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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Normativa italiana14G00105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina controlli coordinati sulle imprese agricole e alimentari, istituisce registri e piattaforme telematiche per tracciabilità e semplificazione, rafforza la diffida e introduce credito d’imposta per e-commerce e reti d’impresa. Prevede inoltre misure specifiche per vitivinicolo, filiera bufalina e assunzione di giovani agricoltori, con termini attuativi e diverse abrogazioni.

Controlli agroalimentari, semplificazioni agricole e misure per filiere, Made in Italy e occupazione giovanile

Controlli, coordinamento ispettivo e registro unico

Il provvedimento mira a rendere unitari e coordinati i controlli sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. I controlli devono essere programmati anche sulla base del piano nazionale integrato e delle linee guida richiamate, con accesso all’informazione sui controlli e verbalizzazione degli esiti, anche in caso di regolarità.

Effetti dei controlli e limitazioni alle contestazioni successive

Quando un controllo accerta la regolarità, o consente una regolarizzazione, gli adempimenti relativi alle annualità e alle tipologie di controllo già verificate non possono essere nuovamente contestati in ispezioni successive, salvo omissioni o irregolarità dell’imprenditore oppure l’emersione di fatti, atti o elementi non conosciuti al momento dell’ispezione. La preclusione opera per gli atti e documenti esaminati e indicati nel verbale.

Registro unico dei controlli

È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole, alimentari e mangimistiche. I dati sui controlli svolti da organi di polizia, organi di vigilanza e soggetti privati autorizzati devono essere resi disponibili telematicamente e rendicontati annualmente, secondo modalità definite da accordo in Conferenza unificata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Diffida nel settore agroalimentare e sanzioni ridotte

Per le violazioni sanabili in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo deve diffidare l’interessato a regolarizzare entro 30 giorni e a rimuovere gli effetti dannosi o pericolosi. Se la diffida non è ottemperata, si procede alla contestazione ex legge n. 689 del 1981, con esclusione del pagamento in misura ridotta. La diffida non si applica se i prodotti non conformi sono già stati immessi in commercio, anche solo in parte. È inoltre prevista una riduzione del 30% della sanzione, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, anche per alcune violazioni pregresse nei termini indicati.

Semplificazioni e registri telematici in agricoltura

Il testo introduce numerose semplificazioni: esonero da adempimenti antincendio per alcuni depositi agricoli di prodotti petroliferi e di olio di oliva fino a 6 metri cubi; assolvimento dell’obbligo di registrazione sanitaria tramite autorizzazioni o segnalazioni già possedute; dematerializzazione di registri in ambito SIAN, inclusi registri vitivinicoli e di carico/scarico per prodotti specifici; semplificazioni per terreni agricoli di piccola estensione in aree montane o svantaggiate ai fini del fascicolo aziendale.

Sistema di consulenza aziendale in agricoltura

È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, in conformità alla disciplina europea. Il sistema deve coprire almeno gli ambiti previsti dal regolamento UE richiamato e anche competitività, innovazione tecnologica e informatica, agricoltura di precisione, trasferimento della conoscenza, benessere e biodiversità animale e profili sanitari delle pratiche zootecniche. L’attività di consulenza deve essere separata da quella di controllo sui procedimenti di erogazione dei finanziamenti pubblici. Un decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione, definirà criteri di separatezza, formazione, accesso al sistema, registro nazionale degli organismi di consulenza e certificazione di qualità. Regioni e province autonome disciplinano poi l’attuazione entro 60 giorni dal decreto attuativo.

Interventi sul settore vitivinicolo

Il decreto modifica profondamente la disciplina vitivinicola: ammette la produzione di mosto cotto con semplice comunicazione; disciplina con comunicazione preventiva alcune lavorazioni di mosti e vini liquorosi/aromatizzati/spumanti; consente la detenzione, in locali di impresa agricola, di determinati prodotti se ottenuti dalla stessa attività agricola o impiegati in alimenti prevalentemente agricoli; semplifica la gestione dei sottoprodotti e introduce una deroga per gli aceti di vino artigianali a lunga maturazione, con limite alcolometrico del 4%.

Credito d’imposta per e-commerce e reti d’impresa

Alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle PMI agroalimentari non ricomprese nell’allegato I TFUE, è riconosciuto un credito d’imposta del 40% per investimenti in infrastrutture informatiche per il commercio elettronico, entro 50.000 euro, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. È previsto un ulteriore credito d’imposta del 40%, fino a 400.000 euro, per nuovi investimenti in sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie e cooperazione di filiera. I crediti sono utilizzabili solo in compensazione, non concorrono a reddito e IRAP, e sono soggetti a decreti attuativi e a limiti di spesa.

Tutela origine dei prodotti alimentari

Il Ministero delle politiche agricole svolge una consultazione pubblica sui consumatori, anche tramite il proprio sito, per valutare la significatività delle indicazioni di origine o provenienza e il carattere ingannevole dell’omissione. Sono previste anche attività di studio sui legami tra qualità dei prodotti alimentari e loro origine/provenienza, con pubblicazione dei risultati e trasmissione alla Commissione europea. I decreti attuativi devono essere adottati entro 6 mesi.

Filiera bufalina, tracciabilità e Mozzarella di Bufala Campana DOP

È istituita nel SIAN una piattaforma informatizzata per il registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e derivati, con inserimento quotidiano dei dati da parte di allevatori, trasformatori e intermediari e interoperabilità con la banca dati nazionale I&R. La produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP deve avvenire in spazi dedicati esclusivamente al latte del circuito DOP; sono previste regole di separazione fisica delle produzioni e sanzioni amministrative molto elevate per le violazioni, con chiusura dello stabilimento, pubblicazione dell’ordinanza e sospensione dell’uso della denominazione. Per la mancata registrazione dei dati sono previste sanzioni specifiche, con decorrenza differita per le microimprese fino alle produzioni del 2026. È esclusa la diffida e il pagamento in misura ridotta per tali violazioni.

Incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli

È istituito un fondo per incentivare l’occupazione stabile dei giovani in agricoltura. L’incentivo spetta ai datori di lavoro agricoli che assumono giovani tra 18 e 35 anni, in possesso dei requisiti richiesti, con contratto a tempo indeterminato o determinato triennale, con almeno 102 giornate annue e forma scritta. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile previdenziale, per 18 mesi, con tetti annui di 3.000 euro per il tempo determinato e 5.000 euro per l’indeterminato. Le assunzioni agevolate devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, con incremento occupazionale netto. L’INPS disciplina la procedura e ammette le domande in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse.

Rete del lavoro agricolo di qualità

È istituita presso l’INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità, aperta alle imprese agricole che rispettano requisiti di affidabilità penale e amministrativa in materia di lavoro, sicurezza, imposte e contributi. La norma, per il testo fornito, risulta solo parzialmente riportata ma individua una rete selettiva finalizzata alla qualificazione delle imprese del settore.

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