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Sentenza

Sentenza del 18/09/2024 n. 11465 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero n. ------/2023, notificato il 7 febbraio 2023, relativo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo utilizzato nel 2019, per complessivi 86.836,83 euro. Ha sostenuto che l’Ufficio avesse applicato retroattivamente i requisiti dei Manuali di Oslo e Frascati, richiamando anche il fatto che la traduzione italiana del Manuale di Frascati 2015 era stata giurata solo il 7 dicembre 2021. Ha inoltre contestato la mancata acquisizione del parere tecnico del MiSE, ritenendolo necessario ai sensi dell’art. 8 del D.M. 27 maggio 2015. La società non ha invece illustrato nel merito perché il proprio progetto di guida personalizzata nella scelta delle ordinazioni da un menù soddisfacesse i requisiti sostanziali per l’agevolazione. L’Ufficio ha replicato che il software, pur presentando elementi di novità, impiegava strumenti e tecnologie già noti e diffusi nel settore; ha inoltre sostenuto che i criteri del Manuale di Frascati erano da tempo utilizzati per classificare le attività ammissibili e che il parere MiSE era facoltativo.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato il ricorso e disatteso anche la richiesta di sospensione degli effetti esecutivi dell’atto. Ha escluso la retroattività denunciata: le categorie di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale erano già presenti nella disciplina e nei riferimenti europei, e i criteri del Manuale di Frascati erano utilizzati da anni per individuare le attività agevolabili; la sola data della traduzione italiana del Manuale 2015 non rende quindi illegittimo il recupero. Ha inoltre stabilito che l’acquisizione del parere tecnico del MiSE costituisce una facoltà dell’Amministrazione, non un obbligo. La società è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge. Sentenza pronunciata a Roma il 12 aprile 2024.

Norme richiamate

  • Art. 3 del decreto-legge n. 145/2013

    E' evidente, quindi, che già erano stati enucleati i concetti di alcuni tipi di attività : ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale, mutuati dai criteri definiti a livello internazionale per le rilevazioni statistiche in materia di spese in ricerca e sviluppo (cfr.paragrafo 1.3 punto 15 Comunicazione della Commissione Europea _2014/C 198/01_ del 27 giugno 2014 Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione), criteri analiticamente classificati nel cd. Manuale di Frascati, concernente "Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development", documento che stabiliva la metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei paesi membri dell'OCSE risalente, nella prima elaborazione, al 1963.

    La disciplina del credito d’imposta va letta alla luce delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale già recepite nel quadro normativo e nei riferimenti europei. Il Manuale di Frascati è considerato uno standard interpretativo di lunga data per classificare le attività di ricerca e sviluppo, non un requisito introdotto solo con la traduzione italiana del 2021.

  • Art. 1, commi 280-283, della legge n. 296/2006

    Peraltro, in precedenza, anche la disciplina agevolativa (triennio 2007-2009) ex art.1 co.280-283 l.n.296/2006 individuava le attività ammissibili al credito d'imposta con riferimento ai criteri di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; criteri, poi, recepiti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.76 del 28.3.2008, e nella circolare n.46/E del 13.6.2008 l'Agenzia delle Entrate precisava che proprio per ... evitare possibili problematiche interpretative legate all'utilizzo di termini di significato non univoco per l'ordinamento nazionale e per l'ordinamento comunitario, l'articolo 2 del decreto ricerca (n. 76 del 2008) elenca analiticamente alle lettere a), b), e c) le tipologie di attività di ricerca e sviluppo ammissibili mutuando le "Definizioni" recate dal paragrafo 2.2. della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) relative, rispettivamente alla "ricerca fondamentale"(lettera e), "ricerca industriale" (lettera f) e "sviluppo sperimentale" (lettera g).

    La decisione richiama la precedente agevolazione per confermare che le categorie di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale e il loro collegamento con le definizioni europee erano già utilizzati nella disciplina dei crediti per ricerca e sviluppo.

  • Art. 8 del D.M. 27 maggio 2015

    La Commissione ha ritenuto che il parere tecnico del MiSE previsto dalla disciplina sia una facoltà dell’Amministrazione finanziaria, utilizzabile, ad esempio, in presenza di questioni particolarmente complesse, e non un passaggio obbligatorio la cui omissione comporti l’illegittimità dell’atto di recupero.

Massime di principio

  • Per contestare il recupero di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo non basta sostenere in astratto che siano stati applicati criteri interpretativi retroattivi: è importante confrontarsi con la disciplina vigente nel periodo interessato e dimostrare concretamente che il progetto rientra nelle categorie agevolabili.
  • La traduzione italiana successiva di un manuale tecnico non dimostra, da sola, che i criteri in esso espressi siano nuovi o inapplicabili al periodo precedente, se tali criteri erano già recepiti nella normativa e nei riferimenti europei.
  • Il parere tecnico del MiSE non è necessariamente un presupposto obbligatorio dell’atto di recupero: secondo questa decisione, la sua acquisizione è rimessa alla valutazione dell’Amministrazione.
  • La mera presenza di novità nel software o nel progetto non basta a provare il diritto al credito: occorre dimostrare che le attività svolte abbiano i requisiti sostanziali richiesti per ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, e non consistano in modifiche ordinarie o nell’impiego di soluzioni già diffuse.

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