Cassazione Civile, Ordinanza n. 08032/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con recupero di IRAP per l’anno d’imposta 2007 e relative sanzioni. In primo grado la contribuente aveva dedotto sia la nullità/inesistenza della notifica della cartella, perché eseguita direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione, sia vizi di motivazione dell’atto. La CTR ha accolto l’appello dell’agente della riscossione ritenendo insussistenti i vizi formali. In cassazione la contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella fosse nulla per difetto di indicazioni sul tasso di interesse, sul metodo di calcolo, sul periodo di maturazione degli interessi e per l’ambigua formula "ritardati od omessi versamenti"; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato la questione dell’eccessività del carico tributario derivante da un errore della contribuente nella dichiarazione dei redditi, in tema di deduzioni per lavoro dipendente; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la notifica a mezzo raccomandata da parte dell’agente della riscossione fosse inesistente, perché la norma riservava la notifica solo a soggetti qualificati diversi dall’agente stesso e che il vizio non fosse sanabile per effetto del ricorso tempestivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di cartella emessa all’esito di controllo automatizzato, l’obbligo motivazionale è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione fiscale e non richiede l’indicazione del tasso d’interesse, del metodo di calcolo o del periodo di maturazione degli interessi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, riqualificandolo come denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e osservando comunque che la censura era priva di specificità, perché la ricorrente non aveva indicato quali prove avrebbero dimostrato il diritto a maggiori deduzioni. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente la notifica diretta della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e che tale forma di notifica è valida anche dopo la modifica del 1999. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nei motivi primo e terzo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il corretto paradigma per la doglianza di omessa pronuncia, quando il vizio riguarda una domanda o eccezione ritualmente introdotta e non esaminata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inidonea perché in realtà verteva su omessa pronuncia.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione alla luce della disciplina speciale della cartella da controllo automatizzato.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul contenuto minimo della motivazione della cartella in relazione agli interessi richiesti.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella deriva da controllo automatizzato; per tale ipotesi la motivazione può limitarsi al richiamo della dichiarazione fiscale.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Come per l’art. 36-bis, la cartella conseguente a controllo automatizzato è soggetta a motivazione semplificata.
È la norma applicabile alla doglianza di omessa pronuncia sul motivo relativo all’errore nella dichiarazione e alle deduzioni.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento"
La Corte afferma che la norma consente, in via alternativa rispetto alle forme ordinarie, la notificazione diretta della cartella da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 11, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Richiamato per confermare che il concessionario è il soggetto che notifica la cartella di pagamento.
art. 12 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La soppressione dell’inciso "da parte dell'esattore" non elimina la facoltà del concessionario di effettuare la notifica diretta a mezzo posta.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata nel dispositivo quale parametro del contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato, l’obbligo motivazionale è soddisfatto dal richiamo alla dichiarazione fiscale e ai dati da essa risultanti; non occorre indicare in modo analitico tasso d’interesse, criteri di calcolo o periodo di maturazione degli interessi.
- Se la censura riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta, il vizio va ricondotto all’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non al vizio di motivazione; la doglianza deve inoltre essere specifica e indicare le prove e gli elementi da cui deriverebbe la diversa decisione.
- La notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita dal concessionario direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; la soppressione dell’inciso "da parte dell'esattore" non ha eliminato tale facoltà.
- In tema di notifica postale diretta della cartella, l’avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, senza necessità di una specifica relata di notifica.
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