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Sentenza

Sentenza del 19/09/2024 n. 25160 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato ad A.A. una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, per non avere restituito un questionario fiscale. Il contribuente sosteneva di avere ricevuto il 25 settembre 2014 la lettera di accompagnamento, ma non il questionario che avrebbe dovuto essere allegato. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 959/2018 depositata il 6 marzo 2018, aveva riformato quella decisione e confermato la sanzione, ponendo a carico del contribuente la prova che il questionario mancasse dalla busta. In Cassazione A.A. ha proposto cinque motivi: falsa applicazione dell’art. 1335 c.c.; ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7 del D.Lgs. n. 546/1992; illegittimità della sanzione e omessa pronuncia; assenza dell’elemento soggettivo richiesto per la violazione; violazione degli artt. 25 e 53 Cost. e dei principi di proporzionalità e uguaglianza.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri quattro. Ha stabilito che la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., che normalmente pone sul destinatario la prova dell’assenza o diversità del contenuto della busta, non si applica quando l’involucro è destinato a contenere più atti e il destinatario riconosce di averne ricevuto solo alcuni: in tale situazione spetta al mittente provare che tutti gli atti, compreso il questionario, erano effettivamente inseriti. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa in via definitiva la debenza della sanzione.

Norme richiamate

  • Art. 1335 c.c.

    È stato, tuttavia, precisato che la surriferita "regula iuris" non può trovare applicazione ove l'involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.

    La presunzione di conoscenza conseguente alla consegna del plico non trasferisce al destinatario l’onere di provare che mancassero uno o più documenti quando la spedizione doveva contenerne diversi e il destinatario riconosce di averne ricevuto soltanto alcuni. In questo caso è il mittente a dover dimostrare che tutti gli atti erano nella busta.

  • Art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 471/1997

    Invero, posto che la condotta sanzionata dall'art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 471 del 1997 non consiste nella violazione di un generico "obbligo di cooperazione" con l'Amministrazione Finanziaria, bensì nella "mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o (nella) loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere".

    La sanzione presuppone la mancata restituzione di un questionario effettivamente inviato, oppure la sua restituzione con risposte incomplete o non veritiere. Non basta invocare un generico obbligo di collaborazione del contribuente.

  • Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    Va, conseguentemente, disposta, ai sensi dell'art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi.

    La Corte, accolto il motivo di ricorso, ha cassato la sentenza e rinviato la causa al giudice di secondo grado per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

  • Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell'art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    La decisione sulle spese del giudizio di Cassazione è rimessa al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Quando una raccomandata deve contenere più documenti e il destinatario ammette di averne ricevuto solo alcuni, non si presume che anche gli atti mancanti fossero nella busta: spetta al mittente provare il contenuto completo della spedizione.
  • La prova della consegna del plico al destinatario può fondare la presunzione di conoscenza dell’atto, ma non dimostra automaticamente che la busta contenesse ogni allegato o documento dichiarato dal mittente.
  • Una sanzione per omessa restituzione di un questionario presuppone che l’Amministrazione provi l’effettivo invio del questionario; un generico dovere di collaborazione non sostituisce la prova del presupposto specifico della violazione.
  • La decisione è di cassazione con rinvio: il contribuente ha ottenuto l’annullamento della pronuncia sfavorevole, ma la legittimità della sanzione dovrà essere riesaminata dal giudice tributario di secondo grado.

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