Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/09/2024 n. 25182 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo aver receduto dallo Studio Legale Associato Gianni, Origoni, Grippo e Partners, A.A. aveva concordato un’indennità omnicomprensiva di 3.400.000 euro, da pagare in quattro rate annuali. L’Agenzia delle Entrate accertò, ai fini IRPEF 2010, 950.000 euro quale quarta rata, assoggettandoli a tassazione separata e qualificandoli come redditi diversi derivanti anche da obblighi di non concorrenza. A.A. contestò l’accertamento, sostenendo, tra l’altro, che non fosse provato l’incasso, che la somma comprendesse la restituzione fiscalmente irrilevante del conferimento iniziale e che la CTR avesse omesso di pronunciarsi su alcune censure e sugli interessi. La CTP di Milano respinse il ricorso e la CTR della Lombardia confermò la decisione con sentenza n. 958/2018 del 6 marzo 2018. In Cassazione A.A. propose cinque motivi; l’Agenzia resistette con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Primo e quinto motivo, relativi all’omessa pronuncia sul questionario e sugli interessi, infondati: le questioni erano state implicitamente respinte dalla CTR, che aveva confermato l’accertamento. Secondo motivo inammissibile: la CTR non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva desunto l’effettivo pagamento dall’accordo, dalla mancata risposta al questionario e dall’assenza di prove contrarie agevolmente producibili dal contribuente; la contestazione mirava a una nuova valutazione dei fatti. Terzo motivo inammissibile quanto all’interpretazione dell’accordo, infondato quanto al giudicato interno e alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l’appello aveva riaperto la questione della qualificazione fiscale e l’Ufficio aveva già sostenuto nell’avviso la natura di reddito diverso collegata agli obblighi assunti. Quarto motivo inammissibile: non era stata documentata la componente di restituzione del conferimento iniziale, né era stata formulata una censura di diritto idonea a superare l’accertamento di merito. È stata confermata la tassazione integrale dei 950.000 euro come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese di cassazione, liquidate in 10.000 euro oltre eventuali oneri prenotati a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando, pur in mancanza di un'espressa statuizione sul punto, la decisione adottata dal giudice comporta l'implicito rigetto delle questioni non trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza.

    La mancata risposta espressa a una singola censura non integra omessa pronuncia se la decisione complessiva ne implica chiaramente il rigetto.

  • Art. 2697 c.c.

    Per costante insegnamento di legittimità, la violazione del precetto posto dall'art. 2697 c.c. è configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti.

    La violazione dell’onere probatorio ricorre se il giudice lo assegna alla parte sbagliata; non basta dissentire dalla valutazione delle prove, che non può essere trasformata in una censura di violazione di legge.

  • Art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973

    La norma è richiamata in relazione all’accertamento parziale; la Corte non formula una regola interpretativa autonoma sul suo ambito, ma conferma l’accertamento sulla base della valutazione probatoria compiuta dalla CTR.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    È stata invocata dal ricorrente insieme alle contestazioni sull’accertamento, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • Art. 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Nell'affermare che l'importo di 950.000 Euro percepito dall'A.A. nell'anno 2010 "doveva ritenersi ... ricadente nella previsione dell'art. 67, I comma, lett. l), TUIR" ("redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere"), la CTR ha statuito conformemente alla prospettazione erariale veicolata dall'atto impositivo impugnato.

    Nel caso concreto l’indennità è stata qualificata come reddito diverso, in quanto collegata agli obblighi assunti dal professionista, compreso quello di non entrare in concorrenza con l’associazione. La qualificazione è rimasta ferma anche perché il contribuente non ha dimostrato una componente patrimoniale separabile.

  • Art. 20-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere la qualificazione come reddito di partecipazione, ma la Corte non ne ha accolto l’applicazione: la censura è stata ritenuta inammissibile perché si fondava su una diversa ricostruzione dei fatti e dell’accordo.

  • Art. 1362 c.c.

    Per poter sottoporre a critica, in sede di legittimità, l'esito dell'attività ermeneutica del giudice di merito, non basta limitarsi a contestare la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare specificamente i canoni in concreto violati e il punto e il modo in cui l'impugnata sentenza si sarebbe dagli stessi discostata.

    Chi contesta in Cassazione l’interpretazione di un contratto deve indicare concretamente quale canone ermeneutico sia stato violato e come; non è sufficiente proporre una lettura alternativa.

  • Art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto-norma-effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'àmbito della controversia.

    Il giudicato interno riguarda una statuizione dotata di autonoma efficacia decisoria; l’impugnazione di un elemento della stessa questione può riaprire la cognizione sull’intera questione, inclusa la sua qualificazione giuridica.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge consiste nell'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di diritto, e quindi necessariamente implica un problema interpretativo della disposizione asseritamente inosservata; viceversa, l'allegazione di un'inesatta ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa rimane estranea alla corretta esegesi della norma e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito.

    La violazione di legge riguarda l’interpretazione della norma astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e delle prove attiene invece al merito e non può essere veicolata come errore di diritto.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità sulla valutazione delle prove e della motivazione: il ricorso non consente una nuova lettura delle risultanze di causa.

  • Art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996, convertito in L. n. 30 del 1997

    La disposizione è richiamata per la contestazione del calcolo degli interessi su redditi soggetti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta; la Corte considera la relativa censura implicitamente respinta dalla CTR, senza svilupparne un’autonoma interpretazione.

  • Art. 1, comma 412, della L. n. 311 del 2004

    La disposizione è richiamata nella questione sugli interessi, ma non riceve una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • Art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato nel quadro della disciplina degli interessi sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta; la Corte non enuncia una distinta regola interpretativa.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La mancata pronuncia espressa su una censura non comporta automaticamente nullità: può bastare che il rigetto complessivo della domanda implichi in modo chiaro anche il rigetto di quella censura.
  • In materia di onere della prova, occorre distinguere l’errata attribuzione dell’onere dalla contestazione del modo in cui il giudice ha valutato gli elementi probatori. Quest’ultima non è, di per sé, una violazione dell’art. 2697 c.c.
  • In una controversia sull’effettivo incasso di una somma, il giudice può valutare insieme il contratto che prevede il pagamento, la mancata risposta a una richiesta di chiarimenti e l’assenza di documenti contrari che il contribuente avrebbe potuto agevolmente produrre.
  • Per contestare in Cassazione l’interpretazione di un accordo non è sufficiente proporre una lettura diversa: occorre individuare lo specifico canone ermeneutico violato e spiegare concretamente in che modo sia stato disatteso.
  • Il giudicato interno si forma su statuizioni autonome; se l’impugnazione riapre la questione del rapporto controverso e della qualificazione fiscale delle somme, la cognizione può estendersi agli aspetti coessenziali di quella questione.
  • La qualificazione fiscale di un’indennità dipende dal contenuto dell’accordo e dagli obblighi che essa remunera. Per ottenere l’esclusione di una componente patrimoniale, quale la restituzione di un conferimento, è necessario provarne esistenza e ammontare con documentazione idonea.
  • In Cassazione la censura di violazione di legge deve riguardare l’interpretazione della norma, non può essere usata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.