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Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 540 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul sistema comune dell'IVA applicabile all'emissioni di crediti che consentono di piazzare offerte in occasione di vendite all'asta online. . Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, punto 1, lettera c) - Emissione di "crediti" che consentono di piazzare offerte in occasione di vendite all'asta online - Prestazione di servizi a titolo oneroso - Operazione preliminare - Articolo 73 - Base imponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA degli importi pagati dagli utenti per acquistare "crediti" necessari a partecipare alle aste online. La società sosteneva che i crediti costituissero una mera operazione preliminare alla cessione dei beni e che il relativo valore dovesse concorrere al prezzo dei beni eventualmente acquistati. L'amministrazione fiscale riteneva invece che la vendita dei crediti costituisse una prestazione di servizi autonoma e imponibile, consistente nell'attribuzione del diritto di partecipare alle aste.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'emissione dei crediti costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, distinta dalla successiva cessione dei beni; il pagamento dei crediti è il corrispettivo del diritto di partecipare alle aste e non un acconto sul prezzo dei beni. Il valore dei crediti utilizzati non deve essere incluso nella base imponibile delle cessioni dei beni aggiudicati o acquistati tramite le funzioni "compra ora" o "sconto accumulato"; in queste ultime ipotesi, tale valore opera come uno sconto sul prezzo. Quanto alla diversa qualificazione dell'operazione in un altro Stato membro, il giudice nazionale può, e in taluni casi deve, effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, senza però interpretare la direttiva in modo errato per evitare divergenze fiscali. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

    "Sono soggette all'IVA [...] le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso [...] da un soggetto passivo che agisce in quanto tale."

    La concessione, mediante pagamento, del diritto di partecipare alle aste online è una prestazione di servizi autonoma e imponibile ai fini IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 24, paragrafo 1

    "Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni."

    Poiché i crediti non trasferiscono beni e attribuiscono un diritto di partecipazione alle aste, la loro emissione rientra nella nozione di prestazione di servizi.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 65

    "In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso."

    Il pagamento dei crediti non è un acconto sul prezzo dei beni, perché remunera un servizio distinto: il diritto di partecipare alle aste.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 73

    "La base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare [...] per tali operazioni."

    Il valore dei crediti non costituisce corrispettivo delle successive cessioni di beni, essendo già il corrispettivo del servizio di partecipazione alle aste.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 79, lettera b)

    "Non sono compresi nella base imponibile [...] i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente."

    Quando i crediti sono utilizzati per ridurre il prezzo tramite le funzioni "compra ora" o "sconto accumulato", il loro valore è considerato uno sconto e non entra nella base imponibile della cessione.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 267

    Il giudice nazionale può, o deve se giudice di ultima istanza, chiedere alla Corte di giustizia un'interpretazione pregiudiziale del diritto dell'Unione quando rileva un problema interpretativo, anche in presenza di trattamenti IVA differenti tra Stati membri.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, occorre individuare la realtà economica dell'operazione e verificare quale utilità autonoma riceva il cliente, senza fermarsi alla qualificazione contrattuale scelta dalle parti.
  • Un diritto, token, credito o voucher che attribuisce immediatamente una facoltà di partecipazione a un servizio specifico può costituire una prestazione di servizi autonoma, anche se successivamente può incidere sul prezzo di un bene.
  • Il pagamento di un servizio autonomo non diventa automaticamente un acconto sul prezzo di un bene acquistabile in seguito.
  • Quando lo stesso importo è già il corrispettivo di una prestazione distinta, non può essere incluso una seconda volta nella base imponibile della successiva cessione di beni.
  • Un valore utilizzabile per ridurre il prezzo di un bene può essere qualificato come sconto, purché la cessione resti effettuata contro un corrispettivo identificabile e non si tratti di una cessione gratuita.
  • Una diversa qualificazione adottata da un altro Stato membro non consente al giudice nazionale di derogare alla corretta interpretazione della direttiva IVA; in caso di dubbio interpretativo rilevante può essere necessario il rinvio pregiudiziale.

Testo integrale

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