Cassazione Civile, Ordinanza n. 11988/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società per gli anni d'imposta 2003, 2005 e 2006. A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione, l'Ufficio ha rideterminato imponibile e imposte ai fini Ires, Irap e Iva, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e Iva a credito ritenuta indetraibile, sulla base della contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti con operatori economici comunitari, anche costituiti appositamente da una fiduciaria estera. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello, ritenendo non provata l'oggettiva inesistenza delle operazioni, criticando la motivazione degli avvisi, escludendo l'utilizzabilità delle risultanze penali e valorizzando la regolarità formale della contabilità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali; 2) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di motivazione per relationem dell'atto impositivo, riparto dell'onere della prova, deducibilità dei costi e detraibilità dell'Iva nelle operazioni oggettivamente inesistenti, oltre che utilizzabilità degli elementi raccolti in sede penale; 3) omesso esame di fatto decisivo. La società intimata non ha resistito in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza regionale non fosse affetta da motivazione apparente perché, pur sintetica, esponeva un percorso argomentativo verificabile. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva applicato correttamente i principi consolidati in materia di avvisi di accertamento fondati su PVC, onere dell'Amministrazione di provare anche per presunzioni l'inesistenza oggettiva delle operazioni, onere del contribuente di dimostrare l'effettività delle operazioni ai fini della deduzione dei costi e della detrazione Iva, e valutazione degli elementi raccolti in sede penale nel processo tributario. L'accoglimento del secondo motivo ha assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme processuali dedotte a sostegno della censura sull'erronea valutazione del materiale probatorio.
Richiamato tra le norme processuali dedotte a sostegno della censura sull'erronea valutazione del materiale probatorio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per asserita motivazione apparente.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge per il secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato per l'omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
Richiamato per l'uso delle presunzioni nella prova dell'inesistenza delle operazioni.
Richiamato per la prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni.
artt. 32, 33, 39, 40, 41-bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati dalla ricorrente in relazione al potere di accertamento e alla motivazione dell'atto impositivo.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in tema di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Interpretato nel senso che devono essere allegati solo gli atti richiamati di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per affermare l'obbligo di versamento dell'Iva indicata in fattura in caso di operazione inesistente, se la fattura non sia rettificata o annullata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o che contenga un'esposizione astratta delle norme, occorre una effettiva verificabilità del ragionamento decisorio.
- In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem al processo verbale di constatazione è legittima se il contribuente abbia conoscenza degli elementi richiamati; l'Ufficio non è tenuto a una autonoma riscrittura di tutti gli esiti istruttori già noti al destinatario.
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provarne l'inesistenza anche mediante elementi indiziari o presuntivi; non è invece tenuta a dimostrare la mala fede del contribuente.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni stesse ai fini della deduzione dei costi e della detrazione dell'Iva; la sola fattura, la contabilità formalmente regolare o i mezzi di pagamento non sono di per sé sufficienti.
- I costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per difetto del presupposto sostanziale dell'effettiva operazione economica.
- Le risultanze del processo penale, incluse le dichiarazioni raccolte e persino le sentenze irrevocabili, non vincolano automaticamente il giudice tributario, che deve comunque valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito e confrontarlo con gli elementi del giudizio fiscale.
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