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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16753/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un atto di recupero con cui l'Amministrazione aveva contestato l'indebita compensazione, nell'anno d'imposta 2017, di un credito d'imposta riconducibile alla detassazione degli investimenti in macchinari prevista dall'art. 18 del d.l. n. 91 del 2014. La società sosteneva di aver diritto all'agevolazione perché l'investimento rilevante sarebbe coinciso con il positivo collaudo del macchinario, avvenuto il 26 giugno 2014, in base alla struttura del rapporto negoziale che essa qualificava come leasing. Inoltre eccepiva l'incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso l'atto di recupero, ritenendo rilevante la sede legale successiva e/o il luogo di presentazione/pagamento del modello F24. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza dell'ufficio finanziario, assumendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato il luogo di pagamento dell'F24; 2) violazione dell'art. 18 d.l. n. 91/2014 e dell'art. 1362 c.c., lamentando che la CTR avesse mal qualificato il rapporto come compravendita anziché leasing e quindi avesse sbagliato a individuare il momento di maturazione dell'agevolazione; 3) violazione dell'art. 18 d.l. n. 91/2014, per avere la CTR escluso che potessero godere del beneficio anche ulteriori componenti del macchinario acquistati dopo l'entrata in vigore della norma, ritenuti di valore unitario inferiore a 10.000 euro e non autonomamente agevolabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva fondato la competenza dell'ufficio sul momento di utilizzo del credito in compensazione tramite F24 e sulla sussistenza del domicilio fiscale alla data rilevante, non sul semplice luogo di pagamento dell'F24. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge e di criteri ermeneutici, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e della qualificazione dell'operazione negoziale, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto una previa compravendita del bene, conclusa prima dell'entrata in vigore della norma agevolativa, rendendo irrilevanti i successivi sviluppi del rapporto. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare un accertamento di fatto della CTR sulla non riconducibilità dei componenti accessori al progetto di investimento agevolato. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione o applicazione della norma sostanziale, non quando mira a rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1, commi 421 e 423, L. n. 311 del 2004

    Per l'emissione dell'atto di recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato rileva la competenza dell'ufficio secondo le regole speciali richiamate dalla norma, coordinate con il domicilio fiscale del contribuente al momento rilevante.

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla competenza territoriale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973

    In difetto dei presupposti della disciplina speciale, la competenza va riferita al luogo in cui il contribuente aveva la sede legale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 18 d.l. n. 91 del 2014, conv. in L. n. 116 del 2014

    L'agevolazione spetta per investimenti in nuovi beni strumentali effettuati nella finestra temporale prevista; il momento rilevante va determinato secondo i criteri di imputazione della competenza dei costi e, per il leasing, secondo le regole indicate dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

  • art. 109 t.u.i.r.

    È assunto come criterio per individuare il momento di competenza dell'investimento: in compravendita, consegna del bene o successivo trasferimento della proprietà; nel leasing, consegna o collaudo, se previsto.

  • art. 1362 c.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste dell'interpretazione contrattuale, mirava a ottenere una diversa ricostruzione fattuale del rapporto negoziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando la violazione di legge, non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e non indichi con precisione i dati fattuali indispensabili alla verifica della censura.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. riguarda l'erronea individuazione, interpretazione o sussunzione della norma, non la ricostruzione del fatto storico o la diversa qualificazione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato in fatto la natura e il momento di perfezionamento dell'operazione economica, non è consentito in cassazione sostituire a tale accertamento una diversa lettura del contratto sotto la veste della violazione di legge o dei criteri ermeneutici.
  • Ai fini dell'agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali, il momento rilevante va individuato secondo le regole di competenza economica applicabili al tipo di operazione; tuttavia la contestazione sul concreto tipo contrattuale e sul momento di completamento dell'investimento, se implica rivalutazione del fatto, è preclusa in sede di legittimità.
  • La competenza dell'ufficio finanziario in materia di recupero di crediti d'imposta va verificata in relazione al momento fiscalmente rilevante dell'utilizzazione del credito e al domicilio fiscale del contribuente, non sulla base di affermazioni astratte sganciate dai dati temporali del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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