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Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Savona

Irpef e altro - Reddito di impresa - Accertamento bancario - Estensione a conto corrente intestato a coniuge - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa fondato sulle movimentazioni bancarie, sostenendo che l'Amministrazione avesse utilizzato anche i dati relativi a un conto corrente intestato al coniuge. La questione riguardava, in particolare, la possibilità di estendere l'indagine bancaria al conto del marito in quanto collaboratore dell'azienda familiare.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo utilizzare, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973, le movimentazioni del conto corrente intestato al coniuge quando esistono elementi concreti di collegamento con l'attività d'impresa, quale la collaborazione del coniuge nell'azienda familiare. Le operazioni bancarie possono quindi concorrere alla ricostruzione del maggior reddito d'impresa, salva la possibilità per il contribuente di fornire una prova analitica della loro estraneità all'attività imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 600/1973

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare dati, notizie e movimentazioni acquisiti dagli intermediari finanziari per la ricostruzione del reddito. L'indagine può riguardare anche conti formalmente intestati a un soggetto diverso dal contribuente accertato quando sussistono elementi idonei a dimostrare la riferibilità delle operazioni all'attività economica oggetto di verifica.

  • Disciplina dell'impresa familiare

    La collaborazione del coniuge nell'impresa familiare costituisce un elemento di collegamento concreto tra il conto personale del coniuge e l'attività d'impresa, tale da giustificare l'esame delle relative movimentazioni bancarie. Tale collegamento non rende automaticamente imponibili tutte le operazioni, ma impone al contribuente di dimostrarne analiticamente l'eventuale estraneità.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può estendere le indagini bancarie a conti intestati a familiari del contribuente quando emergono elementi concreti che li collegano all'attività d'impresa, come la partecipazione o collaborazione nell'azienda familiare.
  • La sola intestazione formale del conto a un coniuge o familiare non esclude l'utilizzabilità dei relativi dati: conta la riferibilità sostanziale delle operazioni all'attività economica accertata.
  • In presenza di versamenti o prelievi bancari non giustificati, il contribuente deve fornire una spiegazione specifica e documentata per ciascuna operazione, dimostrandone l'origine non reddituale o l'estraneità all'impresa.
  • Il collegamento familiare, da solo, non dovrebbe bastare senza ulteriori elementi indiziari; tuttavia, la collaborazione effettiva nell'impresa può costituire un presupposto significativo per l'estensione dell'accertamento.
  • Per prevenire contestazioni, è opportuno mantenere separati i conti personali e quelli dell'impresa e conservare la documentazione che giustifica trasferimenti, prestiti, spese familiari e altre movimentazioni non riferibili all'attività.

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