Cassazione Civile, Ordinanza n. 32214/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un Comune per il pagamento della TARES 2013 relativa ad aree adibite a parcheggio. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto ritenendo che la mera disponibilità delle aree da parte della società, incaricata di riscuotere le tariffe di stazionamento, non bastasse a fondare il tributo, soprattutto perché la concessionaria non poteva ribaltare sui fruitori del parcheggio la quota del tributo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. 507/1993, sostenendo che la TARES è dovuta per la disponibilità di aree scoperte potenzialmente produttive di rifiuti; (2) violazione del medesimo art. 62 e del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011, assumendo che il parcheggio in concessione, essendo area idonea a produrre rifiuti, era tassabile in capo al concessionario; (3) violazione dell’art. 63 d.lgs. 507/1993, deducendo che l’area stradale destinata a parcheggio, con stalli, è sottratta all’uso collettivo e che il concessionario, quale detentore, è tenuto al tributo; (4) vizio motivazionale per avere i giudici di merito stravolto i requisiti essenziali della fattispecie impositiva, cioè occupazione dell’area e produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto non decisiva la richiamata ordinanza resa in un precedente giudizio, perché non era provato che riguardasse la medesima concessione e quindi non poteva spiegare effetto di giudicato esterno. Nel merito, però, ha accolto il ricorso: ha ribadito che, in materia di tributi sui rifiuti, il presupposto impositivo è la detenzione o occupazione dell’area suscettibile di produrre rifiuti e che, quando vi sia una concessione di parcheggio, occorre interpretare complessivamente la convenzione per verificare se il concessionario abbia ricevuto solo il servizio di gestione/riscossione ovvero anche la detenzione e custodia delle aree. La CTR aveva omesso tale verifica, limitandosi a valorizzare in modo apodittico il solo incarico di esazione e l’impossibilità di riversare il tributo sugli utenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è invocato per censurare il vizio di motivazione della sentenza di merito
art. 62, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il tributo sui rifiuti è dovuto per la detenzione o occupazione di locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dal titolo giuridico o di fatto
art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato per affermare la tassabilità dell’area adibita a parcheggio in capo al detentore/concessionario
d.l. n. 201 del 2011 conv. con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011
richiamato quale base normativa del tributo TARES
art. 14 d.l. n. 201 del 2011
indicato come disposizione istitutiva del TARES
l. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti
richiamata per la successiva introduzione della TARI e della IUC
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
richiamato per i criteri di determinazione della tariffa
Direttiva 2008/98/CEE, art. 14
principio del «chi inquina paga»
evocata come base dei criteri di prelievo sui rifiuti
art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato come norma istitutiva della TIA 1
art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato come disciplina della TIA 2
Massime di principio
- In materia di tributi sui rifiuti, il presupposto impositivo si identifica nella detenzione o occupazione di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti e non nel solo titolo formale del rapporto.
- Quando l’area è affidata in concessione, il giudice deve interpretare la convenzione nel suo complesso per accertare se al concessionario sia stata attribuita anche la detenzione/custodia dell’area, oltre alla mera gestione del servizio o alla riscossione delle tariffe.
- La mera impossibilità di ribaltare economicamente il tributo sugli utenti del servizio non esclude, di per sé, la soggettività passiva del concessionario se questi detiene o occupa l’area.
- Ai fini del giudizio di legittimità, una decisione resa in altro processo su annualità diversa non produce giudicato esterno se non è provato che riguardi la medesima concessione e i medesimi presupposti fattuali permanenti.
- La valutazione della soggettività passiva per i tributi sui rifiuti richiede una verifica concreta della regolamentazione contrattuale e dell’effettiva disponibilità del bene, non una conclusione apodittica fondata sulla sola funzione del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32213/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32215/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →