Sentenza del 19/09/2024 n. 25147 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato tardivo e inammissibile il suo appello contro la decisione della CTP resa in sede di rinvio. Ha dedotto la violazione degli artt. 327 c.p.c., 51 del d.lgs. 546/1992 e 58 della legge 69/2009: poiché il giudizio era stato originariamente instaurato prima del 4 luglio 2009, sosteneva che si applicasse il termine lungo annuale per impugnare, non quello semestrale introdotto dalla riforma del 2009. La controversia tributaria originaria riguardava la rettifica del reddito societario per il 2001, nonostante il condono, e il conseguente recupero ai soci delle imposte dovute in regime di trasparenza; tali questioni di merito non sono state decise in questa fase.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo: il giudizio di rinvio, anche quando segue la cassazione con rinvio restitutorio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, resta parte del processo originario e non costituisce un nuovo procedimento. Pertanto, se il giudizio originario è iniziato prima del 4 luglio 2009, per impugnare la sentenza resa in sede di rinvio si applica il termine annuale previsto dalla formulazione dell’art. 327 c.p.c. anteriore alla riforma, e la CTR ha errato nel dichiarare tardivo l’appello dell’Ufficio sulla base del termine semestrale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato deciso il merito degli accertamenti fiscali.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alla legge 69/2009
L'art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009, prevede, come termine lungo per proporre impugnazione, 6 mesi (in luogo di 1 anno); esso si applica, in virtù del comma 1 cit., ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
La riforma ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo d’impugnazione, ma il termine semestrale opera soltanto per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Per i giudizi iniziati prima resta applicabile il termine annuale anche alle sentenze pronunciate in sede di rinvio.
Art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69
A fronte di una disciplina di diritto transitorio come quella fissata nell'articolo 58 della legge 69/2009 (supra richiamato, che già questa Corte ha ritenuto non possa prestarsi ad alcun equivoco interpretativo; così Sez. U. cit. n. 11844/2016) non può non ritenersi già pendente alla data di entrata in vigore della detta legge (e, quindi, sottratto all'applicazione della nuova disciplina dei termini di impugnazione) il giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009, annullato dalla Suprema Corte per vizi di integrità del contraddittorio e successivamente riassunto innanzi al giudice del rinvio (restitutorio) indicato dalla Suprema Corte.
La disciplina transitoria guarda alla data d’instaurazione originaria del giudizio. La cassazione con rinvio, anche per un vizio sanabile di contraddittorio, non trasforma il processo in un giudizio nuovo ai fini dell’applicazione della riforma.
Ritiene la Corte che la distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio (peraltro tecnicamente possibile solo in caso di rinvio disposto dalla suprema Corte ed affermata in principio dalla dottrina sull'abbrivio del terzo comma dell'articolo 383 cod. proc. civ.) abbia effetto solo descrittivo.
La distinzione tra rinvio prosecutorio e restitutorio rileva per delimitare i poteri del giudice del rinvio, ma non determina, di per sé, l’avvio di un nuovo processo né modifica il regime transitorio applicabile ai termini d’impugnazione.
Come correttamente argomentato dal Sostituto Procuratore Generale nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., in caso di rinvio restitutorio la causa continua a ritenersi pendente in conformità con la regola fissata nell'ultimo comma dell'articolo 39 cod. proc. civ., ossia dal giorno della notifica dell'atto di citazione o del deposito del ricorso.
La pendenza della causa risale alla notifica della citazione o al deposito del ricorso originario e prosegue dopo il rinvio restitutorio; l’integrazione del contraddittorio sana il vizio con efficacia retroattiva.
Opinare diversamente comporterebbe, come logica conseguenza, che alla domanda, originariamente mal proposta, non potrebbero ricollegarsi gli effetti conservativi previsti dall'articolo 5 del cod. proc. civ., rendendo quindi rilevanti eventuali mutamenti di legge intervenuti nelle more in punto di giurisdizione e competenza.
La continuità del processo originario preserva gli effetti della domanda rispetto ai mutamenti successivi di giurisdizione e competenza; il rinvio restitutorio non comporta che la domanda venga proposta ex novo.
Massime di principio
- Per individuare il termine d’impugnazione dopo una cassazione con rinvio, occorre verificare quando è stato instaurato il giudizio originario, non quando è iniziata la fase di rinvio o è stata pronunciata la decisione impugnata.
- La cassazione con rinvio per omessa partecipazione di litisconsorti necessari non dà vita a un nuovo processo: il vizio di contraddittorio è sanabile e la sua integrazione non cancella la continuità della causa originaria.
- In presenza di una disciplina transitoria espressa, l’applicabilità della norma processuale sopravvenuta va determinata secondo i criteri stabiliti dal legislatore, senza assumere automaticamente che essa valga per tutti gli atti processuali compiuti dopo la sua entrata in vigore.
- Per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009, il termine lungo applicabile alle impugnazioni resta quello annuale anche per le sentenze rese dopo un rinvio; la decisione della Cassazione non definisce però il merito della controversia tributaria, che resta da riesaminare in rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 set 2024Sentenza del 19/09/2024 n. 25160 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2024Sentenza del 19/09/2024 n. 25182 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2024Sentenza del 19/09/2024 n. 25191 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 19 set 2024Sentenza del 19/09/2024 n. 2411 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 19 set 2024Sentenza del 19/09/2024 n. 660 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 18 set 2024Sentenza del 18/09/2024 n. 11465 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →