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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10223/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2015 da un comune nei confronti dell'ente proprietario/gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per omesso versamento dell'imposta su immobili per i quali era stata negata l'esenzione. Il giudice tributario di secondo grado ha accolto l'appello dell'ente, ritenendo sussistenti le caratteristiche degli "alloggi sociali" di cui al d.m. 22 aprile 2008 e quindi l'applicabilità dell'esenzione IMU. Il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, sostenendo che l'esenzione non spetterebbe a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli qualificabili in concreto come alloggi sociali, mentre per gli altri varrebbe la sola detrazione di cui al comma 10; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che la prova dei requisiti di alloggio sociale doveva gravare sull'ente contribuente per ciascun immobile e che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto provata la destinazione degli alloggi senza adeguata specificazione; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, contestando la condanna alle spese nonostante il preteso contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità dell'esenzione agli ATER e chiedendo compensazione totale o parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui l'esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali può applicarsi anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo per gli immobili che in concreto presentino i requisiti fissati dal d.m. 22 aprile 2008; ha però confermato che nel caso deciso la sentenza impugnata si era correttamente collocata in tale solco. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi, essendo la sentenza fondata sulla prova emergente dagli atti e sulla mancata contestazione di elementi contrari, oltre che sulla collaborazione e buona fede tra contribuente ed ente impositore e sulla conoscenza, in capo al comune, delle caratteristiche degli alloggi. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la regolazione delle spese e la loro quantificazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del rispetto dei minimi/massimi tabellari e del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    "L'imposta municipale propria non si applica, altresì (...) b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008"

    L'esenzione IMU non spetta in modo generalizzato a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo agli immobili che, in concreto, rientrano nella nozione normativa di alloggio sociale.

  • art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), l. 27 dicembre 2013, n. 147

    Ha novellato la disciplina IMU richiamata, senza alterare il principio per cui l'esenzione richiede la concreta ricorrenza dei requisiti dell'alloggio sociale.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente che invoca l'esenzione deve provare i presupposti del beneficio; tuttavia la prova può risultare anche dagli atti e non vi è un onere meramente formalistico di produzione di documenti già nella disponibilità dell'ente impositore.

  • art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente deve essere improntato a collaborazione e buona fede, sicché non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'ufficio.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione alla regolazione delle spese nel processo tributario.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese e la loro condanna seguono la discrezionalità del giudice di merito, nei limiti previsti dalla legge e dal divieto di porre le spese a carico del totalmente vittorioso.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Un motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la ratio decidendi equivale alla mancata enunciazione dei motivi ed è inammissibile.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso giustifica la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende, quale misura sanzionatoria e deterrente contro l'abuso del processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel rito accelerato, la definizione conforme alla proposta può fondare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche in assenza di attività difensiva dell'intimato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per gli alloggi sociali richiede la verifica in concreto dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008: non è sufficiente la mera appartenenza dell'immobile a un ente di edilizia residenziale pubblica.
  • Quando il contribuente invoca un'agevolazione fiscale, l'onere della prova dei relativi presupposti grava su di lui; tuttavia tale prova può essere desunta dagli atti e non occorre produrre documenti già nella disponibilità dell'ente impositore.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che si muovano su un piano diverso sono inammissibili ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese processuali e sulla concreta liquidazione dei compensi è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione di legge o dei parametri legali.
  • Nel procedimento accelerato, la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso può legittimare sia la condanna aggravata in favore della controparte sia la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, quale misura deterrente contro iniziative processuali defatigatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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