Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato alla società una sanzione amministrativa tributaria ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 per violazione dell'art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a costi ritenuti non inerenti e riferiti a rapporti infragruppo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione e l'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: il primo per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e vizio di motivazione apparente; il secondo per violazione dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997. La società aveva inoltre eccepito un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ai costi da contratto di cost sharing, assumendo che tale decisione travolgeva il presupposto del provvedimento sanzionatorio. In corso di giudizio la società ha poi chiesto l'estinzione per definizione agevolata della controversia ex art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022, sostenendo che la lite riguardasse solo sanzioni collegate a tributi il cui rapporto principale era già stato definito con sentenza passata in giudicato e che, pertanto, non fosse dovuto alcun importo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha rilevato che la lite rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, l. n. 197 del 2022, e che la controversia sul tributo presupposto era stata definita con sentenza passata in giudicato di annullamento integrale dell'avviso di accertamento. Ha inoltre valorizzato il deposito dell'inserimento della controversia nell'elenco di cui all'art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, convertito in l. n. 41 del 2023, quale elemento documentale della regolare definizione e dell'assenza, allo stato, di diniego. Conseguentemente il giudizio di legittimità è stato estinto; le spese del processo estinto sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la natura pubblica della ricorrente e per l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria applicata per la violazione tributaria contestata, richiamata come base dell'atto impugnato
art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
disposizione violata secondo l'Ufficio per l'indetraibilità dei costi ritenuti non inerenti
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria impugnata
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia
art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022
"In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata"
consente la definizione agevolata senza versamento delle sanzioni quando il rapporto tributario presupposto sia già stato definito con altra modalità
art. 1, commi 186 e segg., l. n. 197 del 2022
richiamati come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023
l'inserimento della lite nell'elenco depositato dall'Agenzia viene considerato indice della regolare definizione della controversia e dell'assenza di diniego
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato, in ragione della declaratoria di estinzione del giudizio e della qualità di amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto sole sanzioni collegate a un tributo, la definizione agevolata può avvenire senza pagamento delle sanzioni quando il rapporto tributario presupposto sia stato definito con altra modalità, anche mediante sentenza passata in giudicato che annulli integralmente l'atto impositivo.
- Ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per definizione agevolata, il deposito della documentazione prevista dalla disciplina speciale e l'inserimento della controversia nell'elenco dell'Agenzia possono essere valorizzati come elementi idonei a comprovare la regolare definizione e l'assenza di diniego.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, il merito dei motivi di ricorso resta assorbito e il processo si chiude con regolazione delle spese a carico di chi le ha anticipate, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi esclusi dalla legge.
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