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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10112/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Un committente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare il saldo di lavori edilizi eseguiti in suo favore da una società appaltatrice. In primo grado chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e il risarcimento dei danni, oppure, in subordine, l'eliminazione a spese dell'appaltatore dei vizi e delle difformità delle opere. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo solo in parte e lo condannava al pagamento di una somma residua, rigettando la riconvenzionale. In appello, la decisione veniva in parte riformata con ulteriore rideterminazione del corrispettivo dovuto al appaltatore. Il committente ricorreva in cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame del fatto del mancato completamento dei lavori e rilievo della sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di norme sostanziali, per avere la Corte territoriale quantificato il compenso sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio asseritamente travisata e di un preventivo non vincolante, con errore di calcolo e erronea attribuzione al consulente della decurtazione anche dei costi per eliminare vizi e difformità; (3) omesso esame di una dichiarazione di un'agenzia immobiliare sulla non commercializzabilità dell'immobile; (4) contraddittorietà della motivazione, per avere escluso che alcune varianti fossero state ordinate dal committente ma poi accollato allo stesso tali lavori; (5) violazione delle regole generali sui contratti e sull'appalto, per non avere valorizzato correttamente la sopraelevazione abusiva e per aver rigettato le domande di risoluzione o riduzione del corrispettivo. La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo limitatamente al travisamento della consulenza tecnica d'ufficio e all'errore di calcolo, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla sospensione provvisoria della sentenza di primo grado, perché quel provvedimento ha natura processuale e sommaria, non decisoria, e non vincola il giudice dell'impugnazione. Ha respinto anche la censura sulla dichiarazione dell'agenzia immobiliare, reputando il fatto non decisivo. Ha invece accolto, nei limiti indicati, la doglianza relativa al travisamento della consulenza tecnica d'ufficio: la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che il consulente avesse decurtato dal prezzo anche i costi per eliminare vizi e difformità, mentre nella relazione tali costi non erano stati stimati; inoltre era presente un errore materiale di calcolo. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà rideterminare il dovuto alla luce del corretto contenuto della consulenza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio ex n. 5 non era configurabile per la doglianza sulla sospensione provvisoria della sentenza, perché non riguardava l'omesso esame di un fatto storico; il travisamento della prova è censurabile in cassazione quando riguardi un fatto probatorio decisivo oggetto di contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto fondata solo la doglianza di travisamento della consulenza tecnica, non quella relativa al preventivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. nel contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali asseritamente violate nella quantificazione delle conseguenze dell'inadempimento nell'appalto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali invocate per la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme sostanziali invocate, ma non costituisce la base decisoria della Corte.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato nel ragionamento del ricorrente sulla sospensione della provvisoria esecutorietà; la Corte di cassazione ne rileva solo il richiamo nella valutazione sommaria resa in appello, non vincolante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare una pretesa contraddittorietà motivazionale, motivo dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • La decisione sulla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ha natura processuale, sommaria e temporanea: non costituisce un giudizio definitivo sul merito e non vincola il giudice dell'appello nella decisione finale.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisca al contenuto di un documento o di una consulenza tecnica un significato oggettivamente diverso da quello effettivo, sempre che l'errore riguardi un fatto probatorio decisivo oggetto di controversia.
  • Ai fini del giudizio di legittimità non è decisivo un elemento probatorio che, anche se astrattamente considerabile, non abbia idoneità a incidere in modo determinante sulla ricostruzione dei fatti controversi.
  • Nella quantificazione del corrispettivo o del saldo dovuto in un contratto di appalto, il giudice di merito deve attenersi correttamente al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio e non può attribuirle decurtazioni o voci di costo che il consulente non abbia effettivamente considerato.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto in relazione a un vizio decisivo della motivazione o della valutazione probatoria, gli ulteriori motivi che presuppongono la medesima ricostruzione possono risultare assorbiti e non richiedere esame autonomo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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