Cassazione Civile, Ordinanza n. 12529/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2004, emesso su un'area edificabile di ampia estensione, che il contribuente riteneva esente in quanto asservita alle attività istituzionali dell'ente religioso. In primo grado l'impugnazione era stata accolta, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l'appello del Comune, escludendo l'esenzione: secondo il giudice d'appello l'area non rientrava nell'ambito dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, il vincolo pertinenziale non risultava dichiarato nelle precedenti dichiarazioni ICI e, comunque, doveva ritenersi escluso per la destinazione edificatoria del terreno, destinato alla costruzione di un edificio per uffici. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, degli artt. 812 c.c. e 12-14 disp. prel. c.c., sostenendo che anche le aree edificabili, quando strumentali alle attività non commerciali previste dalla norma, dovessero godere dell'esenzione; 2) nullità della sentenza per violazione del divieto di nova e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la questione dell'inapplicabilità dell'esenzione ai terreni edificabili era stata introdotta solo in appello e che l'appellante non aveva articolato uno specifico motivo sulla questione; 3) omesso esame di fatti decisivi in ordine alle concrete modalità di utilizzo del terreno, ritenute idonee a ricondurlo all'esenzione; 4) violazione delle norme in tema di pertinenza e onere dichiarativo, sostenendo che non esisteva un onere legale di dichiarare le pertinenze e che la mera edificabilità dell'area non escludeva il vincolo pertinenziale, non potendo incidere la sola presentazione di un progetto edificatorio; 5) ancora omesso esame di fatti decisivi relativi all'asservimento del terreno alle attività esenti. In via pregiudiziale, però, la ricorrente comunicava di avere aderito a successive procedure di definizione agevolata dei carichi fiscali (decreti-legge n. 193/2016, n. 50/2017 e n. 119/2018), producendo le relative domande e la documentazione dei versamenti eseguiti. La Corte osservava che, per effetto dell'adesione alla definizione agevolata e della mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto, si era perfezionata la causa estintiva del processo.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i cinque motivi di ricorso perché rileva che il giudizio si è estinto per effetto della definizione agevolata delle pendenze fiscali cui la parte ricorrente aveva aderito. Poiché non risulta presentata istanza di trattazione nei termini e non risulta un diniego di definizione, la causa estintiva deve ritenersi perfezionata. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della previsione normativa, applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non anche all'estinzione.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Richiamato come base dell'esenzione ICI invocata dal contribuente, ma la Corte non ne affronta il merito perché il processo si estingue per definizione agevolata.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura e il vincolo pertinenziale del bene.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di interpretazione della norma esentativa.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 56 e 57
Richiamati per sostenere il divieto di nuove questioni in appello.
Richiamati per lamentare la pronuncia su questioni non devolute e la mancata riproposizione di eccezioni.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indica i vizi denunciati nel ricorso per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d)
Richiamato dal ricorrente come ulteriore base esentativa in relazione al vincolo di pertinenza/asservimento.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4
Richiamato dal ricorrente in tema di dichiarazione e adempimenti ICI.
artt. 817, 2727, 2729 e 2697 c.c.
Richiamati dal ricorrente sul concetto di pertinenza, presunzioni e riparto dell'onere della prova.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225
Norma di definizione agevolata dei carichi fiscali cui la ricorrente dichiara di avere aderito, con versamenti già effettuati.
d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 1-bis, conv. in l. 21 giugno 2017, n. 96
Ulteriore disciplina di definizione agevolata richiamata dalla ricorrente e recepita dal regolamento di Roma Capitale.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Fondamento della definizione agevolata che, per la Corte, ha determinato l'estinzione del processo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la misura opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Prevede che, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine, il processo sia dichiarato estinto e che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la parte interessata aderisce a una definizione agevolata del debito tributario e non presenta istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina speciale, il processo si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo, perché la norma ha natura eccezionale e si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta, la Corte di cassazione non affronta le censure di merito o processuali sollevate contro la sentenza impugnata.
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