LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di bilancio 2021 fissa i saldi finanziari 2021-2023 e finanzia riforma fiscale, assegno unico, incentivi occupazionali, esoneri contributivi e misure per famiglie, professionisti, sport e INPGI. Introduce agevolazioni fiscali e ambientali, disciplina fondi europei e proroga o modifica detrazioni edilizie e Superbonus, con numerose misure applicabili per il 2021-2023 e specifici termini fino al 2022-2023.
Legge di bilancio 2021: finanza pubblica, lavoro, fisco, famiglia, previdenza, sport, ambiente e Superbonus
Legge di bilancio 2021: principali misure economiche, fiscali e sociali
La disposizione definisce i saldi di finanza pubblica per il triennio 2021-2023 e introduce una pluralità di misure in materia fiscale, occupazionale, previdenziale, familiare, ambientale, sportiva e di utilizzo dei fondi europei. Le misure hanno generalmente efficacia annuale o pluriennale e sono soggette, ove previsto, a limiti di spesa e ad autorizzazione della Commissione europea.
Saldi di finanza pubblica e fondo per la riforma fiscale
I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono determinati nell’allegato alla legge. Il ricorso al mercato è considerato al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività preesistenti a carico dello Stato.
È istituito un fondo per interventi di riforma fiscale con dotazione di:
- 8 miliardi di euro per il 2022;
- 7 miliardi di euro annui dal 2023.
Dal 2022 una quota compresa tra 5 e 6 miliardi di euro annui è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia. Gli interventi sono attuati con successivi provvedimenti normativi.
Al fondo confluiscono anche le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo, determinate sulla base della relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva. La permanenza delle maggiori entrate viene verificata considerando l’andamento stimato nei tre anni successivi. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome restano ferme le regole previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Dal 2022 sono abrogati i commi 431-435 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per il 2021.
Detrazione aggiuntiva per i lavoratori dipendenti
Per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, l’ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente è riconosciuta secondo un criterio decrescente per i redditi complessivi:
- oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, con importo massimo di 960 euro incrementato in misura proporzionale;
- oltre 35.000 e fino a 40.000 euro, con importo massimo di 960 euro decrescente in proporzione al reddito.
La detrazione è ripartita in dieci rate di pari ammontare. Il Fondo previsto dalla legge n. 160/2019 è ridotto di 1.150 milioni di euro nel 2021 e di 1.426 milioni annui dal 2022.
Incentivi alle assunzioni giovanili
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a termine effettuate nel biennio 2021-2022 è riconosciuto un esonero contributivo del 100%, per un massimo di 36 mesi e fino a 6.000 euro annui, in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori che non abbiano compiuto 36 anni alla data della prima assunzione incentivata. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per le sedi o unità produttive situate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, la durata massima dell’esonero è elevata a 48 mesi.
Il beneficio è subordinato, tra l’altro, al divieto per il datore di lavoro di effettuare:
- nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi;
- nei nove mesi successivi, licenziamenti dei lavoratori con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
La disciplina non si applica alle prosecuzioni contrattuali e alle assunzioni già regolate dai commi 106 e 108 della legge n. 205/2017. L’incentivo è concesso nell’ambito del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19 ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura concorrono risorse Next Generation EU per 200,9 milioni nel 2021 e 139,1 milioni nel 2022.
Incentivi all’assunzione di donne
Per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo previsto dalla legge n. 92/2012 è elevato, in via sperimentale, al 100%, fino a 6.000 euro annui.
L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando il numero degli occupati di ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti. Il calcolo tiene conto proporzionalmente dell’orario dei lavoratori a tempo parziale e considera anche le diminuzioni occupazionali presso società controllate, collegate o riferibili al medesimo soggetto.
Anche questo beneficio è soggetto al quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato e all’autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura concorrono risorse Next Generation EU per 37,5 milioni nel 2021 e 88,5 milioni nel 2022.
Esonero contributivo per autonomi e professionisti
È istituito, per il 2021, un fondo di 2,5 miliardi di euro per finanziare l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS o agli enti previdenziali privati disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.
I destinatari devono:
- avere percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- avere subito nel 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al 2019.
Sono esclusi i premi INAIL. Le modalità operative e i criteri di ripartizione delle risorse sono demandati a uno o più decreti ministeriali da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sono inoltre esonerati, a valere sulle medesime risorse, i medici, infermieri e altri professionisti o operatori sanitari già pensionati e assunti per l’emergenza COVID-19.
Gli enti previdenziali monitorano il rispetto del limite di spesa e, in caso di scostamenti anche prospettici, non possono essere adottati ulteriori provvedimenti di concessione. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione europea sugli aiuti di Stato.
Famiglia, maternità e sostegno psicologico
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 50 milioni di euro per il 2021, destinati a sostenere le misure organizzative delle imprese volte a favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Le modalità di attribuzione sono definite con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza unificata.
Il congedo previsto per la nascita del figlio è esteso anche ai casi di morte perinatale. Sono finanziati interventi di sostegno ai genitori colpiti dalla morte di un figlio, con 500.000 euro per il 2021 destinati alle associazioni che offrono assistenza psicologica o psicosociologica.
