Cassazione Civile, Ordinanza n. 13783/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui un Comune aveva recuperato a tassazione la TARSU dovuta per l’anno 2007 da un contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del contribuente, ritenendo: non estensibile il giudicato formatosi su precedenti sentenze favorevoli al contribuente, perché riferite a vizi meramente procedurali dell’attività di accertamento; rituale e tempestiva la notifica dell’avviso, eseguita al domicilio fiscale e a mani del coniuge convivente; non necessaria una partecipazione preventiva del contribuente alla rilevazione della superficie tassabile; sufficiente la motivazione dell’atto. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che i precedenti giudicati, aventi medesimo contenuto fattuale e giuridico, dovevano estendersi anche al nuovo giudizio; (2) violazione del d.lgs. 507/1993, art. 73, per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, richiamando anche la Carta dei diritti fondamentali UE; (3) e (4) censura sulla illegittima acquisizione officiosa di documenti non prodotti dal Comune, con conseguente violazione dell’onere probatorio e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, nonché nullità per motivazione meramente adesiva alla sentenza di primo grado; (5) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari, deducendo che non risultava la rituale notifica presso il domicilio fiscale né la raccomandata informativa; (6) difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ai sensi delle norme tributarie, amministrative e dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di ragione, il terzo motivo di ricorso, ritenendo illegittima l’acquisizione d’ufficio di documentazione sostitutiva dell’onere probatorio gravante sull’ente impositore. Ha invece rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarato inammissibili il quinto e il sesto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il potere del giudice tributario di acquisire d’ufficio prove non può sostituire l’onere di allegazione e prova delle parti e può operare solo in funzione integrativa e nei limiti delle specifiche allegazioni; in questa causa, l’acquisizione della documentazione del progetto di ricostruzione è stata considerata decisiva e quindi erronea.
Norme richiamate
richiamato per il giudicato esterno; la Corte ribadisce che un giudicato su vizi procedurali dell’accertamento non si estende al merito della debenza del tributo quando il nuovo accertamento sia immune da quei vizi.
richiamato in tema di giudicato formale e stabilizzazione della decisione.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73
non prevede procedure tassative per l’acquisizione dei dati ai fini dell’accertamento TARSU; non impone, nel caso trattato, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
il potere istruttorio officioso del giudice tributario è solo integrativo e non può sostituire l’onere probatorio dell’ente impositore.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
richiamato insieme alle norme processuali sulla prova e sui limiti del giudizio di appello.
presuppone l’istanza di parte; non può essere usato per supplire all’inerzia probatoria della parte onerata.
l’ordine di esibizione/informazione presuppone che il destinatario sia una pubblica amministrazione estranea al giudizio.
richiamato per affermare che l’onere della prova resta a carico della parte che allega il fatto costitutivo della pretesa.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo.
invocato nel motivo di ricorso sulla motivazione e sull’ambito del decidere.
richiamato per contestare la valorizzazione di documenti non ritualmente introdotti.
richiamato nel motivo sul difetto di motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria.
richiamato per la motivazione della decisione.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo sulla notificazione dell’atto impositivo.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
utilizzato dalla Corte d’appello per ritenere tempestivo l’accertamento notificato nel quinquennio.
la consegna del plico all’indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto, superabile solo con prova della impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
richiamato per la disciplina della notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile fuori dall’attuazione del diritto UE.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile fuori dall’attuazione del diritto UE.
art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile fuori dall’attuazione del diritto UE.
art. 51, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
la Carta non estende il diritto UE oltre le competenze attribuite e si applica agli Stati membri solo quando attuano il diritto dell’Unione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel motivo sul difetto di motivazione dell’atto.
art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo sul difetto di motivazione dell’atto tributario.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione che abbia annullato l’atto impositivo per vizi meramente procedurali dell’attività accertativa non si estende automaticamente al successivo giudizio sul medesimo rapporto tributario se l’Amministrazione ripropone la pretesa con un accertamento immune da quei vizi.
- Nel processo tributario il potere del giudice di acquisire d’ufficio mezzi di prova ha funzione integrativa e non sostitutiva dell’onere di allegazione e prova della parte onerata; esso può essere esercitato solo in presenza di oggettiva incertezza e nei limiti delle allegazioni già svolte.
- L’ordine di acquisizione officiosa non può essere utilizzato per supplire alla mancata prova del fatto costitutivo della pretesa tributaria da parte dell’ente impositore.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che sia previsto da specifiche disposizioni di legge; la disciplina della Carta dei diritti fondamentali dell’UE non è invocabile al di fuori dell’attuazione del diritto dell’Unione.
- In tema di notificazione degli atti tributari a mezzo posta, una volta che il plico sia pervenuto all’indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza dell’atto, superabile solo con prova dell’impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.
- La censura di difetto di motivazione di un avviso di accertamento in cassazione deve riportare e indicare specificamente i passaggi dell’atto ritenuti mancanti o erroneamente interpretati, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La motivazione per relationem della sentenza di merito è sufficiente quando consenta di ricostruire pienamente l’iter logico della decisione e dia conto dei motivi di appello affrontati.
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