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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10622/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2009 notificato a un socio di società, in quanto gli veniva imputato per trasparenza il maggior reddito accertato in capo alla società. A monte vi era un separato accertamento verso la società, fondato sulla deduzione di costi ritenuti indebiti per fatture relative a un presunto appalto/intermediazione illecita di manodopera e al recupero di retribuzioni corrisposte in nero. Il contribuente ha impugnato la sentenza di appello con nove motivi: ha contestato, tra l’altro, la fondatezza presuntiva dell’accertamento e la mancata prova degli allegati al PVC; ha dedotto omesso esame di fatti decisivi; ha sostenuto la deducibilità dei costi ai fini IRES; ha denunciato motivazione contraddittoria sulla corresponsione di compensi in nero; ha censurato il raddoppio dei termini di accertamento; ha lamentato motivazione per relationem del PVC non allegato; ha dedotto violazione delle garanzie sul contraddittorio e sulla motivazione dell’autorizzazione alla verifica; ha contestato la motivazione dell’avviso ex art. 42 d.P.R. 600/1973; ha infine dedotto vizi nella irrogazione e motivazione delle sanzioni. In memoria ha anche prodotto una sentenza penale di assoluzione, ritenuta non utilizzabile ai fini dedotti.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi tranne il quinto, accolto solo limitatamente all’IRAP. Ha confermato la legittimità dell’accertamento per IRPEF e, in generale, la validità della motivazione per relationem al PVC, la corretta valutazione presuntiva, l’onere della prova contraria in capo al contribuente e la legittimità delle sanzioni. Ha invece escluso l’applicabilità del raddoppio dei termini all’IRAP, con conseguente annullamento della ripresa IRAP e delle correlate sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione a tale solo capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente limitatamente all’IRAP. Le spese sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le passività dichiarate possono essere contestate anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle complessivamente e non in modo atomistico.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Anche in materia IVA l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di presunzioni valide, l'onere della prova contraria grava sul contribuente; non basta una contestazione atomistica degli indizi dell'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o per una critica alla sufficienza della motivazione.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La deducibilità dei costi richiede i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; se viene meno il titolo giuridico dell'operazione fatturata, la deduzione può essere esclusa.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    La disciplina sui costi relativi a operazioni inesistenti va letta alla luce delle modifiche successive; nei casi oggettivamente inesistenti resta decisivo l'onere del contribuente di provare la deducibilità entro i limiti consentiti.

  • art. 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    Per le operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti la deducibilità e la tassazione dei componenti positivi vanno valutate nei limiti normativamente previsti; per le operazioni soggettivamente inesistenti non basta il coinvolgimento consapevole dell'acquirente a escludere automaticamente la deduzione, ma restano i requisiti generali del costo.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini opera, per le annualità e i presupposti considerati, in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale; non si applica all'IRAP, perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il raddoppio dei termini in materia IVA segue la medesima logica del raddoppio per imposte dirette in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto per relationem, purché il contenuto essenziale dell'atto richiamato sia riprodotto o comunque conoscibile dal contribuente.

  • art. 12, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La mancata indicazione delle ragioni dell'accesso/verifica non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo; il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 52, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'autorizzazione alla verifica è un presupposto procedimentale e non richiede, in sé, una specifica motivazione delle ragioni dell'intervento.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa fiscale, anche tramite richiamo a un PVC conosciuto e integralmente comunicato.

  • artt. 7, 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le sanzioni possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento; la motivazione specifica è necessaria soprattutto quando l'atto sanzionatorio sia separato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in cassazione non consente, di per sé, l'ammissione di documenti non utilizzabili ai fini dedotti nel giudizio tributario, come la sentenza penale di assoluzione richiamata nel caso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle complessivamente e il contribuente ha l'onere di fornire una prova contraria specifica e non meramente atomistica.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo, non quando si censuri la mancata considerazione di singoli elementi probatori o si miri a una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem a un PVC, se il PVC è conosciuto dal contribuente e il contenuto essenziale del richiamo consente di comprendere la pretesa fiscale.
  • Per la deducibilità dei costi non basta la mera esistenza di fatture: occorre la dimostrazione dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; se l'operazione fatturata è giuridicamente o materialmente inesistente, la deduzione può essere negata e l'onere probatorio grava su chi invoca il costo.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera nei limiti e per i tributi per cui la violazione sia presidiata da rilevanza penale; non può essere esteso all'IRAP in assenza di sanzioni penali per le relative violazioni.
  • Le irregolarità procedimentali nella verifica non comportano automaticamente la nullità dell'atto impositivo, se la legge non prevede espressamente tale sanzione e se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Le sanzioni amministrative tributarie possono essere contestate e motivate contestualmente all'avviso di accertamento, purché la pretesa fiscale sia delineata nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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