Per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale degli autori di reati contro le donne e la prevenzione della recidiva sono autorizzati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinati a garantire professionalità psicologiche negli istituti penitenziari. Ulteriori 2 milioni annui per il 2021 e il 2022 incrementano il fondo destinato alle finalità previste dall’articolo 105-bis del decreto-legge n. 34/2020.
Misure per l’INPGI
Dal 1° gennaio 2021 gli incentivi statali alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione si applicano, salvo diversa previsione, anche ai lavoratori iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI. Il relativo onere è fiscalizzato a carico dello Stato e l’INPGI trasmette rendiconti semestrali per il rimborso.
Fino al 31 dicembre 2021 lo Stato sostiene, a titolo di fiscalizzazione, gli oneri dell’INPGI per trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione degli iscritti, al netto del gettito contributivo corrispondente. È previsto un meccanismo di compensazione e conguaglio finale al 31 dicembre 2021.
Il termine per l’attuazione delle misure di riequilibrio della gestione sostitutiva è prorogato al 31 dicembre 2021. Presso la Presidenza del Consiglio è istituita una commissione tecnica, incaricata di concludere i lavori entro il 20 ottobre 2021, senza compensi né nuovi oneri. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa, per la sola gestione sostitutiva INPGI, l’efficacia della disposizione richiamata dalla legge.
L’INPGI deve adottare ulteriori misure di riequilibrio nell’ambito della propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
Lavoro sportivo e sospensione dei versamenti
È istituito un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a finanziare l’esonero, anche parziale, dai contributi previdenziali dovuti da federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche per i rapporti di lavoro sportivo. Sono esclusi premi e contributi INAIL. L’esonero è cumulabile con altri benefici entro il limite della contribuzione dovuta.
Per i soggetti sportivi con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia e operanti in competizioni in corso, sono sospesi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021:
- i versamenti delle ritenute alla fonte operate come sostituti d’imposta;
- gli adempimenti e versamenti contributivi e assicurativi;
- i versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio;
- i versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nel periodo.
I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2021 in unica soluzione oppure mediante massimo 24 rate mensili, senza sanzioni e interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del rispettivo mese. Non è previsto il rimborso delle somme già versate.
Misure fiscali settoriali
Sono prorogate al 2021 alcune disposizioni relative all’iperammortamento e ad altre agevolazioni previste dalla legislazione fiscale.
La nozione IVA di preparazioni alimentari comprende anche piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il consumo immediato, la consegna a domicilio o l’asporto.
Per il solo 2021, gli atti onerosi di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze, di valore non superiore a 5.000 euro, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono esclusi dall’imposta di registro fissa prevista dalla disciplina richiamata.
Le cooperative possono applicare, previa deliberazione assembleare, una ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta sulle somme attribuite a capitale sociale a soci persone fisiche. Sono esclusi gli imprenditori e i titolari di partecipazioni qualificate. La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione. La facoltà può essere esercitata anche per somme deliberate prima dell’entrata in vigore della legge, secondo i medesimi termini e modalità.
Enti non commerciali e utili destinati ad attività di interesse generale
Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2021, gli utili percepiti da enti non commerciali o da loro stabili organizzazioni in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%, quando l’ente esercita senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale in determinati settori.
Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
I settori ammessi comprendono, tra gli altri:
- famiglia, giovani, educazione, istruzione e formazione;
- volontariato, filantropia, beneficenza e assistenza agli anziani;
- diritti civili, sicurezza pubblica e protezione civile;
- salute, sport e prevenzione delle dipendenze;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- ambiente, arte, attività e beni culturali.
L’imposta non dovuta deve essere destinata al finanziamento delle attività di interesse generale, mediante accantonamento in una riserva indivisibile e non distribuibile. Per le fondazioni bancarie o comunque disciplinate dal decreto legislativo n. 153/1999, l’importo è accantonato in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale fino all’erogazione.
Agevolazioni per pensionati residenti all’estero
Dal 2021, per una sola unità immobiliare abitativa non locata né concessa in comodato, posseduta in Italia da soggetti non residenti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà.
La TARI o la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi. Per compensare i comuni delle minori entrate è istituito un fondo statale con dotazione annua di 12 milioni di euro, da ripartire con decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Regime agevolato per lavoratori rientrati in Italia
Alcuni soggetti iscritti all’AIRE o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, già trasferiti in Italia prima del 2020 e beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime per lavoratori impatriati, possono optare per l’applicazione del regime agevolato previsto dalla disciplina richiamata, previo versamento:
- del 10% dei redditi agevolati dell’anno precedente, se hanno almeno un figlio minorenne oppure sono proprietari o acquistano un’abitazione in Italia;
- del 5%, se hanno almeno tre figli minorenni e sono proprietari o acquistano un’abitazione in Italia.
L’acquisto dell’immobile può essere effettuato dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Se l’acquisto avviene entro 18 mesi dall’opzione e non viene perfezionato, il beneficio aggiuntivo deve essere restituito senza sanzioni.
