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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15297/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso proposta da un lavoratore dipendente per ottenere la restituzione del 90% delle IRPEF trattenute alla fonte per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in base alla disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Sicilia e dalla successiva normativa sul rimborso. Il contribuente aveva sostenuto di avere diritto al beneficio perché residente in un comune incluso nel perimetro agevolato; l'Ufficio, in appello, aveva invece contestato la sussistenza del requisito della residenza nel cratere sismico alla data rilevante, richiamando il certificato storico di residenza, dal quale risultava il trasferimento nel comune interessato solo dal 5 marzo 1991, e aveva anche invocato l'applicazione della successiva riduzione del 50% prevista dalla normativa sopravvenuta. La Commissione tributaria regionale aveva però ritenuto tardiva e quindi inammissibile l'eccezione dell'Ufficio, qualificandola come motivo nuovo, e aveva confermato il rimborso riconosciuto in primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto due censure: con la prima, la violazione delle norme del processo tributario per avere il giudice di appello escluso la possibilità di esaminare una questione rilevabile d'ufficio e comunque deducibile anche in appello, quale il difetto del requisito della residenza; con la seconda, la violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali tributarie per non avere la CTR verificato anche un fatto costitutivo della domanda di rimborso, cioè l'effettivo versamento delle somme di cui si chiedeva la restituzione, ritenendo erroneamente applicabile il principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, nel giudizio avente ad oggetto il diniego di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso sia formale sia sostanziale e deve quindi allegare e provare i fatti costitutivi del diritto vantato; di conseguenza, le contestazioni dell'Amministrazione sulla sussistenza di tali fatti costituiscono mere difese, deducibili anche per la prima volta in appello e rilevabili d'ufficio. Ne ha tratto la conseguenza che la CTR ha errato nel qualificare come motivo nuovo e inammissibile l'eccezione relativa al difetto del requisito della residenza, che invece doveva essere esaminata nel merito. La Corte ha inoltre ribadito che, nel rimborso conseguente a silenzio-rifiuto, il contribuente deve provare anche l'avvenuto pagamento delle somme di cui chiede la restituzione, e che il principio di non contestazione non può essere invocato per sostituire tale prova o per restringere il thema decidendum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il giudice deve poter rilevare d'ufficio, e in ogni stato e grado, le questioni che attengono ai presupposti del diritto azionato; non è corretta l'esclusione di una contestazione sulla debenza del rimborso solo perché proposta in appello.

  • artt. 18 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la violazione delle regole del processo tributario nella valutazione delle eccezioni e della domanda di rimborso.

  • artt. 22 e 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono richiamati nel motivo di ricorso per contestare il trattamento processuale delle eccezioni dell'Ufficio e la mancata verifica dei presupposti del rimborso.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente, che deve dimostrare sia il titolo agevolativo sia l'effettivo versamento delle somme richieste in restituzione.

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    È la base normativa del trattamento agevolativo di rimborso invocato dal contribuente per le annualità interessate.

  • art. 3 dell'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990

    Individua i beneficiari delle provvidenze fiscali legate agli eventi sismici; la Corte richiama la necessità che il contribuente rientri nei soggetti e nei luoghi contemplati dalla disciplina.

  • art. 3, comma 2, Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990

    La Corte evidenzia che la previsione sui soggetti che svolgono attività industriale, commerciale, artigiana o agricola anche se residenti altrove non si estende ai lavoratori subordinati.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91

    Richiamato dall'Ufficio quale disciplina sopravvenuta che avrebbe previsto una falcidia del 50% sul rimborso.

  • L. 3 agosto 2017, n. 123

    Legge di conversione del decreto-legge citato ai fini della disciplina sopravvenuta invocata dall'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso tributario, il contribuente assume la posizione di attore in senso sia formale sia sostanziale e deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza dei presupposti del rimborso o la loro qualificazione giuridica costituiscono mere difese e possono essere dedotte anche per la prima volta in appello, senza preclusioni, se non opera un giudicato interno.
  • Il giudice tributario deve verificare in concreto la sussistenza dei requisiti legittimanti il trattamento agevolato, non potendo riconoscere il rimborso in assenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge, come il requisito della residenza nel territorio agevolato per il periodo pertinente.
  • Nel rimborso richiesto a seguito di silenzio-rifiuto, il contribuente deve provare anche l'effettivo pagamento delle somme della cui restituzione domanda; il principio di non contestazione non sostituisce tale onere probatorio né restringe il thema decidendum in modo incompatibile con la struttura del processo tributario.
  • Le agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi devono essere interpretate in modo coerente con i soggetti e i luoghi espressamente individuati dalla disciplina speciale, senza estensioni analogiche oltre i casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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