Cassazione Civile, Ordinanza n. 10110/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitazione. I committenti hanno dedotto gravi difetti strutturali e di stabilità dell'opera, lamentando una cattiva esecuzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, oltre a chiedere la restituzione di somme indebitamente trattenute. Nel corso del giudizio di merito il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione di alcuni attori, ritenuto prescritte le pretese di altri e accolto la domanda riconvenzionale dell'appaltatore per il saldo delle opere eseguite. In appello è stata riconosciuta la legittimazione di alcuni originari attori e, al contempo, è stata confermata la condanna di alcuni committenti al pagamento del residuo credito dell'appaltatore. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: i primi due denunciavano nullità per ultrapetizione, sostenendo che il difensore dell'appaltatore non avesse il potere di proporre domanda riconvenzionale e che la richiesta di condanna fosse stata introdotta tardivamente solo in memoria ex art. 183 c.p.c.; gli altri tre censuravano la declaratoria di prescrizione dell'azione dei committenti, contestavano l'utilizzo di un asserito giudicato esterno per provare il credito dell'appaltatore e lamentavano l'erronea sovrapposizione tra vizi già noti in un precedente giudizio e vizi occulti dedotti nel presente processo. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, rilevando che la procura conferiva al difensore poteri ampi e comprensivi della riconvenzionale, che la modifica della domanda da mero accertamento ad accertamento con condanna era consentita perché connessa alla medesima vicenda sostanziale, che la prescrizione annuale per i vizi dell'opera era decorso poiché la conoscenza dei difetti risultava già da una perizia depositata in un precedente giudizio, e che non vi era alcun falso giudicato esterno ma solo valorizzazione probatoria di una consulenza tecnica svolta nel contraddittorio delle stesse parti in altra causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati sia i motivi processuali sulla pretesa ultrapetizione e sul potere del difensore di proporre domanda riconvenzionale, sia i motivi sostanziali relativi a prescrizione e prova del credito dell'appaltatore. In particolare, ha affermato che la procura alle liti, formulata in termini ampi, attribuiva al difensore il potere di compiere anche iniziative riconvenzionali; che la domanda di condanna era ammissibile come sviluppo della precedente domanda di accertamento, perché collegata alla stessa vicenda sostanziale e non lesiva del contraddittorio; che l'azione dei committenti per i vizi dell'opera era prescritta, poiché la conoscenza dei difetti strutturali risultava acquisita già nel 2003 con il deposito di una perizia di parte nel precedente giudizio, rendendo tardiva la citazione del 2006; e che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su un giudicato esterno, ma su una consulenza tecnica d'ufficio di altra causa come elemento probatorio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La procura alle liti, se formulata in termini ampi e omnicomprensivi, può comprendere anche il potere del difensore di proporre domanda riconvenzionale.
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
È consentito modificare la domanda da mero accertamento ad accertamento con condanna quando la modifica resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi le difese avversarie.
La prescrizione annuale per i gravi difetti dell'opera decorre dalla scoperta dei difetti medesimi, che può emergere anche da atti o perizie formati in un precedente giudizio.
Il diritto si estingue per prescrizione quando l'azione non sia esercitata nel termine previsto, termine che nel caso di gravi difetti dell'opera è stato ritenuto decorso.
La censura sulla prova non è fondata quando la Corte territoriale abbia valorizzato elementi istruttori già formati nel contraddittorio e non specificamente contestati.
Il giudicato esterno non è stato ritenuto decisivo nel caso concreto; la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su un falso giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Una procura alle liti conferita in forma ampia e generale attribuisce al difensore tutti i poteri processuali necessari alla tutela dell'interesse del cliente, incluso quello di proporre domanda riconvenzionale, salvo specifiche limitazioni testuali.
- La modifica in corso di causa della domanda da mero accertamento a domanda di accertamento con condanna è ammissibile se rimane ancorata alla medesima vicenda sostanziale già dedotta e non compromette il diritto di difesa della controparte.
- Nelle azioni per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., il termine di prescrizione annuale decorre dal momento in cui il danneggiato acquisisce conoscenza dei difetti strutturali, conoscenza che può risultare anche da una perizia di parte prodotta in altro giudizio.
- Ai fini della prova del credito in un giudizio successivo, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in una precedente causa tra le stesse parti può essere valorizzata come elemento istruttorio, senza che ciò integri necessariamente un giudicato esterno.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se censura un presupposto non decisivo o diverso da quello realmente utilizzato, è infondato.
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