Cassazione Civile, Ordinanza n. 13784/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della TARSU relativa agli anni 2006-2007. In primo grado l'impugnazione era stata accolta; in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto dell'eccezione fondata su un precedente giudicato favorevole al contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, anzitutto la nullità/inammissibilità dell'appello del Comune per difetto di valida procura e di corretta rappresentanza processuale, sostenendo che la procura fosse riferita a un soggetto e a un procedimento diversi da quelli in causa. In secondo luogo ha denunciato la violazione delle norme sul litisconsorzio e sul giudicato esterno, assumendo che la sentenza passata in giudicato che aveva annullato gli avvisi di accertamento presupposti fosse opponibile al Comune e, comunque, anche all'agente della riscossione; ha inoltre sostenuto che l'agente dovesse chiamare in giudizio l'ente impositore e che il giudice d'appello dovesse integrare il contraddittorio nei confronti della società di riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione sulla validità della procura e sulla rappresentanza processuale dell'ente non poteva essere utilmente sollevata in cassazione se non tempestivamente dedotta nel grado di appello, e comunque il giudice non era tenuto a compiere accertamenti officiosi ulteriori. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che nel processo tributario l'agente della riscossione è legittimato passivo solo per vizi propri degli atti da lui emessi, mentre nelle controversie sulla debenza del tributo non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore; inoltre l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili. Quanto al giudicato esterno, la Corte ha osservato che la precedente sentenza favorevole al contribuente non era opponibile all'agente della riscossione, poiché quel giudizio aveva riguardato atti emessi e notificati esclusivamente dal Comune, senza partecipazione del concessionario e senza un espresso riferimento a una concessione del servizio di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 83, 156, 161 e 182 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la validità della procura e per sostenere la nullità dell'appello; la Corte ha escluso che la questione fosse deducibile utilmente in cassazione in mancanza di tempestiva contestazione nel grado di merito.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
Usato per ribadire che l'agente della riscossione è legittimato passivo solo quando la controversia riguarda vizi propri degli atti da lui emessi, non per contestazioni sulla debenza del tributo in sé.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di rappresentanza e costituzione in giudizio; la Corte non vi ha ravvisato ragioni per cassare la sentenza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
"Il ricorso in appello è proposto … nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"
La norma non fa venir meno la distinzione tra cause scindibili e inscindibili; nelle cause scindibili non sussiste obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 18, 50 e 53, comma 2
Richiamati dal ricorrente in relazione alla rappresentanza del Comune e alla pretesa necessità di corretta identificazione del Sindaco/legale rappresentante; la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo nel caso concreto.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 20, commi 1 e 2
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo; non ha inciso sull'esito, essendo stata esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 22, commi 1, 2 e 3
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha respinto la censura sul litisconsorzio.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50
Richiamato in tema di poteri del Sindaco quale rappresentante dell'ente; la censura sulla procura è stata dichiarata inammissibile.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 18
Richiamato insieme alle altre disposizioni sugli enti locali per contestare la procura del Comune; la Corte ha rigettato la doglianza.
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 52
Se il Comune affida mediante convenzione il servizio di accertamento e riscossione a soggetti terzi, il potere di accertamento e la legittimazione processuale per le relative controversie spettano al concessionario, non al Comune.
art. 2909 c.c.
Il giudicato produce effetti solo sulle questioni effettivamente decise e non su affermazioni meramente apodittiche o incidentali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la validità della procura conferita da una persona giuridica non può essere utilmente contestata in cassazione se la relativa eccezione non è stata tempestivamente sollevata nel grado di merito, e il giudice non ha un obbligo generale di accertamento officioso della effettiva esistenza dei poteri rappresentativi.
- L'art. 182 c.p.c. è applicabile, in quanto compatibile, anche al processo tributario; la disciplina sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza o di legitimatio ad causam può operare anche in tale ambito.
- L'agente della riscossione è legittimato passivo nelle controversie tributarie solo per i vizi propri degli atti da esso emessi o notificati; quando si contesta la debenza del tributo, la lite resta riferita al rapporto impositivo con l'ente impositore.
- L'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili: nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse all'appello sia cessato.
- Il giudicato esterno è opponibile solo nei limiti delle questioni effettivamente decise dalla precedente sentenza; non si estende a statuizioni meramente apodittiche o a profili non affrontati nel provvedimento.
- Se un precedente giudizio ha riguardato atti emessi ed enunciati come riferibili esclusivamente all'ente impositore, senza coinvolgimento del concessionario o richiamo a una concessione del servizio, quel giudicato non è automaticamente opponibile al concessionario nella lite successiva.
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