Cassazione Civile, Ordinanza n. 13797/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d’imposta 2014 e 2015 emessi da un comune nei confronti di una società agricola, senza riconoscimento delle agevolazioni previste per i terreni agricoli. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello della società. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, le parti hanno depositato un accordo transattivo del 5 marzo 2024 e una richiesta congiunta di declaratoria di cessata materia del contendere e di compensazione delle spese. Il comune ha poi reiterato tale richiesta con memoria ex art. 386-bis.1 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti. Ha precisato che, in tale evenienza, non si tratta di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché l’accordo fa venir meno l’efficacia della sentenza impugnata, che non viene cassata ma perde efficacia per effetto della regolazione convenzionale della lite. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato solo come base della memoria con cui il ricorrente ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere
artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c.
richiamati per escludere che la definizione convenzionale della lite integri una delle tipologie decisorie ivi previste
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti dichiarano di aver definito la controversia con un accordo negoziale e chiedono la cessazione della materia del contendere, la Corte deve prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per accordo sopravvenuto non si identifica con l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché non esprime disinteresse alla decisione ma regolazione convenzionale della lite.
- In presenza di definizione negoziale della controversia in cassazione, la sentenza impugnata perde efficacia per effetto dell’accordo tra le parti, senza necessità di una pronuncia di cassazione.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate integralmente quando l’estinzione del contendere deriva da accordo tra le parti e vi sia richiesta conforme.
- L’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, trattandosi di previsione eccezionale non estensibile analogicamente.
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