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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10117/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto, da parte di un titolare di azienda agricola, di 64 bovini da altro imprenditore agricolo in due distinti momenti del 1991. Gli animali, introdotti nella stalla dell’acquirente già popolata da altri capi, non furono sottoposti a controllo sanitario immediato; in seguito emerse la presenza di numerosi capi affetti da tubercolosi, con conseguente abbattimento dell’intero allevamento. L’acquirente agì per il risarcimento dei danni, comprensivi anche del pregiudizio economico connesso alle quote latte assegnate sulla base della produzione. Il venditore eccepì decadenza e prescrizione e propose domanda riconvenzionale per lite temeraria. Dopo una prima decisione di rigetto e un primo giudizio di cassazione che ritenne validamente proposta l’eccezione di prescrizione, nel giudizio di rinvio la Corte d’appello confermò il rigetto della domanda dell’acquirente, ritenendo che l’azione fosse solo contrattuale e che fosse preclusa la prospettazione, in appello, di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. L’acquirente ricorse nuovamente in cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 2043 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la responsabilità aquiliana e ritenuto tardiva la relativa prospettazione; (2) violazione degli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., per avere ravvisato un giudicato implicito sulla qualificazione della domanda come esclusivamente contrattuale, nonostante tale profilo non fosse stato esaminato nel merito nel precedente giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una riqualificazione della domanda risarcitoria come azione da responsabilità extracontrattuale, ma tale operazione era preclusa nel giudizio di rinvio, che ha natura chiusa e non consente di ampliare il thema decidendum con nuove domande o eccezioni. Inoltre, la precedente decisione rescindente aveva già affrontato la questione della prescrizione annuale ex art. 1495, comma 3, c.c. sul presupposto della natura contrattuale della responsabilità, formando un giudicato implicito su tale assetto. Non essendo stato validamente rimesso in discussione quel presupposto, la Corte ha confermato il rigetto dell’appello e, per conseguenza, della domanda risarcitoria. Ha inoltre dichiarato inammissibile la memoria del resistente per mancato deposito del controricorso e ha dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo nella descrizione della domanda riconvenzionale per lite temeraria proposta dal venditore.

  • art. 1495 c.c.

    La Corte richiama la prescrizione annuale dell’azione nella vendita e afferma che, nel caso concreto, tale disciplina operava sul presupposto della natura contrattuale della pretesa.

  • art. 1492 c.c.

    Citato nel riepilogo del primo grado come norma della garanzia per vizi nella vendita.

  • art. 1494 c.c.

    Citato nel riepilogo del primo grado come base del risarcimento danni conseguente ai vizi della cosa venduta.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale, ma la Corte ha ritenuto preclusa in rinvio la riqualificazione della domanda in tal senso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per lamentare ultrapetizione o errata qualificazione della domanda da parte della Corte territoriale.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile in appello la prospettazione della responsabilità extracontrattuale; la Cassazione ha confermato la preclusione nel giudizio di rinvio.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per contestare il giudicato implicito formatosi sulla qualificazione della domanda.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la formazione del giudicato implicito.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte afferma che, nel procedimento camerale, la mancata proposizione del controricorso rende inammissibili anche le memorie della parte intimata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di rinvio ha natura chiusa: non è consentito alle parti introdurre nuove domande, nuove eccezioni o mutare il thema decidendum rispetto ai limiti segnati dalla sentenza rescindente.
  • Quando la Corte di cassazione ha già esaminato una questione presupponendo una determinata qualificazione giuridica del rapporto, quel presupposto non può essere rimesso in discussione nel rinvio se si è formato giudicato implicito sul punto.
  • La riqualificazione di una pretesa risarcitoria da contrattuale a extracontrattuale non è ammissibile in sede di rinvio se comporta un ampliamento dell’oggetto del giudizio oltre i limiti stabiliti dalla decisione rescindente.
  • Nel procedimento camerale, il mancato deposito del controricorso può precludere anche l’ammissibilità delle memorie della parte intimata.
  • La parte che agisca per vizi della cosa venduta e danni conseguenti deve confrontarsi con il regime speciale di decadenza e prescrizione della garanzia nella vendita, quando la domanda sia riconducibile a tale schema negoziale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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