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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10107/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto per opere edili. L'impresa appaltatrice agisce per ottenere il pagamento del residuo prezzo e il risarcimento dei danni; la committente resiste, chiede il rigetto della domanda e propone riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, oltre al risarcimento dei danni da vizi delle opere nei confronti dell'impresa e del direttore dei lavori. Nel corso del giudizio vengono chiamati in causa anche il progettista/direttore dei lavori per le strutture in cemento armato e la sua compagnia assicurativa. In primo grado il Tribunale condanna la committente a pagare una somma all'impresa e accerta responsabilità risarcitorie a carico dell'impresa, del direttore dei lavori e del progettista, con manleva assicurativa. In appello l'impresa impugna la decisione; la committente propone appello incidentale, così come altri coobbligati. La Corte d'appello conferma in sostanza la decisione, esclude la responsabilità di uno dei tecnici e ridisegna le spese. In cassazione la committente deduce: 1) omessa pronuncia sulla necessaria ricalibratura della condanna dopo l'esclusione della responsabilità del tecnico; 2) erronea regolazione delle spese nei confronti del tecnico, perché contro di lui non vi sarebbero state domande da parte sua; 3) illegittima compensazione integrale delle spese tra lei e l'impresa, nonostante la soccombenza prevalente di quest'ultima. L'impresa resiste e propone ricorso incidentale, lamentando a sua volta una motivazione apparente della sentenza d'appello per adesione alle consulenze tecniche e contestando la condanna alle spese in favore dei terzi chiamati, sostenendo di non avere causato essa la chiamata in causa dei terzi e di non avere formulato domande nei loro confronti.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso principale della committente. Accoglie invece il secondo motivo del ricorso incidentale dell'impresa appaltatrice, respingendo il primo. Cassa la sentenza d'appello limitatamente alla statuizione che aveva posto a carico dell'impresa le spese di lite in favore del tecnico chiamato e della sua assicurazione, e decide nel merito annullando quella specifica condanna alle spese. Conferma per il resto la regolazione delle spese dei gradi di merito. Per il giudizio di legittimità compensa le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, e condanna la ricorrente principale a rifondere le spese del controricorrente tecnico. È inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è ravvisato perché la decisione d'appello, letta unitamente alla motivazione e al dispositivo della sentenza di primo grado, consente di ricavare la rideterminazione della condanna dopo l'esclusione della responsabilità di uno dei convenuti.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione del vizio processuale di omessa pronuncia.

  • artt. 106 e 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese verso il terzo chiamato deve tener conto di chi abbia effettivamente provocato la sua partecipazione al giudizio e di chi abbia formulato domande nei suoi confronti.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, senza necessità di perfetta proporzionalità tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è escluso perché la sentenza d'appello contiene un esame analitico delle consulenze tecniche e delle critiche mosse in appello, superando il controllo del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • L'omessa esplicita riformulazione del dispositivo in appello non integra di per sé omessa pronuncia quando la nuova statuizione può essere ricavata, in modo non equivoco, dalla lettura coordinata di motivazione e dispositivo della sentenza d'appello e della decisione di primo grado.
  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto inesistente, meramente apparente o tale da impedire il controllo del percorso argomentativo; non ricorre se la sentenza esamini analiticamente gli elementi tecnici e le censure di parte.
  • In tema di spese processuali, il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nel valutare la soccombenza reciproca e nel distribuire o compensare le spese, senza dover osservare una proporzione matematica tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente.
  • La condanna alle spese in favore del terzo chiamato deve essere posta a carico della parte che abbia effettivamente causato la sua chiamata in giudizio o che abbia proposto domande nei suoi confronti; non può gravare automaticamente su chi non ha introdotto quel rapporto processuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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