Cassazione Civile, Ordinanza n. 13796/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012 emesso da un comune nei confronti di una società agricola, senza riconoscere le agevolazioni previste per l’imprenditore agricolo professionale. La commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l’appello del comune contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La società proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti raggiungevano un accordo transattivo e depositavano una richiesta congiunta di declaratoria di cessata materia del contendere e di compensazione delle spese; successivamente la ricorrente rinunciava al giudizio, e il comune reiterava la richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti e della rinuncia della ricorrente, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. È stato anche escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ipotesi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
richiamato solo per escludere che la sopravvenuta definizione negoziale della controversia rientri nelle tipologie decisorie ivi previste
richiamato solo per escludere che la fattispecie rientri nelle ipotesi decisorie previste dalla norma
richiamato solo per escludere che la fattispecie rientri nelle ipotesi decisorie previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica alla cessazione sopravvenuta della materia del contendere, perché si tratta di misura eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti dichiarano di avere definito convenzionalmente la controversia e ne danno atto con richiesta concorde, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale non coincide con l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso: la conseguenza è la perdita di efficacia della sentenza impugnata, non una decisione che lasci ferma la sentenza stessa.
- L’accordo transattivo intervenuto in corso di giudizio, se riconosciuto dalle parti come regolatore integrale della lite, assorbe l’esame dei motivi di ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità, le spese possono essere compensate integralmente se così richiesto dalle parti e ritenuto congruo dalla Corte.
- L’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica automaticamente alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
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