Sentenza del 05/07/2018 n. 142 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - Contabilità nazionale dello stato e degli enti pubblici - Responsabilita' civile dei magistrati - Obbligatorieta' e vincolativita' anche per i giudici nazionali della decisione della Commissione europea -; Attivita' interpretativa del giudice - Rilevanza - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Tribunale di Enna dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008, nella parte in cui, tramite il diritto dell'Unione europea, rende vincolanti per i giudici nazionali le decisioni definitive della Commissione europea, anche in materia di aiuti di Stato. Dubitava inoltre dell'art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge n. 117 del 1988, nella parte in cui considera rilevante ai fini della responsabilità dello Stato per l'attività giudiziaria la manifesta violazione del diritto dell'Unione europea. Secondo il rimettente, tale disciplina avrebbe sottoposto il giudice nazionale alle determinazioni di un'autorità amministrativa europea, comprimendo la soggezione del giudice soltanto alla legge, l'indipendenza della magistratura e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La controversia principale riguardava il pagamento a un allevatore siciliano di indennità per l'abbattimento di bovini infetti, potenzialmente qualificabili come aiuti di Stato.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni relative all'art. 2 della legge n. 130 del 2008. Ha ritenuto che la vincolatività delle decisioni della Commissione europea derivi dall'art. 288 TFUE e dalla ripartizione delle competenze prevista dai Trattati, trovando copertura nell'art. 11 Cost., e non costituisca un'illegittima interferenza sull'indipendenza del giudice. Il giudice nazionale non può dichiarare autonomamente invalida una decisione dell'Unione, ma, se dubita della sua validità, può o deve proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE. Nel caso concreto, inoltre, l'allevatore, trattandosi di un regime generale di aiuti e non di un aiuto individuale, non era necessariamente decaduto dalla possibilità di contestare la validità della decisione europea. La Corte ha altresì ritenuto garantito il diritto di difesa del privato, che può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia quando ne ricorrano i presupposti oppure chiedere al giudice nazionale di effettuare il rinvio pregiudiziale. Le questioni relative alla legge n. 117 del 1988 sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, poiché nel caso concreto non sussisteva il presupposto dell'ipotizzata responsabilità civile del giudice.
Norme richiamate
Art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona
La norma introduce nell'ordinamento italiano le disposizioni del Trattato di Lisbona, comprese quelle che attribuiscono efficacia vincolante alle decisioni dell'Unione europea.
Art. 288, paragrafo 4, TFUE
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi
Una decisione della Commissione europea è vincolante per lo Stato destinatario e per tutti i suoi organi, inclusi i giudici nazionali, finché non venga annullata o rimossa secondo le procedure dell'Unione.
Art. 263 TFUE
Ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere
Attribuisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza esclusiva sul controllo di legittimità degli atti delle istituzioni europee, comprese le decisioni della Commissione.
Art. 267 TFUE
La Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla validità e sull'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione
Il giudice nazionale che dubiti della validità di un atto dell'Unione non può disapplicarlo autonomamente, ma deve investire la Corte di giustizia; il rinvio è obbligatorio per il giudice di ultima istanza quando sussistono dubbi interpretativi o di validità non manifestamente infondati.
Articoli 107 e 108 TFUE
Aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
La Commissione europea ha competenza esclusiva sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, mentre i giudici nazionali possono applicare la nozione di aiuto di Stato e tutelare i singoli rispetto alla violazione dell'obbligo di notifica preventiva.
Art. 2, commi 3 e 3-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117
Manifesta violazione del diritto dell'Unione europea
La manifesta violazione del diritto dell'Unione può concorrere a fondare la responsabilità dello Stato per l'attività giudiziaria, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché nel caso concreto mancava il presupposto della responsabilità ipotizzata.
Art. 11 della Costituzione
Costituisce la copertura costituzionale delle limitazioni di sovranità derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, quindi, delle regole europee sulla ripartizione delle competenze giurisdizionali.
Articoli 24, 101 e 104 della Costituzione
La Corte ha escluso che la disciplina europea sulla vincolatività delle decisioni della Commissione violi il diritto di difesa, la soggezione del giudice soltanto alla legge o l'indipendenza della magistratura, poiché il sistema offre rimedi giurisdizionali europei e nazionali coordinati.
Art. 1 della legge regionale siciliana 5 giugno 1989, n. 12
Prevede indennità aggiuntive per i proprietari di animali abbattuti a causa di malattie infettive; tali indennità possono rientrare nella nozione europea di aiuto di Stato.
Massime di principio
- Quando la Commissione europea adotta una decisione definitiva indirizzata a uno Stato membro, il giudice nazionale deve rispettarla e non può disapplicarla autonomamente, anche se la decisione incide sulla controversia interna.
- Se il giudice nazionale dubita della validità della decisione europea, deve utilizzare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE; il giudice di ultima istanza è normalmente obbligato a rinviare quando il dubbio non sia manifestamente infondato.
- La competenza esclusiva della Commissione sulla compatibilità degli aiuti di Stato non impedisce al giudice nazionale di verificare se una misura rientri nella nozione di aiuto di Stato o se sia stato violato l'obbligo di notifica preventiva.
- La mancata impugnazione entro il termine europeo preclude successivi contestazioni davanti ai giudici nazionali solo al soggetto che era direttamente e individualmente legittimato a proporre il ricorso di annullamento. Tale preclusione non opera automaticamente per i beneficiari potenziali di un regime generale di aiuti.
- La responsabilità dello Stato per attività giudiziaria non deriva da ogni errore interpretativo, ma richiede una violazione manifesta del diritto dell'Unione, valutata considerando chiarezza della norma, gravità dell'errore, giurisprudenza europea applicabile e, per i giudici di ultima istanza, rispetto dell'obbligo di rinvio pregiudiziale.
- Il sistema di tutela è articolato su due livelli: il privato può impugnare direttamente l'atto europeo se è direttamente e individualmente interessato; negli altri casi può contestarne la validità nel giudizio nazionale chiedendo il rinvio alla Corte di giustizia.
- La vincolatività di un atto europeo non equivale a subordinazione del giudice nazionale a un'autorità amministrativa: essa dipende dai Trattati e dalla ripartizione delle competenze giurisdizionali dell'Unione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 lug 2018Sentenza del 05/07/2018 n. 32 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 5 lug 2018Sentenza del 05/07/2018 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 5 lug 2018Sentenza del 05/07/2018 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 5 lug 2018Sentenza del 05/07/2018 n. 537 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 lug 2018Sentenza del 05/07/2018 n. 540 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 lug 2018Sentenza del 05/07/2018 n. 1288 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →