Sentenza del 05/07/2018 n. 17623 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva respinto le sue contestazioni relative a una cartella di pagamento per l'annualità 2002, riguardante IRPEG, IVA e sanzioni. I cinque motivi riguardavano: la necessità di un preventivo avviso di rettifica prima dell'iscrizione a ruolo; il mancato esame delle liquidazioni e dichiarazioni periodiche attestanti crediti d'imposta; l'effetto sanante di una dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 289 del 2002; l'omessa sottoscrizione della cartella e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento; nonché l'insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento dei crediti dichiarati.
La decisione
Durante il giudizio di cassazione, la società ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, depositando la relativa documentazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse a impugnare, poiché l'interesse deve sussistere anche al momento della decisione, e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della sopravvenienza della normativa sulla definizione agevolata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 60, comma 6
Norme richiamate dalla contribuente per sostenere che l'iscrizione a ruolo avrebbe richiesto un preventivo atto formale di rettifica e che la cartella fosse illegittima in assenza di tale atto.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 55, comma 1
Disposizioni relative ai controlli e alla rettifica della dichiarazione IVA, richiamate per contestare il disconoscimento dei crediti risultanti dalle dichiarazioni periodiche.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1
Norma sanzionatoria richiamata dalla società in relazione agli importi iscritti a ruolo e alla contestata applicazione delle sanzioni.
Richiamata per sostenere l'effetto sanante della dichiarazione integrativa e la conseguente possibilità di utilizzare il credito d'imposta derivante da un errore nella trasmissione telematica.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016
Prevede la definizione agevolata delle controversie e dei carichi tributari, alla quale la contribuente ha aderito nel corso del giudizio.
D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito dalla L. n. 96 del 2017
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzata dalla contribuente per definire la lite.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla società, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e insufficiente motivazione.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve sussistere non solo quando il ricorso viene proposto, ma anche al momento della decisione; se nel frattempo la controversia viene definita o perde utilità pratica, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adesione a una definizione agevolata della controversia può rendere inutile la prosecuzione del giudizio, anche se il ricorso originariamente presentato conteneva questioni di merito potenzialmente rilevanti.
- Quando la decisione dipende da una definizione agevolata sopravvenuta e non dall'accoglimento delle ragioni di una parte, le spese possono essere compensate.
- La dichiarazione di definizione agevolata e la relativa documentazione devono essere adeguatamente provate in giudizio, affinché il giudice possa valutarne gli effetti sull'interesse alla prosecuzione del ricorso.
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