Le modalità di esercizio dell’opzione sono demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni. La disciplina non si applica ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91/1981.
Fondi europei e cofinanziamento 2021-2027
Il Fondo di rotazione nazionale concorre al cofinanziamento degli interventi dell’Unione europea relativi al periodo 2021-2027, riguardanti fondi strutturali, Fondo per una transizione giusta, FEASR e FEAMP. Il CIPE determina i tassi massimi di cofinanziamento nazionale e l’onere a carico del Fondo di rotazione dopo l’approvazione del quadro finanziario pluriennale e dei regolamenti europei.
Per gli interventi regionali e delle province autonome, il Fondo di rotazione finanzia al massimo il 70% della quota nazionale pubblica; il restante 30% grava sui bilanci regionali, provinciali o degli altri organismi pubblici partecipanti.
Per gli interventi delle amministrazioni centrali il Fondo di rotazione copre integralmente la quota nazionale pubblica. Sono inoltre finanziati dal Fondo i programmi di cooperazione territoriale europea, di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e di assistenza alla preadesione con autorità di gestione italiana.
Il Fondo può finanziare interventi complementari rispetto ai programmi europei. Le amministrazioni devono inserire i dati di attuazione nel sistema informatico previsto dalla legge prima dell’erogazione delle risorse.
Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi e sviluppa un sistema informatico per gestione, rendicontazione e controllo. Le funzioni di autorità di audit dei programmi nazionali possono essere svolte dall’IGRUE o da autorità individuate dalle amministrazioni centrali, purché indipendenti dall’autorità di gestione.
Detrazioni edilizie e Superbonus
Sono prorogate al 31 dicembre 2021 alcune detrazioni per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia, con modifiche ai riferimenti temporali e ai limiti di spesa.
La detrazione del 50% è estesa anche alla sostituzione di generatori di emergenza esistenti con generatori a gas di ultima generazione.
La disciplina del Superbonus è modificata e prorogata. In particolare, per le spese sostenute nel 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo, anziché nelle cinque quote ordinarie previste per le spese precedenti.
Tra le principali estensioni rientrano:
- interventi di coibentazione del tetto, senza limitare la superficie disperdente al solo sottotetto;
- individuazione dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente sulla base della presenza di almeno tre impianti o installazioni di proprietà esclusiva tra approvvigionamento idrico, gas, energia elettrica e climatizzazione invernale;
- edifici privi di attestato di prestazione energetica perché privi di copertura o muri perimetrali, purché raggiungano, al termine degli interventi, una classe energetica in fascia A;
- interventi previsti per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche a favore di persone di età superiore a 65 anni;
- impianti fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, se eseguite congiuntamente a interventi agevolati.
Per la ricarica dei veicoli elettrici la detrazione del 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, con ripartizione in cinque quote annuali e, per le spese sostenute nel 2022, in quattro quote. I limiti sono pari a:
- 2.000 euro per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
- 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini con massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini con più di otto colonnine.
L’agevolazione è riferita a una sola colonnina per unità immobiliare.
Per determinati interventi condominiali, se al 30 giugno 2022 è stato realizzato almeno il 60% dei lavori, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari e soggetti analoghi, il termine può arrivare al 30 giugno 2023 se al 31 dicembre 2022 è stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.
L’accesso è esteso alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni, per edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Nei condomini sono disciplinate anche le deliberazioni che imputano l’intera spesa a uno o più condomini, secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.
Bonus idrico
È istituito un fondo di 20 milioni di euro per il 2021 per finanziare il bonus idrico.
Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, fino a esaurimento delle risorse, un bonus di 1.000 euro per beneficiario, utilizzabile entro il 31 dicembre 2021 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici o singole unità immobiliari.
Sono agevolabili le spese per:
- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con apparecchi a scarico massimo di 6 litri;
- opere idrauliche e murarie collegate e dismissione dei sistemi preesistenti;
- sostituzione di rubinetti e miscelatori con portata massima di 6 litri al minuto;
- sostituzione di soffioni e colonne doccia con portata massima di 9 litri al minuto.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e non rileva ai fini dell’ISEE. Modalità e termini di erogazione devono essere definiti con decreto ministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Decorrenze e carattere temporale delle misure
Le principali misure hanno termini espressamente limitati:
- incentivi occupazionali: assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022;
- esonero autonomi e professionisti: stanziamento riferito al 2021;
- sospensione dei versamenti sportivi: dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- agevolazioni per terreni agricoli e bonus idrico: anno 2021;
- misure INPGI per trattamenti assistenziali: fino al 31 dicembre 2021;
- detrazioni edilizie e Superbonus: proroghe fino al 2021, 2022 o 2023 secondo il tipo di intervento e la percentuale di lavori eseguiti;
- fondi per lavoro sportivo: 50 milioni annui per il 2021, 2022 e 2023.
L’effettiva operatività di alcune agevolazioni dipende dall’adozione di decreti attuativi, provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, disponibilità delle risorse e, per gli incentivi qualificati come aiuti di Stato, dall’autorizzazione della Commissione europea.
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