Sentenza del 05/07/2018 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Iva - Cartella di pagamento - Intimazione di pagamento - Impugnabilità - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata l'8 febbraio 2017, relativa a due cartelle di pagamento per complessivi 13.141,54 euro, sostenendo la mancata o tardiva notifica delle cartelle, la decadenza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e la prescrizione quinquennale del credito tributario. Le cartelle riguardavano tributi risalenti agli anni Novanta e, secondo il ricorrente, non sarebbero stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria ha ritenuto l'intimazione di pagamento impugnabile, poiché contenente una pretesa tributaria definita, l'indicazione degli importi dovuti, delle sanzioni e degli interessi, nonché l'avvertimento dell'esecuzione forzata. Tuttavia, ha respinto il ricorso nel merito: l'Agenzia delle Entrate ha provato la regolare notifica delle due cartelle, rispettivamente il 7 novembre 2000 al padre convivente e il 26 gennaio 2001 mediante deposito presso il Comune per irreperibilità relativa. Sono state inoltre documentate successive intimazioni e pagamenti rateali effettuati dal contribuente, elementi ritenuti idonei a dimostrare la conoscenza dei debiti e a interrompere la prescrizione. La Commissione ha affermato che ai crediti tributari si applica, in assenza di disposizioni speciali, il termine ordinario decennale e non quello quinquennale. Le cartelle, non impugnate tempestivamente, sono divenute definitive e non potevano più essere contestate per vizi diversi da quelli propri dell'intimazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.200,00 euro per spese di lite.
Norme richiamate
Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
L'intimazione di pagamento può essere impugnata quando manifesta una pretesa tributaria definita e contiene gli elementi sostanziali dell'atto impositivo.
Art. 25 D.P.R. n. 602/1973
Disciplina i termini per la notifica delle cartelle di pagamento; nel caso concreto la censura è stata respinta perché l'Amministrazione ha provato la regolare notifica delle cartelle.
Art. 2948, n. 4, Codice civile
"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
La prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche non si applica automaticamente ai tributi erariali, poiché ciascun periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma e non periodica.
Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Le comunicazioni emesse nell'ambito del controllo automatizzato esprimono una volontà impositiva ancora in itinere e si distinguono dagli atti che cristallizzano definitivamente la pretesa tributaria.
Art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
Analogamente all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, riguarda comunicazioni che possono precedere la definizione della pretesa tributaria e che si distinguono dall'intimazione contenente una pretesa ormai definitiva.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 16293/2007
Sono qualificabili come avvisi di accertamento o liquidazione tutti gli atti con cui l'Amministrazione comunica una pretesa tributaria definita, anche se formalmente presentati come inviti bonari o intimazioni di pagamento.
Cassazione n. 7312/2005
Conferma il principio secondo cui la qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto sostanziale e non dal nome formalmente attribuito dall'Amministrazione.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 16428/2007
Distingue gli atti che esprimono una pretesa tributaria già definita dalle comunicazioni che manifestano una volontà impositiva ancora in corso di formazione.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397/2016
Afferma che il credito tributario erariale è ordinariamente soggetto alla prescrizione decennale, salvo specifiche disposizioni diverse, perché non ha natura di obbligazione periodica.
Cassazione n. 13080/2011
Ribadisce l'applicazione del termine decennale ai crediti tributari erariali, collegandola all'autonomia delle obbligazioni relative ai singoli periodi d'imposta.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento è impugnabile quando non si limita a sollecitare il pagamento, ma contiene una pretesa tributaria già definita, con indicazione del tributo, degli importi, delle sanzioni, degli interessi e delle conseguenze dell'inadempimento.
- La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla denominazione utilizzata dall'Amministrazione finanziaria.
- Se le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e non vengono impugnate nei termini, la pretesa tributaria diventa definitiva; in seguito, il contribuente può contestare normalmente soltanto vizi propri dell'intimazione o fatti successivi, come prescrizione o pagamento.
- La prova della notifica può derivare dalla consegna a un familiare convivente o, nei casi previsti, dal deposito presso il Comune per irreperibilità relativa, purché siano rispettate le formalità di legge.
- Il pagamento rateale o la richiesta di rateizzazione possono dimostrare la conoscenza della pretesa e, secondo le circostanze, costituire o accompagnare atti idonei a interrompere la prescrizione.
- Per i tributi erariali, in assenza di una disciplina speciale, il termine ordinario applicato dalla sentenza è quello decennale, non il quinquennale previsto per le obbligazioni periodiche.
- La prescrizione deve essere valutata considerando tutti gli atti successivi alla cartella, comprese intimazioni, solleciti validamente notificati e pagamenti o rateizzazioni, che possono interrompere il termine e farlo decorrere nuovamente.
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