Cassazione Civile, Ordinanza n. 30878/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro l'annullamento di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF dovuta e non versata per l'anno d'imposta 2001, emersa da controllo automatizzato della dichiarazione. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma la Corte ha esaminato in via preliminare la tempestività dell'impugnazione, rilevando che il ricorso era stato notificato oltre il termine di decadenza applicabile. La Corte ha ricostruito il termine ordinario annuale di impugnazione, poi prorogato dalla sospensione feriale e dalla sospensione speciale prevista per le controversie definibili ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, quindi ulteriormente sospeso per l'emergenza COVID-19, fino a concludere che il termine ultimo per notificare il ricorso era il 26 maggio 2020, mentre la notifica era avvenuta il 10 giugno 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto che il termine per proporre ricorso per cassazione fosse scaduto il 26 maggio 2020, dopo il cumulo delle sospensioni applicabili: termine annuale ex art. 327 c.p.c., prorogato dalla sospensione feriale non ulteriormente cumulabile con quella speciale, poi sospeso ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 come prorogato dal d.l. n. 23 del 2020. Poiché la notifica è stata richiesta l'8 giugno 2020 ed eseguita il 10 giugno 2020, il ricorso è stato considerato oltre termine. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo della dichiarazione.
artt. 38, comma 3, e 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Indicati come norme che collegano il termine di impugnazione al giudizio tributario.
art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
Usato come termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis.
art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009
Richiamato per individuare la versione temporale applicabile dell'art. 327 c.p.c.
art. 155, secondo comma, cod. proc. civ.
Applicato al computo del termine a giorni secondo il criterio della nominatione dierum.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019."
La sospensione opera ope legis, senza necessità di istanza, per le controversie definibili e proroga di nove mesi i termini di impugnazione che scadono nel periodo indicato.
art. 1, comma 1, primo periodo, legge n. 742 del 1969
La sospensione feriale è stata ritenuta non cumulabile con la sospensione speciale quando questa assorbe interamente il periodo feriale.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020
Ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini processuali, inclusi quelli per le impugnazioni.
art. 83, comma 21, d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020
Ha esteso, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2 anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.
art. 36 d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020
Ha prorogato al 11 maggio 2020 il termine finale della sospensione emergenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione si computa dalla pubblicazione della sentenza e, se il termine cade in un periodo coperto da sospensioni legali speciali, va prorogato secondo la disciplina di queste ultime.
- La sospensione speciale dei termini prevista per le controversie definibili opera automaticamente, senza necessità di domanda di parte, quando la lite rientra nell'ambito applicativo della norma.
- Quando una sospensione speciale dei termini processuali assorbe integralmente il periodo di sospensione feriale, quest'ultima non si cumula ulteriormente, salvo espressa previsione contraria.
- Le sospensioni emergenziali dei termini processuali si applicano anche al processo tributario se la norma di rinvio le estende espressamente alle commissioni tributarie.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita oltre il termine così ricalcolato determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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