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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30878/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro l'annullamento di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF dovuta e non versata per l'anno d'imposta 2001, emersa da controllo automatizzato della dichiarazione. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma la Corte ha esaminato in via preliminare la tempestività dell'impugnazione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di decadenza applicabile. La Corte ha ricostruito il termine ordinario annuale di impugnazione, poi prorogato dalla sospensione feriale e dalla sospensione speciale prevista per le controversie definibili ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, quindi ulteriormente sospeso per l'emergenza COVID-19, fino a concludere che il termine ultimo per notificare il ricorso era il 26 maggio 2020, mentre la notifica era avvenuta il 10 giugno 2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto che il termine per proporre ricorso per cassazione fosse scaduto il 26 maggio 2020, dopo il cumulo delle sospensioni applicabili: termine annuale ex art. 327 c.p.c., prorogato dalla sospensione feriale non ulteriormente cumulabile con quella speciale, poi sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 come prorogato dal d.l. n. 23 del 2020. Poiché la notifica è stata richiesta l'8 giugno 2020 ed eseguita il 10 giugno 2020, il ricorso è stato considerato oltre termine. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione si computa dalla pubblicazione della sentenza e, se il termine cade in un periodo coperto da sospensioni legali speciali, va prorogato secondo la disciplina di queste ultime.
  • La sospensione speciale dei termini prevista per le controversie definibili opera automaticamente, senza necessità di domanda di parte, quando la lite rientra nell'ambito applicativo della norma.
  • Quando una sospensione speciale dei termini processuali assorbe integralmente il periodo di sospensione feriale, quest'ultima non si cumula ulteriormente, salvo espressa previsione contraria.
  • Le sospensioni emergenziali dei termini processuali si applicano anche al processo tributario se la norma di rinvio le estende espressamente alle commissioni tributarie.
  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita oltre il termine così ricalcolato determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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