area, perché solo nel secondo caso può radicarsi il presupposto del tributo.
- La mera permanenza di poteri del proprietario pubblico sull'area, come la possibilità di modificarne l'estensione o introdurre restrizioni per esigenze pubbliche, non esclude di per sé la detenzione in capo al concessionario.
- Il giudice di merito non può escludere la debenza del tributo in modo apodittico, senza compiere l'indagine interpretativa del rapporto concessorio e senza verificare la concreta riferibilità della disponibilità del bene al contribuente.
- Una precedente decisione favorevole in altra annualità non spiega automaticamente efficacia di giudicato esterno se non è provato che abbia riguardato la medesima concessione e il medesimo rapporto sostanziale.
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