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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13806/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un impianto eolico. La società aveva presentato DOCFA; l’Ufficio aveva rettificato la rendita includendo, oltre al suolo e alla fondazione, anche la torre in acciaio, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore, con determinazione finale della rendita in euro 4.260,00. La CTP aveva escluso la torre, ma confermato il resto; in appello la CTR, in sede di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione, aveva ritenuto la torre funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla base imponibile, rideterminando la rendita in euro 208,00 sulla base del valore di suolo, fondazione, piazzola e cabina prefabbricata. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) motivazione apparente/insufficiente della sentenza di rinvio; 2) violazione della disciplina sull’esclusione degli "imbullonati" e dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, per avere escluso la torre dalla stima; 3) omessa pronuncia sulla corretta quantificazione di lotto e altre voci (spese tecniche, oneri finanziari, profitto imprenditore); 4) violazione delle norme catastali e del criterio di costo, per non avere considerato plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari e profitto imprenditoriale. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha ritenuto non apparente la motivazione della CTR, ha confermato che la torre eolica, se funzionalmente integrata e strumentale al processo produttivo, va esclusa dalla rendita ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, e ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR, rideterminando la rendita, aveva implicitamente respinto la pretesa di includere ulteriori voci. Ha però affermato che la disciplina del 2015 non ha abrogato il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012 e che, esclusi torri e aerogeneratori, la rendita può essere rideterminata con approccio di costo riguardo ai soli immobili residui, tenendo conto anche di spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al solo quarto motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta motivazione apparente della sentenza di merito; la Corte esclude il vizio perché la motivazione non è sotto il minimo costituzionale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    invocato per lamentare il mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità; la Corte ritiene che la censura non colga la reale portata della decisione di rinvio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma sul contenuto della sentenza tributaria, usata per escludere la motivazione apparente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazione di legge in tema di stima catastale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    base costituzionale dell’obbligo di motivazione sufficiente.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208/2015

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    norma che ridefinisce l’oggetto della stima catastale, escludendo dalla rendita i componenti funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al bene.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    è ritenuto non abrogato dalla legge del 2015; continua a richiamare con valore normativo la circolare n. 6/T del 2012 sulle metodologie di stima diretta.

  • art. 1, comma 22, l. n. 208/2015

    richiamato nel principio di diritto finale insieme al comma 21.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    usato per escludere l’abrogazione tacita della disciplina previgente, mancando incompatibilità o regolazione integrale della materia.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    norma catastale richiamata nel quarto motivo per la determinazione della rendita.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato quale base del criterio residuo di costo per la stima catastale.

  • art. 2 d.l. n. 16/1993

    richiamato nel quarto motivo come norma catastale applicabile.

  • art. 1 d.m. n. 701/1994

    richiamato nel quarto motivo in tema di procedura DOCFA e stima catastale.

  • art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 130/2022

    indicato come base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla solo quando si risolve in una delle anomalie estreme individuate dalla giurisprudenza di legittimità: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile il mero difetto di sufficienza.
  • In tema di rendita catastale degli immobili speciali o particolari, dopo il 1° gennaio 2016 vanno esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi o strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione.
  • Per stabilire se una componente di un impianto eolico debba concorrere alla rendita, il criterio decisivo non è la sola struttura fisica del bene, ma la sua funzionalità al processo produttivo; una torre eolica può dunque essere esclusa dalla base imponibile se costituisce parte essenziale e attiva dell’impianto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione contenga una statuizione implicita di rigetto, desumibile dall’incompatibilità logico-giuridica tra la questione non espressamente esaminata e la soluzione adottata.
  • La disciplina del 2015 ha ridefinito l’oggetto della stima catastale, ma non ha abrogato il rinvio normativo alle metodologie di stima dettate dalla circolare n. 6/T del 2012; pertanto, una volta esclusi i componenti impiantistici non rilevanti, la rendita può essere determinata con approccio di costo sui soli immobili residui, tenendo conto anche di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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