Cassazione Civile, Ordinanza n. 13795/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 emesso da un comune senza riconoscere le agevolazioni fiscali invocate dalla contribuente in qualità di imprenditore agricolo professionale. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva accolto l'appello del comune. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato un accordo transattivo intervenuto il 5 marzo 2024 e una richiesta congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al giudizio. Il comune ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto accordo negoziale tra le parti e della rinuncia al giudizio, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando le parti dichiarano che la controversia è stata definita con accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata. Ha escluso che la situazione potesse essere qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché non estensibile ai casi di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato solo per escludere che la vicenda rientrasse nelle tipologie di decisione ivi previste, essendo invece intervenuta una definizione negoziale della controversia.
Citato insieme agli artt. 382 e 384 c.p.c. per affermare che la cessazione della materia del contendere non si inquadra nelle ipotesi di decisione disciplinate da tali norme.
Richiamato per ribadire che la pronuncia non è una decisione nel merito o di cassazione tipica, ma constatazione della perdita di efficacia della sentenza impugnata per accordo delle parti.
Menzionato in relazione alla memoria del Comune con cui è stata reiterata la richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che il contributo unificato დამატivo sia dovuto nei casi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti dichiarano di avere definito la controversia con un accordo negoziale e chiedono congiuntamente la cessazione della materia del contendere, la Corte deve prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per accordo delle parti comporta la perdita automatica di efficacia della sentenza impugnata, poiché le parti hanno affidato all'accordo la regolazione della lite.
- In tale ipotesi non si configura una inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché non vi è disinteresse delle parti alla decisione, ma sostituzione della disciplina giudiziale con quella negoziale.
- Le disposizioni che prevedono un ulteriore contributo unificato sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente ai casi di cessazione della materia del contendere.
- Se interviene rinuncia al giudizio successivamente all'accordo transattivo, la pronuncia resta comunque quella di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ove richiesta o giustificata dall'accordo.
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