Cassazione Civile, Ordinanza n. 10118/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del residuo prezzo di due contratti aventi ad oggetto la fornitura, il montaggio e la posa in opera di impianti industriali. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo che il credito non fosse esigibile perché la controparte non aveva completato il montaggio e il collaudo degli impianti, e quindi era rimasta inadempiente. In primo grado il Tribunale ha qualificato i contratti come appalto, ha accolto solo parzialmente l’opposizione, ha revocato il decreto, ha riconosciuto un credito all’opposta per uno dei due contratti, ha dichiarato la risoluzione dell’altro e, dopo compensazione, ha condannato la società opponente a pagare una somma residua. In appello entrambe le parti hanno impugnato la decisione. La Corte territoriale ha respinto gli appelli, confermando l’inquadramento in appalto, ritenendo che l’opposta potesse sospendere la prestazione per il mancato pagamento delle rate pattuite e negando il risarcimento danni richiesto dalla società debitrice. In cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione delle regole sulla composizione del collegio, perché la decisione sarebbe stata assunta da un collegio diverso da quello davanti al quale si era svolta l’ultima attività processuale; 2) violazione delle norme processuali sull’eccezione di inadempimento, sostenendo che la controparte l’avesse proposta tardivamente; 3) violazione di norme sostanziali in tema di inadempimento, risoluzione, buona fede e appalto, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte ritenuto giustificata la sospensione della prestazione per mancato pagamento senza considerare che essa sarebbe dipesa da vizi e non conformità già emersi alla consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio processuale relativo alla composizione del collegio d’appello: dal verbale dell’udienza non risultava con certezza che il giudice che ha redatto la sentenza avesse fatto parte del collegio che aveva compiuto l’ultima attività processuale, con conseguente nullità della sentenza impugnata. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Corte d’appello di Bologna è stata cassata e la causa è stata rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 157 c.p.c.
Richiamato tra le norme dedotte nel primo motivo; il testo non esplicita una autonoma interpretazione della disposizione.
art. 158 c.p.c.
Richiamato tra le norme dedotte nel primo motivo; il testo non esplicita una autonoma interpretazione della disposizione.
art. 166 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma processuale sulla costituzione e difesa; non vi è interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la tardività dell’eccezione di inadempimento; il motivo è rimasto assorbito.
art. 168-bis c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; il testo non sviluppa una specifica lettura della norma.
art. 189 c.p.c.
Richiamato tra le norme del primo motivo; nessuna autonoma interpretazione nel testo.
art. 276 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni.
art. 352 c.p.c.
In appello, il collegio che decide deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali si è svolta l’ultima attività processuale; il mutamento successivo del collegio comporta nullità della sentenza.
art. 359 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; il testo non ne offre un’interpretazione autonoma.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; motivo assorbito.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di inadempimento; il motivo è stato assorbito, quindi la Corte non entra nel merito.
art. 1223 c.c.
Richiamato nel terzo motivo sul risarcimento del danno; motivo assorbito.
art. 1224 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; nessuna interpretazione specifica nel testo.
art. 1242 c.c.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla compensazione; motivo assorbito.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla buona fede nell’esecuzione; motivo assorbito.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di risoluzione per inadempimento; motivo assorbito.
art. 1460 c.c.
Richiamato nel secondo e terzo motivo in tema di eccezione di inadempimento e sospensione della prestazione; la Corte non si pronuncia sul merito per assorbimento.
art. 1665 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; il testo non sviluppa una autonoma interpretazione.
art. 1666 c.c.
Richiamato nel terzo motivo; il testo non sviluppa una autonoma interpretazione.
Massime di principio
- In grado di appello, la sentenza è nulla se il collegio che la pronuncia non coincide con quello dinanzi al quale si è svolta l’ultima attività processuale, in particolare la discussione o la precisazione delle conclusioni; la violazione della regola sulla identità del collegio integra un vizio processuale rilevante in cassazione.
- Ai fini del vizio relativo alla composizione del collegio, è sufficiente che dagli atti emerga un serio dubbio sulla coincidenza tra il collegio dell’udienza e quello della deliberazione per imporre la cassazione della sentenza.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio processuale assorbente, i restanti motivi che attengono al merito restano assorbiti e non vengono esaminati dalla Corte di cassazione.
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