Cassazione Civile, Ordinanza n. 20689/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato in relazione a cartelle di pagamento presupposte. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente, annullando l'atto per difetto di preventiva comunicazione e ritenendo comunque fondata la censura di sproporzione tra valore degli immobili indicati e debito iscritto a ruolo. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe accolto una censura non proposta nel ricorso introduttivo, relativa alla mancanza di comunicazione preventiva e al contraddittorio procedimentale; (2) violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973, deducendo che il giudizio riguardava solo una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e non una vera iscrizione; (3) violazione dell'art. 77, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 602/1973, assumendo che, trattandosi di preavviso e non di iscrizione, non fosse configurabile una sproporzione tra ipoteca e credito, né fosse dovuta l'indicazione del valore degli immobili o una soglia di valore dei beni vincolabili; (4) violazione della disciplina sulle spese processuali. La Corte, però, non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida rappresentanza/difesa nel giudizio di legittimità: a seguito del subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A., il patrocinio in Cassazione spettava all'Avvocatura dello Stato, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge o dalla convenzione; nel caso concreto non risultava allegato né documentato alcuno dei presupposti che avrebbero consentito il ricorso a un difensore del libero foro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, per effetto della successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A., il patrocinio davanti alla Corte di cassazione doveva essere assunto dall'Avvocatura dello Stato, salvo i casi eccezionali di conflitto, indisponibilità o apposita delibera motivata; poiché nel ricorso non era stata allegata né provata alcuna di tali condizioni, la procura al difensore del libero foro era invalida. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato i motivi di merito e non ha regolato le spese per difetto di difesa della parte intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/extra petita per avere la CTR accolto una questione non proposta.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per contestare l'erronea qualificazione dell'atto impugnato come iscrizione ipotecaria anziché comunicazione preventiva.
art. 77, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per negare che nel preavviso di ipoteca sia configurabile una valutazione di sproporzione o un obbligo di indicare il valore dei beni.
d.l. 25 maggio 2021, n. 73, art. 76, commi 1 e 2
disciplinano la soppressione di Riscossione Sicilia S.p.A. e il subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle funzioni di riscossione in Sicilia.
legge di conversione del d.l. 73/2021, richiamata per la successione nelle funzioni di riscossione.
l. regione Sicilia 30 dicembre 2020, n. 178, art. 8
richiamata nel quadro normativo della successione delle funzioni di riscossione.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8
fondamento del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei giudizi, secondo le regole speciali e convenzionali richiamate dalla Corte.
legge di conversione del d.l. 193/2016, richiamata insieme alla norma istitutiva del regime di rappresentanza in giudizio.
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
consente, in casi speciali e con delibera motivata, l'affidamento del patrocinio a difensore diverso dall'Avvocatura dello Stato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato in tema di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escluso nel caso concreto.
d.l. 2 marzo 2012, n. 16, art. 12, comma 5
richiamato per la disciplina dell'ulteriore importo del contributo unificato.
legge di conversione della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.
art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel ragionamento dell'Agenzia per distinguere l'espropriazione immobiliare dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la valida rappresentanza e difesa dell'agente della riscossione deve conformarsi alla disciplina speciale e alle eventuali convenzioni con l'Avvocatura dello Stato; in mancanza dei presupposti eccezionali che consentono il ricorso a un difensore del libero foro, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
- La successione processuale dell'ente riscossore non elimina l'applicazione delle regole speciali sul patrocinio in cassazione: chi subentra deve rispettare il medesimo regime di rappresentanza previsto per l'ente successore, salvo prova dei presupposti derogatori.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro la sentenza impugnata.
- Nel processo tributario, la qualificazione dell'atto impugnato e l'individuazione dell'oggetto del giudizio dipendono dal contenuto sostanziale dell'atto e dalle domande effettivamente proposte; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo è rimasto assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
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