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Sentenza

Sentenza del 19/09/2024 n. 660 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Contributo unificato - invito al pagamento - omissione o parziale versamento - obbligo di motivazione - decorso del termine - riferimento - sufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di irrogazione sanzione di €260 (oltre spese di notifica) e dell'invito al pagamento di €130 per omesso/insufficiente versamento del contributo unificato tributario relativo alla RGR n.1122/2019. L'appellante censurava, tra l'altro, difetti di motivazione degli atti, nullità/inesistenza delle notifiche, illegittimità delle sanzioni, errata determinazione del contributo, omissione del contraddittorio e incostituzionalità di norme rilevanti.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto valide le notifiche effettuate mediante atti nativi digitali firmati in formato CADES e la prova della ricezione via PEC. Ha confermato la legittimità dell'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art.16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002: il procedimento sanzionatorio si fonda esclusivamente sul decorso infruttuoso del termine di 30 giorni dall'invito al pagamento, senza discrezionalità sull'an e sul quantum della sanzione, per cui l'obbligo motivazionale è soddisfatto. Le doglianze procedurali e le questioni costituzionali sollevate sono state ritenute infondate o inammissibili alla luce della giurisprudenza. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado per €454 e a pagare €300 ex art.96 c.p.c. per lite temeraria.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    "1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista."

    La Corte ha interpretato la norma come previsione di un procedimento sanzionatorio automatico fondato sul decorso infruttuoso del termine di 30 giorni dall'invito al pagamento, senza ulteriori elementi discrezionali richiesti all'Ufficio; perciò la motivazione dell'atto è ritenuta sufficiente.

  • art. 71, D.P.R. 131/1986

    Norma richiamata per determinare la sanzione applicabile in caso di omesso/parziale pagamento; la sanzione prevista viene applicata in esecuzione dell'art.16, comma 1-bis.

  • art. 7, legge n. 212/2000 (statuto del contribuente)

    Il collegio ha ritenuto che l'atto di irrogazione espone adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto richieste dall'art.7, soddisfacendo l'obbligo motivazionale previsto dallo Statuto del contribuente.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiama il termine per il deposito di repliche scritte prima della discussione; il deposito avvenuto sei giorni prima è stato considerato conforme.

  • art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui, nei ricorsi cumulativi, il valore della lite e il contributo vanno determinati per ciascun atto impugnato; le questioni di costituzionalità già sono state rigettate in precedenti pronunce.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    La questione di incostituzionalità sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata in linea con precedenti ordinanze delle Corti.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    Applicata per condannare l'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata (€300) per responsabilità aggravata a causa di doglianze giudicate pretestuose e prive di fondamento.

  • art. 76, D.P.R. 115/2002

    Rilevata come possibilità di tutela del diritto di difesa per il soggetto in difficoltà economica (assistenza a spese dello Stato), a fronte della tesi che condizioni economiche difficili escluderebbero l'esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Se la norma prevede un procedimento sanzionatorio automatico basato sul decorso di un termine (qui 30 giorni dall'invito), l'atto impositivo non richiede una motivazione ampia: è sufficiente indicare il mancato o parziale pagamento e l'invito; la motivazione è considerata soddisfatta dall'assenza di discrezionalità.
  • Le notifiche effettuate tramite documenti nativi digitali firmati in formato CADES e recapitate via PEC sono valide e producono gli effetti della notifica tradizionale; contestazioni di nullità richiedono prova convincente dell'irregolarità.
  • Le contestazioni sull'ammontare del contributo unificato o su vizi dell'invito devono essere proposte tempestivamente avverso l'invito stesso; sollevare per la prima volta tali censure in appello è spesso inammissibile.
  • Le questioni di incostituzionalità relative alle disposizioni sul contributo unificato e sul procedimento tributario sono frequentemente già decise dalla giurisprudenza: occorre valutare la precedente giurisprudenza di legittimità prima di invocare la rimessione alla Corte costituzionale.
  • L'omissione di atti formali come il 'processo verbale di contestazione' non è rilevante se la normativa specifica non lo prevede espressamente per il procedimento considerato.
  • Richiedere modalità di udienza incompatibili con disposizioni emergenziali o regolamenti vigenti (es. richiesta di udienza in presenza durante divieti) può portare al rigetto della domanda; adeguarsi alle modalità previste per il periodo è necessario.
  • La presentazione di motivi manifestamente infondati o ricorsi 'copia-incolla' può dar luogo a sanzioni ex art.96 c.p.c.; quindi valutare la fondatezza e specificità delle doglianze prima di proporre appello.

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